Allegato 1
Sepoltura fuori delle aree cimiteriali. Richiesta dall'Ambasciata di Danimarca.

Si fa riferimento alla nota sopra emarginata con la quale è stato chiesto di conoscere la disciplina della sepoltura fuori dalle aree cimiteriali nell'ordinamento legislativo italiano.
Al riguardo di rappresenta che la disciplina della materia cimiteriale è principalmente contenuta nel TULLSS, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e nel vigente regolamento di esecuzione di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
Il testo unico delle leggi sanitarie dedica in particolare il Titolo VI alla "polizia mortuaria", prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, la localizzazione dei cimiteri ad adeguata distanza dai centri abitati, l'assoggettamento dei trasporti funebri a speciale autorizzazione amministrativa, il divieto di seppellimento dei cadaveri al di fuori dei cimiteri, il collocamento delle urne cinerarie di norma all'interno dei cimiteri o in altri luoghi idonei.
Posto che ogni comune può adottare un proprio regolamento di polizia mortuaria che si colloca interstizialmente come fonte di disciplina integrativa di quanto non sia già regolato dalle citate norme di legge o di regolamento esecutivo a livello statale, va rilevato che costituiscono compiti e funzioni cimiteriali le attività relative alla costruzione, esercizio, manutenzione, ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti. Tanto rileva in quanto in tale ambito di attribuzioni rientra anche l'attività comunale di vigilanza sui sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, unitamente alla gestione dei rapporti derivanti da sepolture private su aree date in concessione e la gestione dei cimiteri con gli annessi impianti attraverso soggetti terzi o altri strumenti consentiti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 340 del citato testo unico, la sepoltura di cadaveri al di fuori dei cimiteri è vietata. Tuttavia, la stessa norma ammette una eccezione per la tumulazione in cappelle private e gentilizie poste fuori dalle mura cimiteriali, che presentino talune caratteristiche:
1. l'esclusiva destinazione alla pratica funebre della tumulazione;
2. che si tratti di cappelle private e gentilizie;
3. che si trovino ad una distanza dai centri abitati non minore di quella prevista per i cimiteri, che devono assicurare una fascia di rispetto per un raggio di 200 metri, che può essere ridotta dal consiglio comunale aisensi dell'art. 28 della legge n. 166/2002.
A norma dell'art. 105 del d.p.r. n. 285/90, che rinvia all'art. 341 del T.U.LL.SS., il Ministro della Sanità può, di concerto con il Ministro dell'Interno, autorizzare con apposito decreto la tumulazione di cadaveri e resti mortali in località diverse dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga nel rispetto delle norme contenute nel medesimo regolamento. Specifica la norma che "detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze".
Ove non sussistano le condizioni previste, la sepoltura è soggetta a sanzione, a cui va aggiunto l'onere del trasporto del cadavere al cimitero.
In relazione alla circostanza esplicitata nel punto 2) del citato art. 340, occorre chiarire che tra cappelle private e gentilizie vi è differenza notevole, tenuto conto che queste ultime costituiscono una sub - articolazione di quelle private, riferita all'uso esclusivo di una famiglia. L'accezione delle cappelle private è più ampia, comprendendo al suo interno sia le cappelle di proprietà delle famiglie, ma anche quelle di enti e corpi morali, con la conseguenza che non si può escludere, in via meramente interpretativa, che possano sussistere cappelle private poste al di fuori dei cimiteri che siano nella titolarità di enti.
Il terzo elemento elencato ha natura fisica, riguardando la distanza dai centri abitati, per la quale si assume a riferimento la distanza prevista per i cimiteri, assunta come valore minimo. Proprio per tale valore minimo, la distanza è quella ordinaria prevista normativamente per i cimiteri, non avendo alcun effetto un'eventuale riduzione della distanza che il cimitero sia stato autorizzato ad adottare, atteso che tale riduzione risponde a pubbliche esigenze che sono del tutto ininfluenti quando si parla di sepolcri privati al di fuori dei cimiteri.
