Allegato 1
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Sanità, circolare n. 9/SAN 07 del 12 marzo 2007
Con l'approvazione del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche a/ regolamento regionale 9 novembre 2004, n 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali', si è concluso il percorso di revisione e riordino della materia avviato con l'adozione della LR 18 novembre 2003, n. 22.
Di seguito le modifiche e le conseguenti indicazioni operative.
1. Art. 1, comma 1, lettera a
Con la modifica al comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale 6/2004, viene esplicitata la possibilità dì realizzare le opere di urbanizzazione primaria internamente alla fascia di rispetto cimiteriale, consentendo ciò, in particolare, l'installazione in area di rispetto delle antenne radiobase.
2. Art 1, comma 1, lettere b e c
Le modifiche previste all'articolo 11 del RR 6/2004 hanno una duplice finalità: di semplificare le procedure per la richiesta di sepoltura o cremazione dei feti e prodotti abortivi da parte del genitore, facoltà già prevista dalla norma nazionale (1), e di prevedere medesima destinazione anche nei casi in cui non venga avanzata richiesta.
Pertanto le Direzioni Sanitarie provvederanno ad informare l'utenza delle semplificazioni introdotte, della possibilità di richiedere la sepoltura e relative modalità mediante, ad esempio, l'affissione di avvisi in opportuni spazi, curando che detta informazione risponda ai canoni di chiarezza e discrezione.
Le richieste di sepoltura/cremazione ricevute dalle strutture ospedaliere, come indicato negli avvisi, saranno dalle stesse inviate all'ASL territorialmente competente, ai fine del rilascio delle relative autorizzazioni.
Per i prodotti abortivi per i quali non sia stata avanzata specifica richiesta, si provvedere alla raccolta cumulativa degli stessi e, previa acquisizione di un'unica autorizzazione dell'ASL, senza pagamento di tariffa, relativa all'intero trasporto, al loro invio alla destinazione concordata con il Comune, con oneri a carico della strutturo di ricovero, analogamente a quanto previsto in precedenza e dunque senza costi aggiuntivi.
3. Art. 1, comma 1, lettere d, e, f
Con le modifiche si forniscono dettagli operativi per la puntuale applicazione delle norme di radioprotezione, indicando le autorità competenti alla rilevazione e definizione degli eventuali provvedimenti di tutela.
4. Art. 1, comma 1, lettera g
Tate modifica precisa che, in caso di autorizzazione alla dispersione di ceneri già tumulate, interviene l'Ufficiate di Stato Civile del Comune ove si trovano le ceneri e non quello del comune di decesso; nulla è variato rispetto alle modalità di espressione della volontà alla dispersione resa dal defunto.
5. Art. 1, comma 1, lettera h
La modifica declina in modo preciso quanto previsto per il confezionamento di resti da operazioni di esumazioni/estumulazioni da trasportare ai dì fuori del cimitero, onde tutelare gli operatori da rischi di natura igienico-sanitaria.
6. Art. 1, comma 1, lettera i
A chiarimento di quanto previsto all'art. 25, comma 2, del RR 6/20Q3, viene prevista la possibilità di concessione dì sepoltura, in assenza dì cadavere, oltre ai casi già contemplati (coniugo o parente di primo grado premorto) purché sia salvaguardata la pianificazione ventennale.
7. Art. 1, comma 1, lettera J
Oltre al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i, viene disposto che te misure igienico-sanitarie sono da attuarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore funebre e cimiteriale, indipendentemente dalla tipologia del rapporto dì lavoro.
8. Art. 1, comma 1, lettere k, l, m
Si interviene sul procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività funebre, sulla tipologia dei rapporto di lavoro degli operatori funebri e sugli enti autorizzati alla formazione.
Relativamente al requisito dei quattro operatori funebri, all'interno dei quali può essere ricompreso il Direttore Tecnico, va segnalato che detto personale deve essere presente nella fase del trasporto de! feretro, anche quando quest'ultimo sia effettuato da altre persone, vicine alla famiglia, nel rispetto delle tradizioni ed usi.
Si precisa inoltre che sono in corso di definizione le procedure per il riconoscimento di corsi formativi, equiparabili per contenuti a quanto previsto con DGR VII/20278 del 21.01.2005, svolti in altre Regioni.
9. Art. 1, comma 1, lettere n, o, p, q
Trattasi di precisazioni sulle modalità per l'identificazione del cadavere, rettifica dì incongruità tra testo dei RR 6/2004 e allegati, apposizione sigillo su vite di chiusura feretro, adeguamento di alcuni adempimenti dei Comuni, eliminazione obbligo relazione geologica se già prodotta e verifica requisiti loculi areati secondo l'allegato 2.
Si segnala infine che è in corso di approntamento quanto previsto dall'art. 19. comma 1, del RR 6/2004 (2) e che quindi è opportuno non siano avviate procedure né sottoscritti contratti per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione.
Nell'invitare a dare opportuna diffusione della presente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché alle associazioni di categoria ed imprese, si porgono cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Lucchina