Allegato 1
Legge regionale (Toscana) 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri"
La legge regionale regola la materia del trasporto di salme o di cadaveri, a condizione che si svolga interamente all'interno del territorio regionale, in applicazione, ma anche in deroga, alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che rimangono vigenti per quanto non innovato dalla L.R. medesima (art. 1, comma 1 e art. 4, comma 1 della stessa).
La regione Toscana, quindi, adotta il criterio distintivo tra "salma" e "cadavere" già adottato in Emilia-Romagna (con legge regionale) e in Lombardia (con regolamento regionale), oltretutto fornendo definizioni che sono identiche a quelle fatte nelle due citate regioni.
Viene precisato che il trasferimento del corpo del deceduto (sia esso salma o cadavere, secondo le definizioni adottate) all'interno di una struttura sanitaria sia escluso dall'ambito di applicazione della legge regionale e, in ogni caso, questo trasferimento non possa essere svolto da personale collegato, a qualsiasi titolo, ad esercenti l'attività funebre (attività che, per altro, la regione Toscana non ha regolato con propri atti normativi).
Il trasporto delle salme è previsto nei casi in cui il decesso sia avvenuto in abitazioni inadatte per l'osservazione o quando vi sia espressa richiesta, ma unicamente quando la salma debba essere trasportata presso l'obitorio (rectius: deposito di osservazione) oppure presso il servizio mortuario di strutture ospedaliere (e non anche sanitarie) oppure presso strutture apposite adibite al commiato (istituto, anche questo, non regolato dalla regione con propri atti normativi). Non è previsto il trasporto delle salme dalle strutture ospedaliere o comunque sanitarie o socio-assistenziali presso l'abitazione del defunto.
L'autorizzazione è data dal medico intervenuto certificando che:
a) il trasporto della salma non è di pregiudizio per la salute pubblica;
b) è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
Detta certificazione del medico intervenuto costituisce titolo valido al trasporto della salma, a condizione che il relativo tragitto interessi unicamente il territorio regionale.
Il trasporto della salma deve avvenire con mezzi idonei (e, non trattandosi di trasporto di cadavere, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con l'utilizzo di contenitori impermeabili non sigillati e tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
La genericità della formulazione e, date le definizioni assunte, la genericità della formulazione relativa ai mezzi, introduce la possibilità di impiego di mezzi ben diversi dalle autofunebri, consentendo, ad esempio, che il trasporto di salma avvenga con ambulanze o simili, cosa che, probabilmente, favorirà soggetti che dispongano di mezzi che possano essere considerati idonei al trasporto di salme.
Va, infine, precisato come non sia minimamente regolata tale idoneità, né i soggetti o i procedimenti di verifica della sussistenza di tale idoneità dei mezzi impiegandi per il trasporto di salme.
Il trasporto di cadavere è soggetto ad autorizzazione dell'autorità comunale competente (art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), nonché a comunicazione al comune di destinazione.
Non ostante che l'art. 3, comma 2 sembri prevedere tale comunicazione come preventiva, è da ritenere, per ragioni di sistematicità del procedimento, che essa vada dato una volta rilasciata l'autorizzazione al trasporto di cadavere.
È prevista la non necessità di trattamenti conservativi, in ciò evidentemente facendo riferimento implicito al documento sulla semplificazione delle procedure in materia sanitaria approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle giunte regionali il 9 febbraio 2006, documento che è considerato come oggetto di attuazione attraverso una specifica intesa dall'art. 5 AS 1249, i cui lavori parlamentari sono in corso.
Nel caso di destinazione alla cremazione o all'inumazione viene superato anche l'obbligo della doppia cassa, a prescindere dalla distanza tra il luogo di decesso e il luogo di destinazione; o, meglio, tale obbligo può essere assolto ricorrendo a sistemi alternativi, cioè con l'utilizzo di involucri, di materiale biodegradabile, purché ciò garantisca l'impermeabilità del fondo (restando evidente la preoccupazione per possibili perditi di liquidi) per il periodo sufficiente alla pratica funeraria prescelta.
La verifica del feretro, e della regolarità del suo confezionamento, in tali casi è attestata dall'incaricato del trasporto, per cui nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell'ambito regionale continuano a valere le norme generali, incluse le indicazioni del punto 9.7) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
Alla Giunta regionale è attribuita la titolarità di emanare disposizioni sulle modalità tecniche e sugli aspetti procedurali in materia di trasporto delle salme e dei cadaveri.