ALLEGATO 2
Commento al parere del Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo, prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007
Il Ministero della giustizia è potenzialmente interessato alla questione dell'onere per le spese concernenti la raccolta delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o decedute per causa dipendente da reato (o sospetta di esserlo) o per causa violenta, in particolare quando sia l'autorità giudiziaria, anche attraverso l'ausilio di Ufficiali di polizia giudiziaria, a disporre per la raccolta e il trasferimento del corpo in deposito di osservazione od obitorio, prevedendo l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune.
Tale aspetto è considerato dal punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità (oggi, della salute) n. 24 del 24 giugno 1993 (anche in G.U. n. 158 dell'8 luglio 1993, il quale recita:
5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ.
5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.
Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
L'indicazione dell'anzidetta circolare ministeriale va valutata in relazione al momento della sua emanazione, in particolare considerando come, allora, fosse vigente il r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (c.d. "Tariffa penale") (i cui artt. 106 e segg., per inciso, attribuivano alle c.d. spese di giustizia, a carico dell'erario, anche le spese per il dissotterramento dei cadaveri, cioè le esumazioni disposte dall'A.G., ma altresì le spese per il trasporto di cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo).
Tale normativa è stata abrogata con il testo unico (Testo A) di cui al D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 (in S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15 giugno 2002) e succ. modif.
L'art. 69, comma 1, lett. c) di detto testo unico esclude dalle spese di giustizia il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico.
Tra l'altro, va osservato come lo stesso art. 69, alla lett. a) escluda dalle spese di giustizia la sepoltura dei detenuti, in quanto essi sono posti a disposizione dei congiunti (art. 44 L. 26 luglio 1975, n. 354 e succ. modif.) o, se questi non vi provvedano, si provvede a cura e spese dell'amministrazione penitenziaria (art. 92, comma 7 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Per altro, il già richiamato punto 5.1) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per ragioni di ordine temporale, non poteva tenere conto del superamento della qualificazione del trasporto funebre come servizio pubblico locale.
Si rammenta in proposito che il testo unico di cui al R.D. 25 ottobre 1925, n. 2578 è stato abrogato (abrogando l'art. 123, comma 3 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), con effetto dal 1° gennaio 2002, dall'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Anche in passato vi è stato chi ha sostenuto una sua inefficacia perfino da epoca antecedente, il che giustificava l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
La persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (norma che individua il soggetto chiamato ad assicurare la prestazione del trasporto ivi considerata) non determina di per sé anche l'onerosità della medesima, bensì la sua obbligatorietà, sempre che i familiari non provvedano, ai sensi art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il trasporto funebre a pagamento.
Va altresì tenuto conto di come, successivamente, sia intervenuto l'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, il cui terzo periodo prevede che "L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.", richiamando anche qui il servizio di trasporto di cadavere (o, in talune regioni, di salma) abbia luogo in termini di servizio a pagamento.
Infatti, non sussiste sempre l'assunto per cui l'obbligo di assicurare una prestazione e/o un servizio comporti che tale prestazione o servizio sia necessariamente a carico del soggetto obbligatovi.
Tra l'altro, questa disposizione ha comportato l'abrogazione (per incompatibilità; art. 15 Disposizioni sulla legge in generale) dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, residuando vigente la sola lett. a).
Si tratta di un punto rilevante dal momento che la lett. b) individuava, non solo o non tanto il soggetto tenuto ad assicurare una prestazione e/o servizio, ma altresì il soggetto tenuto ad assumere l'onere (… b) a carico del comune in ogni altro caso. ….).
Va detto che il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia non abbia tenuto minimamente conto di tale abrogazione, presumibilmente per la preoccupazione di affermare l'estraneità di tali oneri dalle spese di giustizia e, quindi, potenzialmente a carico del bilancio del Ministero stesso.
Del resto la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nell'individuare l'onere in capo all'autorità che avesse disposto il trasporto del cadavere in luoghi diversi da quelli individuati dal comune (artt. 12 e 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) può avere avuta l'espressa intenzione di prevenire disposizioni arbitrarie e, soprattutto, di assicurare l'ordinato rispetto delle norme per cui il cadavere destinato ad essere trasportato a deposito di osservazione od obitorio non può, salvo casi del tutto eccezionali, che essere trasportato presso tali locali nel comune di decesso, che costituisce altresì il comune di sepoltura (fatte salve le diverse determinazioni da parte dei famigliari che abbiano titolo a disporre del corpo).
Anche se non si può pretendere, magari per ragioni di specializzazione, che il Ministero della giustizia disponga di specifiche professionalità in ambiti generalmente estranei, come la materia delle norme concernenti le Autonomie Locali, ma pur tuttavia un maggiore approfondimento sarebbe stato senz'altro apprezzato.
Cosa che aveva fatto, a suo tempo, lo Sportello per le Autonomie del Ministero dell'interno, con il parere prot. n. 15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, riportato nella precedente circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, con argomentazioni ben maggiormente articolate e motivate.
Le indicazioni riassunte nella precedente circolare sopra citata escono rafforzate, dato che il più recente parere del Ministero della giustizia non vi apporta particolari elementi di novità, salvo quello dell'esclusione dalle spese di giustizia, aspetto per altro noto.
Riassumendo l'onere di tali prestazioni viene a fare carico al comune di decesso, salvo che i familiari non richiedano di avvalersi, a proprie spese, dei servizi di trasporto di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, confermando con ciò la persistente vigenza dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
In altre parole, si tratta di un onere che sorge in conseguenza del c.d. "disinteresse da parte dei familiari", dovendosi comunque provvedere al trasferimento del corpo al deposito di osservazione od obitorio, costituendone una particolare, e contingente, fattispecie.