ALLEGATO 1
Esumazioni ed estumulazioni

Come ben noto le esumazioni ordinarie sono effettuate decorso il turno ordinario (decennale) di rotazione, ed hanno luogo secondo un piano di regolazione programmata o, quanto meno, pre-determinata.
Per quanto riguarda le estumulazioni esser sono effettuate:
- a richiesta degli aventi titolo, anche prima della scadenza della concessione o in caso di perpetuità;
- a scadenza della concessione a tempo determinato.

Per le esumazioni e per le estumulazioni deve sussistere un atto di regolazione, dettagliato, sia questo il regolamento di polizia mortuaria comunale, una ordinanza sindacale o una determina dirigenziale.
È opportuno dare notizia di esumazioni ordinarie, come anche di estumulazioni a scadenza di concessione, con diversi mezzi (ad es.: albo cimiteriale, comunicato stampa, avvisi murali, ecc.) per favorire la conoscenza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali e la destinazione ordinaria dei resti mortali, onde consentire agli interessati, se lo volessero, di avanzare istanza di raccolta di tali resti, decidere in merito alla eventuale cremazione, alla tumulazione delle ossa, ecc..
Quando le esumazioni o le estumulazioni avvengano, come dovrebbe avvenire di norma, in attuazione degli atti di loro regolazione, la loro esecuzione da parte del personale addettovi deve aversi nel rispetto delle norme e cautele specifiche, proprie di questo operazioni, con la raccolta, diligente e decorosa, delle ossa che si rinvengano, avendo presente come le norme penali concernenti i delitti contro la pietà dei defunti non trovano applicazione unicamente nel caso di cadavere, ma altresì nei riguardi di parte di esso, oltre che delle ceneri.
Oltretutto, in tali fattispecie penali, oggetto di tutela sono anche le tombe, i sepolcri e le urne.
Va ricordato come l'art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltre ad individuare specifici divieti (comma 1), individui (comma 2) il soggetto legittimato (e tenuto) alla denuncia all'autorità giudiziaria dei reati considerati e, in particolare, del reato di cui all'art. 410 C.P..
Tale individuazione si colloca nell'ambito degli obblighi scaturenti dall'art. 331 C.P.P., la cui (eventuale) omissione integra l'ulteriore reato di cui all'art. 361 C.P., questa volta in capo al soggetto tenuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.
Da ciò consegue che il responsabile del servizio di custodia del cimitero non possa esimersi dall'adottare le misure, incluse quelle di ordine organizzativo, che lo pongano nella condizione di avere una costante conoscenza delle operazioni che si svolgono nei cimiteri e di quanto altro necessario all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, anche sul personale direttamente operante all'esecuzione delle operazioni di esumazione o di estumulazione.
Rispetto alla individuazione della figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, valgono le consuete e ben note indicazioni per le quali, per i comuni tale figura è individuabile nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 48, comma 3 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) o, almeno, nel titolare dell'ufficio che sia preposto alla gestione del cimitero, mentre per i casi di gestione del cimitero con forme diverse da quelle delle gestione diretta in economa dovrà farsi riferimento all'atto di affidamento, nonché al contratto di servizio (e, ovviamente, anche all'ordinamento interno del soggetto gestore).
Per altro, anche nei comuni, non mancano situazioni nelle quali vi sia una distinzione di funzioni, tra il responsabile del servizio di custodia del cimitero, intendendosi, in sede locale, questo servizio come quello che ha riguardo al complesso delle attività di carattere autorizzatorio, di registrazioni amministrative proprie del comune, rispetto al titolare dell'esecuzione delle operazioni, spesso con il personale cimiteriale alle dipendenze, in termini gerarchici, da altre figure.
Il caso classico, e frequente, riguarda l'ipotesi per cui il responsabile del servizio di custodia del cimitero sia individuato in capo ad una figura amministrativa, mentre il personale operante dipenda, gerarchicamente, da figure (ed uffici) tecniche.
In tali casi, ferma restando la dipendenza gerarchica quale definita dall'anzidetto Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, si registra una dipendenza funzionale del personale operante rispetto al responsabile del servizio di custodia del cimitero, che può trovare soluzioni con due differenti modalità:
1) con il riconoscimento della dipendenza funzionale del personale operante in capo all'unica figura del responsabile del servizio di custodia del cimitero;
2) con il riconoscimento della dipendenza funzionale da questi dello stesso titolare dell'unità organizzativa che abbia supremazia gerarchica sul personale operante.

Nella seconda ipotesi, il titolare di quest'ultima viene ad assolvere ad una funzione concorrente con quella del responsabile del servizio di custodia del cimitero, quanto meno in termini di immediata e tempestiva relazione a tale soggetto di ogni situazione od evento che abbia rilevanza sotto questo profilo, fermo restando che al responsabile del servizio di custodia del cimitero spetta, sempre, una funzione di vigilanza.
Considerazioni in larga parte analoghe possono essere fatte nel caso di forme di gestione diverse dalla gestione diretta, sempre tenendo presenti le previsioni dell'atto di affidamento, nonché del contratto di servizio.
Non deve dimenticarsi come gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 331 C.P.P. non gravino unicamente sui pubblici ufficiali, ma si estendano anche agli incaricati di pubblico servizio, il ché consente di richiamare il fatto per cui il personale del soggetto gestore, in relazione al proprio ordinamento, venga ad assumere la figura di incaricato di pubblico servizio, in conseguenza dell'atto di affidamento del servizio.

Quando si abbiano esumazioni straordinarie od estumulazioni in epoca antecedente alla scadenza della concessione, fermo restando come ciascuna singola operazione sia oggetto di preventiva autorizzazione, valgono, a maggiore ragione, considerazioni del tutto analoghe per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, non potendosi il soggetto titolare della competenza all'autorizzazione limitarsi al suo rilascio, senza assicurarsi che l'esecuzione avvenga in conformità alle disposizioni che regolano la materia.