ALLEGATO 2
All'art. 1 si modifica l'art. 2, comma 6 che si limitava a prevedere la competenza soggettiva per l'autorizzazione alla cremazione delle ossa conservate negli ossari comuni, in sostanza individuandone la competenza nel comune in cui si trovi il cimitero, anziché al comune di decesso (aspetto che contrastava con la conservazione promiscua tipica del manufatto di cui all'art. 67 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
L'art. 2 integra l'individuazione dei luoghi in cui possa avvenire la dispersione delle ceneri, precisando che quando si tratti di aree demaniali, oppure sottoposte a particolari forme di tutela, debbano osservarsi le modalità stabilite dall'autorità amministrativa nel caso competente. Tale situazione può aversi, a titolo esemplificativo, nel caso di dispersione in mare e/o lungo le coste, oppure in parchi o altre aree tutelate.
L'art. 3 introduce, dopo la disposizione sull'informazione ai cittadini (in sé, riproduttiva dell'art. 7 L. 30 marzo 2001, n. 130, articolo vigente dal 3 maggio 2001) un art. 5.bis regolante le sanzioni applicabili in caso di violazione della L.R. (Liguria) 4 luglio 2007, n. 24 quale così modificata, prevedendosi più ipotesi, sempre facendo salve le norme penali (sostanzialmente, l'art. 411 C.P., nel testo modificato dalla L. 30 marzo 2001, n. 13°):
= violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione, nei riguardi dei soggetti gestori degli impianti di cremazione o nei riguardi dei familiari del defunto che esprimano volontà alla cremazione;
= violazione delle norme sull'affidamento delle urne;
= violazione delle norme sulla dispersione delle ceneri.
Le somme riscosse quali sanzioni amministrative pecuniarie per queste violazioni spettano al comune nel luogo in cui la violazione è posta in essere e trovano applicazione le norme in materia di procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Va osservato come il rapporto con le fattispecie costituenti reato non sia di alternatività, quanto di autonomia e di concorrenza quando sussistano le fattispecie per cui si sia in presenza sia di violazioni costituenti reato e violazioni sanzionate in via amministrativa.
All'art. 4 è inserito in fine un art. 6.bis, avente la rubrica "Attività funebre", che non appare strettamente pertinente alla materia della cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, nel quale si definisce l'attività funebre, in analogia a quanto avvenuto anche in altre regioni, come il servizio che comprenda, congiuntamente, le prestazioni a) di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, b) vendita di casse ed articoli funebri, in occasione del funerale, c) trasporto di cadavere, attività che può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche che siano in possesso di autorizzazione specifica rilasciata dal comune in cui ha sede l'esercente, per altro senza fornire indicazioni sulle modalità e/o sui requisiti, anche tecnico-organizzativi, a cui possano fare riferimento i comuni nella fase d'istruttoria del rilascio di tale autorizzazione. Se da un lato l'assenza di questi elementi impedisce l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., dall'altro l'assenza di elementi di orientamento potrebbe determinare difficoltà operative, almeno inizialmente, da parte dei comuni. Né sono previste norme transitorie per i soggetti che, alla data di entrata in vigore, svolgano tale attività, salvo quella del successivo art. 5.
Viene fatto divieto, per altro al di fuori delle situazioni per cui il precedente art. 3 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, di attività di procacciamento, finalizzato al conferimento dell'incarico da parte dei familiari allo svolgimento dell'attività funebre nei singoli casi, all'interno di obitori, strutture sanitarie di ricovero, di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (indifferentemente se pubbliche o private accreditate), nonché nei depositi di osservazione e nelle aree cimiteriali.
A tale divieto, si aggiungono le incompatibilità, nel senso che gli esercenti le attività funebri non possono 1) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuaria di strutture sanitarie e socio-sanitarie, 2) effettuare denuncia di causa di morte o accertamento di morte (trattandosi di funzioni mediche a rilevanza pubblicistica), 3) gestire cimiteri, estendendo l'incompatibilità anche alla loro manutenzione.
A tali incompatibilità si raccorda il divieto, rivolto alle strutture sanitarie di ricovero e cura, alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali (sempre indipendentemente dal fatto che siano pubbliche o private accreditate) di affidarne la gestione a soggetti esercenti l'attività funebre, anche se attraverso società controllate o collegate (art. 2359 c.c.).
La disposizione si chiude con un'ulteriore norma sull'informazione da rendersi da parte dei comuni, che estende quando già previsto con l'art. 5 della L.R. 4 luglio 2007, n. 24, anche agli esercenti l'attività funebre, dove appare critico, sempre che non vi sia la collaborazione spontanea di tali soggetti, l'aspetto concernente i relativi profili economici.
L'art. 5 prevede una norma transitoria per le forme di gestione dell'attività funebre che, alla data di entrata in vigore della legge (13 marzo 2008), siano in corso ma in contrasto con le anzidette incompatibilità. Va detto come sia da superare interpretazioni eccessivamente letterali che porterebbero alla considerazione per cui, alla data di entrata in vigore della legge, siano in contrasto con l'art. 4 tutte le attività operanti, dato che, a tale data, nessun soggetto risulterebbe in possesso della specifica autorizzazione, rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 4, comma 2 (in quanto non pre-esistente), ma che il termine del 31 dicembre 2008 vada visto come termine per l'ottenimento di tale autorizzazione. Di maggiore rilievo, specie in alcune realtà della regione, forse le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), dove possono aversi rapporti contrattuali aventi scadenze ultronee rispetto alla data del 31 dicembre 2008, con la conseguenza che la norma della legge regionale viene ad atteggiarsi come causa di risoluzione del contratto esterna alle parti contraenti, per sopravvenuta nullità (art. 1418 c.c.). Tale aspetto, produce altresì il possibile effetto che le strutture interessate, le quali abbiano, in precedenza, fatto ricorso ad affidamenti di tali gestione dovranno provvedere o alla gestione diretta o ad altre forme di gestione nel rispetto della legge regionale. Per altro, non va sottovalutato, nella realtà regionale, come possano esservi situazioni, specie nelle realtà più decentrate in cui i comuni, gestori dei cimiteri, frequentemente per cause a loro non imputabili, si trovino nella condizione di avere affidato la gestione, in particolare per opere di manutenzione e/o di operazioni cimiteriali all'esterno, situazioni nelle quali i comuni dovranno, a loro volta, porsi la questione delle forme con cui assicurare la regolarità e continuità del servizio cimiteriale.