L'art. 101 del d.p.r. n. 285/90 prevede, per la costruzione da parte di privati di cappelle private al di fuori dei cimiteri, l'autorizzazione da parte del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, la quale a sua volta importa il previo parere del responsabile del servizio AUSL. Chi richiede l'autorizzazione all'erezione della cappella privata deve provvedere, a proprie spese, a presentare anche un'apposita ispezione tecnica con contenuto sostanzialmente analogo a quella prevista dagli artt. 55 e 56 del citato d.p.r., nel senso che deve tenere in debito conto sia che la cappella privata è destinata unicamente alla tumulazione, sia il riferimento all'intera area che è interessata, compresa quindi la fascia ricadente in quella di rispetto esterna alla perimetrazione dell'erigenda cappella. La costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri deve rispondere quindi a tutti i requisiti tecnico - sanitari e costruttivi previsti per le sepolture private site all'interno degli stessi.
Per quanto riguarda in particolare la distanza dai centri abitati, va evidenziato che le cappelle in questione devono essere circondate da una fascia avente un raggio non minore di 200 metri, costituita da fondi di proprietà del richiedente e titolare dell'erigenda cappella privata, o delle famiglie richiedenti. Su tali fondi vanno posti i vincoli di inalienabilità e di inedificabilità, che hanno durata indeterminata e sono il presupposto per procedere all'erezione della cappella, al punto che un loro eventuale futuro non rispetto fa addirittura venire meno la concessione del diritto di uso della sepoltura da parte dei concessionari.
Prima dell'autorizzazione alla costruzione da parte dell'autorità comunale, tali vincoli sono oggetto di trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile e la prova dell'avvenuta costruzione è una delle condizioni per il rilascio dell' autorizzazione medesima.
L'utilizzo delle cappelle poste fuori dalle mura cimiteriali può avvenire solo dopo che sia stato accertato il completamento dell'opera e la sua rispondenza al progetto ed alla funzione, comprese le prescrizioni tecniche di cui all'art. 76 del già citato d.p.r. n. 285. Tali cappelle potranno essere utilizzate per la sepoltura di salme che ne siano state originariamente destinatarie in base all'atto di autorizzazione della costruzione, che dovrà indicare quindi espressamente la famiglia e l'ambito di definizione della famiglia per le cappelle gentilizie e, se si tratti di cappelle private di enti, le persone che in base all'atto costitutivo e all'ordinamento dell'ente possano ivi essere accolte.
Ciò in quanto per il seppellimento nelle cappelle fuori dai cimiteri è necessaria sia l'autorizzazione alla sepoltura, sia la specifica autorizzazione dell'autorità comunale che accerta che la salma da tumulare aveva il diritto alla sepoltura in quella cappella privata, diritto sorto in vita e conservato sino al momento della morte.
Su dette cappelle private il comune esercita la propria vigilanza, non solo al momento della erezione, ma anche successivamente con poteri di controllo consistenti nella verifica del singolo utilizzo, e caso per caso della sussistenza del diritto all'uso.
Da ultimo va segnalato lo specifico caso, regolato dall'ultimo comma dell'art. 104 del d.p.r. n. 285/90, che prende in considerazione le cappelle private esistenti al di fuori dei cimiteri, sorte prima dell'entrata in vigore del TULLSS n. 1265/34, quelle che possono essere definite "storiche". In tal caso è possibile che non sempre risulti agevole l'accertamento da parte dell'autorità comunale della sussistenza del diritto di sepoltura delle salme destinate ad esservi accolte, in particolare ove si tratti di verificare la presenza dei requisiti previsti dall'ordinamento del soggetto titolare o proprietario, come nel caso di particolari cimiteri che risultano nella titolarità delle confraternite, di congreghe o simili. Talora hanno natura di enti ecclesiastici, oppure di persone giuridiche private riconosciute ex art. 12 del codice civile e allora, in tale ultimo caso, occorre far riferimento allo statuto o all'ordinamento interno ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, dovendo l'autorità comunale comunque accertare, caso per caso, che sussista lo ius sepeliendi.
L'accertamento dell'esistenza del diritto in parola costituisce un preciso obbligo dell'autorità comunale, posto che il mancato esercizio del medesimo importa il suo concorso nella violazione alle disposizioni contenute nel citato art. 340 del TUSSLL.
Tenuto conto che la materia involge la competenza primaria del Ministero della salute, si evidenzia la possibilità che sul terna possano essere state diramate circolari dal suddetto Dicastero, mirate a specificare le modalità di gestione dei relativi procedimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Balsamo)