Circolare Federutility SEFIT n. 399 del 21.02.2006

DIRETTIVA 13/2/2006 DELLA G.R. EMILIA ROMAGNA. REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNERARIA

Si fa presente che, a 20 giorni dalla data ultima del 2 marzo 2006 per procedere alle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attività funebre, la Regione Emilia Romagna ha emanato la direttiva 13/2/2006, che chiarisce quali debbano essere i requisiti per concederla.

Si rammenta che la direttiva deve essere applicata unitamente alla precedente deliberazione di G.R. Emilia Romagna n. 156 del 7 febbraio 2005 e del Titolo IV della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19.

Nella lettera di trasmissione della direttiva a Comuni e ASL, la Direzione del Servizio Sanità Pubblica (con nota Prot. n. ASS/PRC/06/5791 del 14/02/2006, in Allegato 1) ha esplicitamente chiarito che la data del 2 marzo è da intendersi come termine entro il quale procedere a fare richiesta ai Comuni da parte delle imprese funebri interessate.

Visto che l'articolo 13, comma 2 della citata legge regionale 19/2004 prevede che "decorsi sessanta giorni dalla richiesta la autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3", fissati con deliberazione n. 156 del 7 febbraio 2005, si ritiene che, salvo la Regione con specifica norma non modifichi il termine del 2 marzo 2006, i Comuni possano accogliere la produzione di documentazioni aggiuntive solo se pervenute entro i citati sessanta giorni e cioè entro il 30 aprile 2006, o anche prima se richiesto con specifica nota che fornisca un termine più breve.
Si rammenta che i titoli comprovanti il possesso dei requisiti essenziali per essere autorizzato all'esercizio di attività funebre devono essere posseduti alla data del 2 marzo 2006.
Decorso il termine stabilito dalla Regione, le imprese funebri non in regola non potranno svolgere attività funebre e quindi trasporti funebri nella Regione.

La regione Emilia Romagna ha specificatamente previsto che i requisiti minimi di personale per ottenere la autorizzazione all'esercizio di attività (ordinariamente 1 responsabile conduzione, 1 addetto trattazione affari in ogni sede oltre la prima, 4 operatori funebri), siano temperati secondo due distinti criteri:
a) contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni;
b) rapporti di lavoro a tempo parziale o comunque ridotti rispetto al tempo pieno.
In ambedue i casi spetta al Comune valutare la coerenza tra il personale dichiarato dall'esercente e gli effettivi volumi di attività dell'impresa stessa.
Le previsioni della norma regionale possono risultare imprecise senza la individuazione di criteri delimitanti tali provvidenze e aprire un contenzioso.
Pertanto si invitano i Comuni associati ad utilizzare questi strumenti di flessibilità con cautela ed inserendoli nel contesto del proprio regolamento di polizia mortuaria comunale.
Nella fase transitoria si può assumere come contesto territoriale svantaggiato quello ricadente in area Obiettivo 2.
Per Comuni di piccole dimensioni si può assumere il riferimento dei 3.000 abitanti all'ultimo censimento, analogamente a quanto avviene per normative per l'applicazione del patto di stabilità, inserite nella finanziaria 2006.
Più complesso è invece stabilire la coerenza tra unità di personale a tempo pieno o parziale e volumi di attività dell'impresa funebre.
Prime valutazioni in merito portano a ritenere un coefficiente medio di 40 funerali/anno per unità lavorativa piena.
Questo sta a significare che l'attività funebre ha livelli di coerenza economici per imprese che effettuino almeno 200 funerali annui con 5 unità full time.
Se la tipologia contrattuale è diversa, occorrerà parametrare la presenza del personale al numero di funerali effettivamente eseguiti e quindi, se ad es. sono utilizzati 1 responsabile full time e 4 operatori funebri part-time 50%, il numero minimo di funerali annui per garantire coerenza economica è di 120 e il Comune dovrà tenerne conto.

Infine si è ritenuto di far cosa utile nel riportare in Allegato 2 uno schema di modulistica di riferimento per la presentazione di domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre, sul quale si è avuto modo di sentire, in via preventiva, anche le maggiori associazioni del settore funebre privato.

I contenuti della direttiva 13/2/2006 risultano di interesse per gli associati della regione Emilia Romagna, ma sono utili anche per altre zone del Paese, per talune interpretazioni e modalità applicative presenti nel testo, decisamente interessanti.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione, www.federutility.it, selezionando l'area circolari del settore funerario.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.