Allegato 1
Commento al parere del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, prot. n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007
Un comune ha posto al Ministero dell'interno richiesta di parere sulla legittimità della richiesta avanzata da una impresa di onoranze funebri (I.O.F.) per il pagamento delle spese sostenute per il recupero e il trasporto di salme dal luogo di incidente stradale all'obitorio comunale, su ordine dell'A.G., invocando il comune l'interpretazione autentica data dall'art. 1, comma 7.bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26, da cui è deducibile l'implicita abrogazione dell'art. 16, comma 1, lett. b) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Il Ministero dell'interno, nel parere espresso, osserva come sia possibile individuare, nell'ambito del trasporto funebre, anche un'attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l'insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici che comprendono, generalmente (per quanto riguarda il trasporto funebre), le attività di trasporto su chiamata della pubblica autorità dalla pubblica via al deposito di osservazione od obitorio, il trasporto disposto dall'autorità sanitaria nel caso di decessi in luoghi inatatti e pericolosi ai fini dell'osservazione dei cadaveri, il deposito di osservazione e l'obitorio, fermo restando che in queste attività "necroscopiche" non rientra quella del successivo trasporto dall'obitorio alla sepoltura, esulando questo dall'ambito istituzionale.
Il parere ministeriale ritiene che (alla luce della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 5, 1, ultimo periodo) solo quando il trasporto sia disposto dall'A.G. in luogo diverso da quello stabilito come deposito di osservazione od obitorio dal comune, l'onere sia a carico della stessa Autorità che l'ha disposto.
Il parere fa anche riferimento alla sentenza n.2844/04 del TAR Campania sezione di Napoli (Allegato 3), la quale, considerando la previsione dell'art. 69 T.U.S.G. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.)(1), ha rigettato un ricorso proposto contro il Ministero della giustizia volto ad ottenere il pagamento di prestazioni di c.d. raccolta di salme incidentate.
Per altro, il citato art. 69 T.U.S.G. rischia di divenire un facile alibi per la non assunzione dell'onere da parte dell'A.G. che abbia disposto che il trasporto avvenga in locale, a volte sito anche in altro comune, diverso da quello stabilito nel comune quale deposito di osservazione od obitorio.
Il parere argomenta che tale fase di trasporto funebre sia riconducibile al fatto che essa risponde da un evidente interesse pubblico che giustifica, al contrario delle successive onoranze funebri, l'avocazione della gestione e della cura del servizio da parte del comune.
Si tratta di una posizione che aveva già trovato precedenti nella sentenza n. 4338/04 del TAR Veneto (Allegato 4), che - tra l'altro - ha escluso, in ciò differenziandosi da altri TAR, che l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 avesse implicitamente, tacitamente abrogato il T.U.S.P.L. (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578), sull'assunto della abrogazione espressa intervenuta con l'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448, ma anche coerentemente con la sent. n. 7950/06 del Consiglio di Stato, sez, VI, del 7 novembre-27 dicembre 2006 (vedi circolare Federutility SEFIT n. 965/AG del 14/03/2007).
Se ne ricava che legittimamente il comune sia tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, seppure limitatamente a questa fattispecie e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dall'obitorio al luogo di sepoltura.
Qualche perplessità devesi sollevare sul punto in cui il parere ministeriale ammetterebbe che tale tipologia di servizio di trasporto funebre possa essere gestito "in regime di privativa", sia in relazione a quanto precedentemente segnalato in relazione all'abrogazione esplicita e non tacita del T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, salvo, come del resto traspare dal parere nel suo complesso, non attribuire ad esso il significato di un'affermazione di persistente vigenza delle disposizioni dell'art. 19, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, portando a considerare tale servizio come un servizio istituzionale a cui il comune provvede o direttamente o avvalendosi degli strumenti contrattuali idonei ad assicurarne la prestazione, sul proprio territorio, quale servizio istituzionale.
In questo senso, questa fase del trasporto funebre viene ad atteggiarsi non tanto come un servizio pubblico locale, quanto come un servizio "proprio" del comune in quanto istituzionale ed è sulla base di questa titolarità in un certo qual senso esclusiva (a prescindere dalle modalità con cui il comune l'assicuri, sul proprio territorio) che può giungersi ad argomentarsi la sussistenza dell'onere a carico del bilancio del comune, in difetto della quale sorgerebbe responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.).