Allegato 3
Con il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 viene data attuazione alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 nella parte che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole e con il D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 viene data attuazione alla direttiva 2005/29/CE nella parte relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.
Entrambi i decreti legislativi sono in vigore dal 21 settembre 2007.

Nel primo decreto va evidenziata la definizione di "professionista", cioè qualsiasi soggetto che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista. Viene poi definita "pubblicità ingannevole" quella che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore i soggetti a cui sia rivolta o raggiunga e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente.
Il fattore dell'ingannevolezza deve essere valutato in relazione a più elementi e, precisamente, a:
a) caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;
c) categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Va segnalata la presunzione di ingannevolezza per la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza quando vengano omesse notizie che siano idonee a indurre a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
È, per altro, ammessa la pubblicità c.d. comparativa alle condizioni dell'art. 4 D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145.
Alla pubblicità ingannevole è assicurata tutela amministrativa e giurisdizionale da parte dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato, anche con sanzioni diversificate che, a seconda della fattispecie, possono collocarsi tra i 2.000 e i 500.000 euro, senza pregiudizio per la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 C.C.

Con il secondo decreto, si dispongono consistenti modificazioni al Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con la sostituzione degli articoli da 18 a 27, nonché con la previsione di emanazione del Regolamento di attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146.
Nell'innovato art. 18 del Codice del consumo, si considerano, tra le diverse definizioni, anche quelle relative al falsare il comportamento economico dei consumatori, l'introduzione dei c.d. codici di condotta (con relativi responsabili), la rilevanza del c.d. indebito condizionamento.
Altrettanto rilevante la definizione delle pratiche commerciali scorrette, come tali considerate che siano false o idonee a falsare le scelte economiche, che possono articolarsi oltretutto nelle pratiche commerciali ingannevoli od aggressive, tipologie specificatamente individuate (anche con specifica elencazione). In questo contesto va tenuto conto anche della "vulnerabilità", che può essere derivante o da infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità (e, si aggiunge, da un particolare stato psicologico).
L'innovato art. 21 Codice del consumo individua le azioni ingannevoli in quanto tali, mentre il successivo art. 22 le "omissioni ingannevoli", dato che anche queste hanno rilevanza nel contesto. L'art. 23 presente un elenco di comportamenti che in sé stessi sono sempre ritenuti come ingannevoli. Tra cui rientra anche l'asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura.
Per quanto riguarda le pratiche commerciali aggressive, che si fondano su forme di condizionamento comportanti una limitazione nella libertà di scelta o dei comportamenti del consumatore, è presente l'ulteriore distinzione tra molestie e coercizione rispetto all'indebito condizionamento. Anche in questo caso è presente l'individuazione di pratiche commerciali che, in ogni caso, rientrano nella fattispecie.
Accanto alla tutela amministrativa e giurisdizionale, anche in questo caso con un analogo range sanzionatorio, a seconda delle diverse tipologie di comportamenti riconosciuti illeciti, si considerano istituti ed organismi di autodisciplina, che possono derogare dalla giurisdizione dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

Entrambi i decreti meritano adeguata attenzione, in considerazione come alcune delle attività svolte da parte degli Associati presentino caratteristiche in cui l'attenzione sui temi della pubblicità ingannevole e delle pratiche commerciali sleali risulta, dai provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza del mercato anche adottati sulla base della pre-esistente normativa, emerge avere caratteristiche di particolare sensibilità.