Allegato 2
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi

Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", essendo la materia regolata, ora, da questa fonte.

La circolare fa riferimento normativo alle disposizioni della direttiva 2004/18/CE, anche se le norme "nazionali" di attuazione sono oggi quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e parte dalle segnalazioni pervenute dalla Commissione dell'Unione europea sul verificarsi di comportamenti non coerenti con le disposizioni del diritto comunitario presenti in bandi di gara nei quali sono stati presi in considerazione, come criteri per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell'offerta.

Si tratta di elementi che possono essere presi in considerazione ai soli fini della selezione dei concorrenti e non anche dell'aggiudicazione, in quanto, a questi ultimi fini, la scelta può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore, salvo che non sia stata prevista l'aggiudicazione al prezzo più basso.

In pratica, la circolare ricorda che la fase di selezione dei concorrenti va tenuta distinta rispetto alla fase di aggiudicazione, in particolare negli appalti di servizi.