Allegato 2
Circolare regionale Lombardia n. 9/SAN del 12 marzo 2007
La circolare fornisce indirizzi applicativi sulla normativa in materia funebre e cimiteriale, quale modificata dal Regolamento regionale n. 1/2007.
Al punto 1 precisa le finalità delle modifiche in materia di opere di urbanizzazione primaria, ciò la possibilità di installazione di antenne radiobase (per la telefonia mobile) all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale.
Il punto 2 considera il trattamento dei prodotti abortivi e del concepimento, aspetto di particolare delicatezza, specie per quanto riguarda l'informazione ai genitori e, in particolare, alle donne interessate, specie nei casi in cui non sia possibile provvedere in termini di preventivo consenso informato, aspetto che, giustamente, preoccupa gli ambienti sanitari interessati.
Al punto 3 si fa riferimento alle nuove norme in materia di radioprotezione, limitata ai cadaveri di persone sottoposte a trattamenti sanitari di radioterapia.
Al punto 4 si ricorda la modifica alla competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione di ceneri precedentemente tumulate (senza entrare nel merito delle ceneri tumulate dopo l'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 6/2004), individuata con riferimento al comune in cui l'urna è stata tumulata.
Al punto 5 si fa riferimento alle modalità di confezionamento dei resti mortali (quali definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
Al punto 6 si evidenziano le modifiche all'ipotesi di concessioni di sepolcri privati (anche se, a rigore, si tratta di materia di competenza esclusiva della regolamentazione comunale), nella salvaguardia della pianificazione cimiteriale.
Al punto 7 è precisato come la modifica introdotta non faccia venire meno le norme nazionali di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (aspetto in sé implicito nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto).
Al punto 8 si considerano le modifiche in materia di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (inclusi i corsi formativi), con la precisazione della necessità della presenza del direttore tecnico anche nei casi in cui il trasporto funebre "sia effettuato da altre persone, vicine alla famiglia, nel rispetto delle tradizioni ed usi" che sembra richiamare l'eventualità del trasporto "a spalle" nei piccoli paesi, ma senza affrontare gli aspetti di maggiore delicatezza, e rilevanza, che discendono dalle modifiche apportate ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, aspetti sui quali la circolare n. 9/SAN del 12 marzo 2007 tace.
Il punto 9 riguarda la semplificazione delle procedure d'identificazione dei cadaveri e l'eliminazione dell'obbligo della relazione geologica, se già prodotta.
La circolare conclude con l'indicazione di "opportunità" di non avviare procedure per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, estesa alla sottoscrizione dei relativi contratti (aspetto che appare quanto meno anomalo), in attesa dell'approntamento, dichiarato in corso, del piano regionale previsto dall'art. 6, comma 1 L. 30 marzo 2001, n. 130.
E' indicazione che non ha effetti pratici, se non quale invito ai Comuni, i quali mantengono interamente la propria autonomia in tali scelte, considerando come sia ampiamente decorso il termine per l'adozione dei piani regionali degli impianti di cremazione (e, nelle previsioni, del PdL AC 1268, se il relativo testo rimanga quello sin qui approvato, destinato ad essere oggetto di ulteriore proroga).
Seguire da parte dei Comuni una tale indicazione regionale comporta una situazione di cristallizzazione della situazione attuale a termini indefiniti e, come tale non proponibile, visto che analoghi inviti erano già stati diffusi anche in precedenza, con la esplicitazione dell'imminenza dell'approvazione del piano regionale che, non ha ancora visto la luce.