Circolare Federutility SEFIT n. 497 del 20.04.2006
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE LIGURIA 14/03/2006, N. 255 CONCERNENTE "SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED IDONEITÀ SANITARIE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DI PROCEDURE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA."
Con la presente si rende noto che recentemente la Giunta della Regione Liguria ha approvato una modifica alla normativa funeraria in vigore nel territorio regionale con D.G.R. 14/3/2006, n. 255, non ancora pubblicata nel B.U.R. al momento della stesura della presente circolare.
Con tale D.G.R. 255/06 la Regione Liguria ha provveduto alla sospensione, a far tempo dal 01/04/2006, di attività di carattere sanitario, correlate ad alcuni servizi erogati dal S.S.N. nel campo della polizia mortuaria, non supportate da valide ragioni tecnico-scientifiche.
Per meglio comprendere le motivazioni alla base dell'approvazione della D.G.R. 225/2006, si riporta di seguito un estratto del comunicato divulgato dalla Regione Liguria:
"Nel settore della Prevenzione Sanitaria è in attuazione un processo finalizzato alla dismissione di pratiche considerate inutili ed orientato alla promozione di azioni di provata efficacia preventiva a difesa della salute pubblica per migliorare la qualità dei livelli di erogazione del servizio eliminando tutte le azioni, quali autorizzazioni e certificazioni, prive di documentata efficacia.
In tale ambito sono stati presi in considerazione dal gruppo di lavoro misto, Regioni e Ministero, istituito con Decreto Ministeriale nel 2004, anche alcune attività e pratiche erogate dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) nel campo della Polizia Mortuaria ed indicate specificatamente nell'articolato del D.P.R. 285/90 quali: trattamento antiputrefattivo delle salme, trasporto e manipolazione delle salme, esumazioni ed estumulazioni, certificazioni relative a feretri, carri funebri ed autorimesse per carri funebri, certificazioni e pareri edilizi in materia cimiteriale.
La Regione Liguria, con la D.G.R. 225 del 14/03/06, uniformandosi ai criteri generali di semplificazione delle procedure in materia sanitaria, a seguito della approvazione in sede di Conferenza delle Regioni e PP.AA. del documento conclusivo del gruppo di lavoro citato, ha provveduto alla sospensione delle attività di carattere sanitario correlate alle attività sopra citate, non supportate da valide ragioni tecnico scientifiche."
Il testo del provvedimento della Regione Liguria è in Allegato 1.
Nel merito del provvedimento si ritiene di osservare quanto segue:
1. L'entrata in vigore effettiva della norma è in funzione della sua pubblicazione nel B.U.R..
2. L'art. 1, comma 7 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (1), quale modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, richiamato a fondamento della semplificazione amministrativa voluta, non interviene sulle competenze, quanto sull'aspetto dell'onerosità o meno a carico del S.S.N. di determinate prestazioni. Si tratta di due versanti della questione ben distinti.
3. Alcune delle attività considerate dalla D.G.R. (Liguria) possono senz'altro essere riconducibili alla materia della tutela della salute, mentre altre (punto 6) lo sono meno o proprio non lo sono (attengono al c.d. ordinamento civile e penale).
Anche ammettendo che quanto considerato al punto 6) possa configurarsi sotto il profilo della tutela della salute, non si può trascurare la contraddizione con il fatto che la stessa D.G.R. concluda (punto 7) con una limitazione a carattere fortemente discrezionale, cioè la D.G.R. (Liguria) non abroga le norme cui si riferisce, ma si limita a sospendere (per ASL) adempimenti che derivano da esse.
Sulla competenza, tenendo presente che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ha natura di norma di rango secondario (regolamentare) e che l'art. 117, comma 6 Cost. (2) attribuisce la potestà regolamentare ai livelli di governo cui spetti la potestà legislativa (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 117, comma 6, terzo periodo dove si individua una potestà regolamentare non collegata alla potestà legislativa), nel caso di materie rientranti nella potestà legislativa delle regioni, sia essa concorrente che esclusiva, è possibile individuare una competenza regolamentare in capo alle regioni.
Conseguentemente, modifiche o abrogazioni al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 potrebbero anche intervenire con atti regolamentari regionali, senza che sia di ostacolo l'eventuale adozione o meno di una fonte di rango primario (legge regionale), con la precisazione che ciò può sussistere unicamente nelle parti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che possano riferirsi a materia proprie della legislazione regionale, sia essa concorrente od esclusiva (non mancano previsioni del Regolamento di polizia mortuaria che attengono alla competenza legislativa, esclusiva, dello Stato e, quindi, anche regolamentare dello Stato, salva sua delega, espressa).
Nella specie, ci si trova di fronte ad un atto privo di natura regolamentare, che non è normativo ma amministrativo.
E, forse, non a caso la D.G.R. (Liguria) si limita a "sospendere" (e, per giunta, "temporaneamente") alcune attività.
4. Con l'adozione di atti normativi di rango secondario (regolamenti) da parte delle regioni (adozione che richiede l'osservanza delle disposizioni dei singoli Statuti regionali concernenti l'emanazione di norme regolamentari), va osservato come il loro ambito di efficacia non possa eccedere l'ambito della regione che adotti le norme regionali, aspetto che solleva problemi di coordinamento quando si sia in presenza di attività destinate a svolgersi anche al di fuori dell'ambito di una singola regione. Il principio per il quale ogni norma, quale ne sia il livello, ha come proprio limite l'ambito della potestà del soggetto che l'emana (estensibile, per molti versi, anche agli atti amministrativi) costituisce un principio di ordine pressoché universale.
Pertanto le variazioni al D.P.R. 285/90 hanno effetto solo nel caso di servizi interamente svolgentisi in territorio ligure.
Sorgono quindi problemi applicativi ad es. per i trasporti funebri in partenza per altre Regioni laddove non vengano più effettuate le attività di verifica dei carri funebri, previste dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 (3). Difatti, all'esterno del territorio regionale della Liguria può essere richiesta tale documentazione e, in assenza, applicata la relativa sanzione.
5. Eventuali vuoti normativi prodotti dalla temporanea sospensione dell'attività dell'ASL posso essere colmati con specifica ordinanza nei casi in cui ricorrano le situazioni degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (4) e succ. modif., o con modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 48, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (5) e succ. modif., per quanto riguardi le attività costituenti funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale (ad es. quelli previsti dagli artt. 22, 82, 83, 84 e 89 del D.P.R. 285/90 (6) ) o regionale, secondo le rispettive competenze.
La presente circolare ed il testo dell'allegato in essa citato sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.