ALLEGATO 2
Rifiuti

In materia di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (art. 4 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254) occorre precisare come il rinvio fatto al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 debba oggi intendersi fatto al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. (che con l'art. 264, comma 1, lett. i) ha abrogato il precedente), il cui art. 184, comma 2 qualifica come rifiuti urbani:
"….. omissis …
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)."

Per altro, oltre alle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif. "Norme in materia ambientale", spesso occorre tenere presente anche altre disposizioni del medesimo decreto legislativo come, a titolo di esemplificazione quelle sui divieto di abbandono di rifiuti, quello sulla loro immissione in acque, superficiali o sotterranee, o quelle che riguardano particolari materiali rinvenibili in connessione con le operazioni di esumazione od estumulazione o, in via più generale, con le operazioni cimiteriali.
Va, in particolare, segnalata, seppure con le difficoltà che ne conseguono, le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, la cui violazione potrebbe assumere rilevanza penale (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modif.).
Senza entrare, qui, nel dettaglio delle singole fattispecie, anche l'osservanza di queste disposizioni, in connessione diretta alla regolazione "speciale" derivante dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in particolare agli artt. 12 e 13 (va ricordata la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) e lett. f) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e succ. modif.), spetta al responsabile del cimitero il compito di sovrintendere all'applicazione delle disposizioni "speciali" prescritte per il trattamento dei rifiuti da attività cimiteriali (art. 17), il ché riporta alle considerazioni fatte in precedenza in materia di responsabilità e di, connessa e conseguente, attività di vigilanza e di controllo sulla regolarità delle operazioni che si svolgono in ambito cimiteriale.