Circolare Federutility SEFIT n. 541 del 23.05.2006

MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Facendo seguito alla circolare p.n. 5681 del 24 maggio 2005 "Conversione in legge del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (L. 14 maggio 2005, n. 80)", con cui, tra l'altro, sono state modificate anche disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi, antecedentemente innovati dalla L. 11 febbraio 2005, si segnala come queste ultime modifiche abbiano esteso il rispetto dei principi concernenti i procedimenti amministrativi anche ai "soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative" (art. 1, comma 1-ter L. 7 agosto 1990, n. 241 come modif. dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15).

Inoltre, il nuovo testo dell'art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, quale modificato dalla stessa L. 11 febbraio 2005, n. 15 relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha introdotto una definizione di "pubbli-ca amministrazione" ancora maggiormente estensiva definendo, a questi fini, come "pubblica amministrazio-ne", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006 ha avuto luogo la pubblicazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", in vigore dal 2/6/2006, che modifica, parzialmente, il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Applicandosi queste nuove disposizioni anche alle Aziende associate, in Allegato 1 se ne fornisce una prima sintesi.

Va ricordato, per altro, l'art. 19 L. 11 febbraio 2005, n. 15, conseguente alle Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché alla L. 5 giugno 2003, n. 131, che si riporta, per completezza:
Art. 19
1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia ammini-strativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge".

In Allegato 2 si riporta il Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.