Allegato 1
Consiglio di Stato, Sez. V (giurisdizionale), sentenza n. 1323/07 del 5 dicembre 2006-20 marzo 2007 - Commento
Un comune, con la delibera della Giunta comunale di regolazione del servizio di trasporto funebre convenzionato aveva posto, tra i requisiti, il fatto che le I.O.F. interessate alla convenzione, disponessero di una rimessa per le auto-funebri localizzata nel comune.
L'atto della giunta comunale di approvazione di detto disciplinare era stato annullato dal T.A.R Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 350 del 30 marzo 2006.
Il comune ha resistito proponendo gravame avanti al Consiglio di Stato, il quale ha rilevato come i requisiti di cui all'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non riguardino il singolo comune, quanto, in generale, la localizzazione delle rimesse per le auto-funebri.
La fissazione del requisito della disponibilità della rimessa nel comune che ha così disciplinato la convenzione per il trasporto funebre, contrasta con i principi costituzionale (art. 41 Cost.) a garanzia della libertà d'impresa economica e con quelli sanciti dall'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza e del mercato.
Dalla sentenza emerge, ancora una volta, come tale materia rientri nell'ambito della legislazione, esclusiva, dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.), risollevando le questioni attorno all'illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che sono intervenute in questo (o, anche in questo) ambito.
Anche se non vi sia stato l'esercizio del potere di cui all'art. 127 Cost., esercizio che costituisce una facoltà e non un obbligo, non può essere sottovalutato come l'eventuale illegittimità costituzionale possa essere sollevata nei modi ordinari, ponendosi seri problemi, laddove ciò si verifichi.