ALLEGATO 2
Prime indicazioni riguardo agli obblighi scaturenti dalla legge regionale

Obblighi del Comune:
1. è tenuto ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, in osservanza dell'articolo 4 e, apposita disciplina riguardo alle modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale. Detta disciplina dovrà riguardare tanto le aree pubbliche, quanto le aree private e:
- deve tener conto delle indicazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale;
- deve essere assunta obbligatoriamente sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio;
- deve comprendere esplicitamente il divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
- può far assumere ad aree delimitate all'interno dei cimiteri la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
2. è tenuto a determinare le modalità per la conservazione delle urne presso il domicilio dell'affidatario ai sensi del secondo comma dell'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie che recita: "2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione" (al proposito vedi anche sentenza del Consiglio di Stato 2957/03 ( )), nonché la periodicità di una eventuale vigilanza da parte di personale comunale;
3. si esprime in merito al Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori e delle sale commiato;
4. ha competenza esclusiva nella realizzazione dei crematori (se previsti dal piano regionale);
5. ha competenza esclusiva nel promuovere la realizzazione di sale per il commiato, verso le quali ha l'obbligo di emanare apposita disciplina di funzionamento;
6. se di ultima residenza del defunto, sostiene le spese di cremazione e relativi adempimenti cimiteriali qualora questi fosse indigente;
7. se di ultima residenza del defunto e nel caso che questi opti per la dispersione o l'affidamento è tenuto a realizzare nel cimitero una targa, individuale o collettiva, che ne riporti i dati anagrafici. Gli oneri di realizzazione della targa possono essere messi in capo ai familiari del defunto se non indigenti;
8. riceve notizia da parte del soggetto che consegna l'urna dell'affidamento della medesima ad un cittadino residente ed è tenuto a riscontrare questa informazione con la comunicazione di quest'ultimo concernente le modalità di custodia. Interviene quando dette modalità non risultino conformi alla disciplina emanata ai sensi del punto 1;
9. riceve notizia da parte del soggetto che consegna l'urna dell'affidamento della medesima ad una persona che intenda, nel suo territorio, disperdere le ceneri di un defunto ed è tenuto a riscontrare questa informazione con la comunicazione di quest'ultimo, che deve pervenire con almeno dieci giorni di preavviso, concernente le modalità di dispersione. Interviene quando dette modalità non risultino conformi alla disciplina emanata ai sensi del punto 1;
10. riceve le urne nei casi di rinuncia dell'affidatario e di rinvenimento in domicili privati e ne dà notizia darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Compiti di specifici organi del Comune:
1. autorizza la cremazione di un cadavere secondo quanto previsto dall'articolo 79 del D.P.R. 285/90. si veda a questo proposito la casistica prevista al punto 14.2 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
2. autorizza il conferimento delle ceneri in cinerario comune e nell'area predisposta per la dispersione nel cimitero del proprio comune individuando il soggetto incaricato;
3. autorizza la dispersione o l'affidamento delle ceneri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale, ed è tenuto a precisarne analiticamente l'istruttoria procedimentale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione;
4. è tenuto a valutare, nei casi in cui sia richiesta la dispersione di ceneri nel territorio del proprio comune, se questa operazione avviene nel rispetto della normativa comunale;
5. può acquisire, nei casi in cui sia richiesto l'affidamento dell'urna ad un cittadino residente nel territorio del proprio comune, una apposita dichiarazione di quest'ultimo riguardante le modalità della sua custodia e valutare il rispetto della normativa comunale;
6. nei casi in un la destinazione delle ceneri sia fuori dal Comune, è tenuto a trasmette copia dell'autorizzazione al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Obblighi del gestore dell'impianto di cremazione:
1. adotta sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate;
2. impiega per la raccolta delle ceneri urne cinerarie realizzate in materiali non deperibili qualora la destinazione dell'urna medesima sia l'inumazione;
3. deve avere cura di sigillare le urne destinate all'affidamento familiare in maniera tale da impedire in alcun modo la profanazione delle ceneri;
4. è tenuto a trascrivere, nel verbale di consegna dell'urna, l'istruttoria procedimentale che ha portato al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o l'affidamento delle ceneri, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale.

Obblighi dell'affidatario dell'urna:
1. ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
2. è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione;
3. è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata;
4. se, per qualsiasi motivo, intende rinunciare all'affidamento dell'urna, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l'urna affidata.

Obblighi dell'incaricato alla dispersione:
1. è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
2. non può promettere alcun compenso o altra utilità ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa al fine di ottenere l'assenso alla dispersione;
3. qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione;
4. al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.