ALLEGATO 3
Facsimile di ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni

COMUNE Dl …………………

Ordinanza per regolare esumazioni ed estumulazioni nel Comune di …………………
PROT. N. …………………

IL SINDACO

- Premesso che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 è stato emanato il Regolamento di polizia mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;
Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;
Visto l'art. 79 del citato D.P.R. 10/9/1990, n. 285 concernente la cremazione;
Visto l'art. 184 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare, gli artt. 3, 12 e 13;
Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in particolare il paragrafo 15 di essa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/7/1998;
Vista la risoluzione del Ministero della Salute di p.n. 400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;
- Atteso il fatto che il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale, nonché il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora non si intenda depositarle nell'ossario comune, o in altra sepoltura, come anche di nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;
- Visto il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di più resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;
- Considerato che sia utile regolare le operazioni cimiteriali secondo quanto di seguito stabilito;
- Sentito il parere del coordinatore sanitario dell'A.U.S.L.,....................... , ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e in forza del comma 1 dell'art. 51 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

DISPONE

che nel Comune di ………………, a far tempo da ………………… le operazioni cimiteriali siano regolate come segue:

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
1) Si definisce ordinaria la esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Parimenti è ordinaria la estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le esumazioni ed estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tali date.
2) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione del Responsabile della gestione dei cimiteri. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con forme adeguate di pubblicità nei cimiteri interessati e, ove possibile, con comunicato alla stampa locale.
3) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. È escluso il periodo di una settimana a cavallo del 2 novembre.
4) Entro il 30 settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei cimiteri cura la redazione dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'albo cimiteriale. Periodicamente vengono fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni, sulle procedure per il rinnovo e la destinazione ordinaria di ossa e resti mortali.
5) I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le ossa che si rinvengono sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
È consentita la cremazione delle ossa.
6) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni al termine della concessione cimiteriale devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle per deporle in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.
Le ossa possono anche essere cremate.
7) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei cimiteri. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra (1).
Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:
a) se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta della ossa;
b) se si tratta di resti mortali.
8) La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla A.USL (2) è chiesta dal Responsabile della gestione dei cimiteri ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo (quali il protocollo operativo di seguito specificato) o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.
La richiesta di presenza di personale sanitario dell'A.USL è attivabile nei casi stabiliti da apposito protocollo operativo definito con la A.USL territorialmente competente.
In assenza del protocollo operativo la richiesta di presenza è attivabile nei casi di:
- trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario;
- operazioni cimiteriali su morti delle seguenti malattie infettivo-diffusive (carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia).

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI, ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI
9) Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
10) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:
a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile (3).
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
11) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:
a) permanere nello stesso tumulo;
b) essere trasferiti in altro tumulo;
c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
d) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
12) Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro [cremazione] (4).
Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione.
L'informativa deve essere presente almeno un anno prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.
13) È consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
14) Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in:
a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno [3] (5) rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
15) I resti mortali esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i quali sussiste:
a) richiesta di cremazione da parte di tutti gli aventi titolo, sono cremati;
b) richiesta di continuazione della tumulazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti, con integrazione di soluzione acquosa. La estumulazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'addizione di dette sostanze;
c) richiesta di inumazione possono essere addizionati di sostanze biodegradanti con integrazione di soluzione acquosa. Il terreno di inumazione può essere integrato con sostanze biodegradanti. La esumazione successiva è stabilita decorsi non meno di 24 mesi dall'addizione di dette sostanze.
Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI O DI URNE CINERARIE
16) Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltreché in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione.
17) Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione.
18) L'istanza per la collocazione di cassetta di resti ossei o di urna cineraria è presentata dall'avente titolo e dovrà verificarsi a cura degli uffici comunali competenti il diritto alla sepoltura del de cuius nel luogo indicato;
19) Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

RIFIUTI CIMITERIALI
20) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
21) I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
22) Prima della inumazione o della cremazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
23) I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero individuata dal responsabile dei Servizi cimiteriali con apposita determinazione, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 21.
24) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
25) I materiali lapidei considerati rifiuti, gli inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, le terre di scavo cimiteriale, le smurature o similari, possono essere:
a) utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali;
b) avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
26) Compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali o al personale dell'Ufficio cimiteri da lui delegato la sorveglianza, nel territorio del Comune, della corretta applicazione della presente ordinanza e, in particolare, di quanto stabilito per i cimiteri dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

VARIE
27) In caso di rottura di cassa di zinco in un tumulo, al Responsabile dei Servizi cimiteriali informa il concessionario della circostanza e determina la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.
28) In attesa della normativa attuativa dell'art. 8 della L. 130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi.
La rimozione è d'obbligo nel solo caso di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi.
Il comportamento nel caso di resti mortali è analogo, laddove sia nota o si abbia il sospetto di presenza di stimolatore cardiaco con radionucclidi.
29) La regolamentazione sopra individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile dei servizi cimiteriali;

NOTIFICA

- alle imprese funebri con sede nel Comune di ……… l'ordinanza in oggetto tramite messo comunale;
- copia della presente ordinanza verrà apposta fino al ……… :
° all'albo comunale;
° all'ingresso principale dei cimiteri del Comune di ……….
- copia della presente ordinanza è trasmessa alla AUSL ……….

………………… , lì …………………

IL SINDACO