ALLEGATO 2
Con l'art. 16, comma 7 della legge provinciale (Provincia Autonoma di Trento) 22 dicembre 2004, n. 13, la Provincia Autonoma di Trento delegava alla Provincia Autonoma l'adozione di un regolamento di modifica del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispetto alla disciplina delle modalità organizzative e operative sulla certificazione di morte, sulla chiusura dei feretri, sul trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e le estumulazioni di salme (art. 17, comma 2 di modifica dell'art. 75 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10).
Merita di essere evidenziato come la regione Trentino-Alto Adige/Süd Tirol costituisca una delle regioni a statuto speciale, il cui Statuto prevede che la competenza legislativa sia, per alcune materie, di competenza della regione, mentre per altre la competenza legislativa è attribuita alle Province Autonome.
In particolare per l'art. 9, n. 10 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modif. (testo unico che riprende la L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5), spetta alle Province Autonome la competenza legislativa in materia di igiene e sanità. Alla potestà legislativa consegue la titolarità della potestà regolamentare, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative.
Tale assetto consente di cogliere sia la competenza legislativa delle Province Autonome, sia la (apparente) stranezza della provincia che delega la provincia (cioè sé stessa) all'emanazione di norme di rango secondario, dato che il presupposto per queste ultime discende dalla norma di rango primario.
Il regolamento è oggetto di emanazione con D.P.P. (Decreto del Presidente della Provincia), oggetto di pubblicazione sul BURTAA, previa registrazione da parte della Corte dei Conti ed è avvenuta con il D.P.P. n. 5-112/Leg. del 12/02/2008 "Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7 ter, della legge provinciale n. 10 di data 11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria".
In questo contesto normativo, il regolamento così emanato modifica e sostituisce, nelle parti modificate, integralmente il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, con la precisazione per cui il riferimento alle funzioni dei comuni, singoli od associati, va fatto alle norme in materia dell'ordinamento provinciale (altra materia di competenza legislativa esclusiva provinciale).
Tale rinvio trova ulteriore richiamo all'art. 2, in materia di incarico a personale con la precisazione che esso va fatto alle norme sui servizi pubblici locali, con la conseguenza di qualificare in questo ambito le attività dei comuni in materia funeraria.
All'APSS (Azienda provinciale per i servizi sanitari) sono attribuiti compiti di natura igienico-sanitaria, nonché attività di assistenza e consulenza nei riguardi dei comuni, fermo restando che l'individuazione del personale competente alle funzioni di coordinatore sanitario sono rimesse alla stessa APSS.
All'art. 3, sotto la rubrica di "Accertamento della morte", si considera preliminarmente un istituto non presente, almeno terminologicamente, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè la constatazione di morte. Si tratta della conseguenza di comportamenti di prassi, variamente presenti, e che trovavano fonte (storicamente) in funzioni dei medici "comunali" (prima del T.U.LL.SS.), cioè della figura dell'ex Ufficiale sanitario, ma che si collocano piuttosto nell'alveo della denuncia della causa di morte di cui all'art. 103, sub a) T.U.LL.SS. (che trova attuazione nell'art. 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
In relazione all'accertamento della morte (cioè alla fattispecie dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dopo avere affermata la competenza dei medici dipendenti dall'APSS, si introduce la deroga, assegnandone la funzione anche a medici di medicina generale (c.d. medici di base), nel caso di decesso in abitazione privata senza che vi sia il trasferimento per il periodo di osservazione dei cadaveri nel deposito di osservazione di cui all'art. 12 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Analoga deroga, ma nei riguardi del direttore, o coordinatore sanitario, per i cadaveri deceduti e permanenti nelle strutture residenziali sanitarie private. Si evidenzia che si considerano le "strutture residenziali sanitarie" e non le "strutture residenziali socio-sanitarie" o "strutture residenziali socio-assistenziali", ma non le strutture sanitarie (non residenziali, quali sono gli ospedali e le case di cura, anche private).
La c.d. verifica del feretro (art. 4) vi è distinzione tra l'attività d'identificazione del defunto e l'osservanza, inclusa relativa attestazione, delle disposizioni per il trasporto del cadavere: la prima è attribuita alla competenza del personale delle strutture residenziali anzidette o, negli altri casi, a personale comunale, mentre la seconda all'incaricato del trasporto. Dal momento che tre le strutture richiamate con il rinvio all'art. 3, comma 1 vi sono anche le abitazioni (nonché, implicitamente, gli ospedali), l'aspetto dell'identificazione dell'identità del defunto potrebbe comportare fattori critici in relazione all'intervento del personale comunale presso le abitazioni.
Viene escluso in via generale l'effettuazione dei trattamenti anti-putrefattivi (art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) per i trasporti di cadavere da comune ad altro comune, se debba svolgersi nell'ambito del territorio provinciale.
La competenza alla verifica dell'idoneità delle rimesse dei carri funebri (art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) è individuata come una funzione amministrativa dei comuni.
In materia di rilascio del titolo di estradizione (o di introduzione) di salma per, o da, uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937, si individua la competenza nel comune di decesso (senza entrare nel merito della competenza di questo o quello tra gli organi dei comuni, per cui occorre fare riferimento all'ordinamento provinciale in materia di organi dei comuni, fermo restando che si tratta di una funzione gestionale, non riferibile agli organi che hanno competenze d'indirizzo politico-amministrativo (va tenuto presente che la distinzione delle funzioni è prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, testo unico a cui l'ordinamento provinciale fa riferimento).
Per l'introduzione di salme da Stati che non siano membri dell'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 1937, le competenze sono individuate nel comune di destinazione, anche se in proposito appare incongrua la previsione dell'art. 5, comma 3, dal momento che il certificato previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non rientra nell'ambito delle competenza dell'APSS di destinazione, quando dell'autorità sanitaria straniera competente nello Stato d'invio, cioè da cui proviene la salma. Il regolamento non considera la fattispecie dell'estradizione di salma per Stati non aderenti all'Accordo fatto a Berlino il 10 febbraio 2007: è da ritenere, in via interpretativa, che a tale fattispecie possa farsi riferimento in via analogica, sia individuando la competenza del comune di decesso, sia in relazione alla competenza dell'incaricato del trasporto per quanto riguarda la certificazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (anche se in questo caso, l'analogia è meno pacificamente sostenibile).
Con l'art. 6 si esclude la necessità della presenza di personale dell'APSS in occasione di esumazioni e di estumulazioni, indipendentemente dal periodo di loro effettuazione e del momento, dalla sepoltura, in cui avvengano, anche se assolve ad un ruolo di sopporto, con pareri od indicazioni, l'adozione di misure precauzionali aggiuntive e non si esclude che, su richiesta del comune, possa esservi, in casi specifici, la presenza di personale dell'APSS.
In relazione alla pratica dell'inumazione, l'art. 7 modifica l'art. 72 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, prevedendo una profondità minore (ridotta da 2 metri a 1,5) e una distanza tra le fosse ridotta da 0,50 metri a 0,30 metri. Di fatto, con quest'ultima misura si determinano effetti di riduzione della superficie di fabbisogno di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.