Allegato 3
T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sezione I, sentenza n. 2844/04

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 2844 /2004
Registro Generale: 10278/2003
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
LUIGI NAPPI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nell'udienza pubblica del 25/02/2004 e camera di consiglio del 04/03/04, sul ricorso n. 10278 dell'anno 2003 proposto da F.lli Nappi s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Croce Rossa n. 14, presso lo studio dell'avv. Edgardo SIlvestro, unitamente all'avv. Giuseppe Velotti, che la rappresentano e difendono
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli
per la declaratoria, previa sospensione,
a. del diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 43.898.84, con condanna del Ministero Della Giustizia alla corresponsione di tale somma, anche ed in subordine a titolo di indebito arricchimento
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto al ricorso n. 10278 dell'anno 2003, la parte ricorrente chiedeva la declaratoria del proprio diritto al pagamento della somma di € 43.898.84, con condanna del Ministero Della Giustizia alla corresponsione di tale somma. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver effettuato, su richiesta dei Pubblici Ministeri di Napoli e di Nola, il servizio di recupero e di trasporto di salme dai comuni di Nola, Visciano e Cimitile verso il I Policlinico di Napoli affinchè venisse effettuato l'esame autoptico.
- che il comune di Nola non aveva provveduto al pagamento, sostenendo che tale obbligo gravasse sull'Autorità Giudiziaria che aveva disposto il recupero ed il trasferimento della salma a Napoli. Tuttavia, anche la Procura della Repubblica di Napoli, con nota del 10/10/2000, rigettava l'istanza di pagamento, sostenendo che obbligato doveva ritenersi il Comune; ed anche la Procura della Repubblica di Nola, con nota del 28/11/2000, rigettava l'istanza di pagamento, sostenendo egualmente che l'obbligo in questione gravasse sul Comune.
Insisteva quindi per la declaratoria del diritto in epigrafe.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All'udienza del 25/02/2004, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, va riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 33 D.L.vo n. 80/98. Non può dubitarsi infatti che il prelievo ed il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via presso il policlinico costituisca un servizio pubblico, tanto più che tale attività avviene su richiesta della Procura della Repubblica.
Il ricorso, tuttavia, non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Infatti, la richiesta di pagamento al Ministero Della Giustizia si fonda sul presupposto che le spese in questione siano qualificabili come spese di giustizia; se tali non fossero, non si vede a quale titolo la Procura della Repubblica dovrebbe liquidare le predette somme.
Orbene, l'art. 69 del D.P.R. n. 115/02 (testo unico sulle spese di giustizia) espressamente esclude dalle spese di giustizia quelle relative al trasporto, alla custodia ed alla sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico. La relazione illustrativa al T.U. citato chiarisce che le spese predette divengono spese di giustizia solo nel caso in cui siano disposti accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Tali accertamenti non si evincono dalla documentazione in atti, atteso che la semplice delega alla P.G., effettuata dal sostituto procuratore di turno, con cui si dispone la rimozione ed il trasporto della salma non può essere considerata come "accertamento" da parte dell'Autorità Giudiziaria; si tratta peraltro di un atto dovuto. Deve pertanto ritenersi che l'obbligo in questione gravi sul Comune.
Attesa la novità e l'incertezza della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, prima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 10278 dell'anno 2003;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 04/03/2004.
Giancarlo Coraggio - Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli - Estensore