ALLEGATO 1
Autorità garante della concorrenza e del mercato - Deliberazione 15 novembre 2007 "Procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita", nonché deliberazione 15 novembre 2007 "Procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette"

Con le due deliberazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che - si sottolinea - hanno natura regolamentare e portano all'abrogazione del D.P.R. 11 luglio 2003 n.284 "Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.", precedente al Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, definisce le procedure istruttorie nelle due materie di:
A) pubblicità ingannevole e comparativa illecita;
B) pratiche commerciali scorrette.

Entrambi i Regolamenti considerano gli istituti della richiesta di intervento (art. 5) e della partecipazione all'istruttoria (art. 10).

Il primo è riconosciuto ad ogni soggetto od organizzazione che ne abbia un interesse, consentendo di richiedere all'Autorità di intervenire nei confronti di pubblicità che siano ritenute ingannevoli od illecite.
Si tratta della traduzione, in termini di "regole di procedimento" della legittimazione alla segnalazione, o richiesta d'intervento, riconosciuta dall'art. 26 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che già individuava l'insieme dei soggetti legittimati a richiede l'intervento dell'Autorità.

Il secondo amplia la possibilità di partecipazione al procedimento, nella fase istruttoria, quando possa aversi una situazione per cui le infrazioni alle norme del Codice del consumo (sia in materia di pubblicità ingannevole e comparative illecite, sia nelle ipotesi di pratiche commerciali scorrette) determinino un pregiudizio, il ché giustifica l'interesse al procedimento, nei riguardi di soggetti che siano portato di interessi, pubblici o privati, estendendo tale riconoscimento della legittimazione processuale anche ai soggetti portatori di interessi diffusi che siano costituiti in associazioni o comitati.
Si tratta di un istituto di particolare rilievo che consente di intervenire rispetto a procedimenti già avviati dall'Autorità garante e che consente anche la nomina di un consulente (art. 13).
In particolare, tale secondo istituto amplia la possibilità d'intervento nei procedimenti dell'Autorità oggetto dei due Regolamenti, che sono variamente presenti in diversi ambiti di attività nei quali operano aziende e comuni associati.