Circolare Federutility SEFIT n. 162 del 06.10.2005
ADEGUAMENTO DEI VALORI TARIFFARI MASSIMI PER LA CREMAZIONE ANNO 2006
L'articolo 5 del D.M. Interno di concerto con la Salute 1/7/2002, (G.U. 13/8/2002) stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003, con decorrenza 1° gennaio.
In tale maniera si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.
Il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, era pari all'1,4% per il 2003, all'1,7% per il 2004, all'1,6% per il 2005, mentre per il 2006 è stato fissato nell'1,7%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2002 è 1,0655493.
In tal modo dal 1° gennaio 2006 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti, finché non venga autorizzato l'allineamento triennale (2002-2004) tra inflazione programmata e inflazione reale, stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.
Anno 2006 (1) |
Incid. Perc.le |
Imponibile |
IVA (*) |
Totale |
Cremazione | ||||
a) di cadavere |
100,0% |
421,96 |
84,39 |
506,35 |
b) di resti mortali |
80,0% |
337,57 |
67,51 |
405,08 |
c) di parti anatomiche riconoscibili |
75,0% |
316,47 |
63,29 |
379,76 |
d) di feti e prodotti del concepimento |
33,3% |
140,65 |
28,13 |
168,78 |
Dispersione di ceneri in cimitero |
100,0% |
170,49 |
34,10 |
204,59 |
A titolo informativo si riporta in Allegato 1una tabella con i confronti fra inflazione programmata ed inflazione reale a partire dal 1993.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.