Circolare Sefit n. 5595 del 21.02.2005
PRIVATIVA NEL TRASPORTO FUNEBRE
Si fa seguito a quanto indicato nella circolare Federgasacqua SEFIT n. 4364 dell'11/12/2000 avente ad oggetto "Schemi di riferimento per la regolamentazione del settore funebre nel caso in cui il Comune decida di rinunciare alla privativa nel trasporto funebre" per informare che la giurisprudenza consolidatasi sull'argomento ha definitivamente escluso che si possa procedere ad affidamenti in privativa del servizio di trasporto funebre da parte di un Comune.
Dopo diversi pronunciamenti di T.A.R. la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7899, ha chiarito che "il combinato disposto degli articoli 22 e 64 della L. n. 142/1990 sulle autonomie locali ha comportato la definitiva soppressione della potestà comunale di assumere (per la successiva concessione ad impresa privata, da scegliersi mediante procedimenti ad evidenza pubblica) il servizio di trasporto dei defunti, per l'insufficienza del plesso normativo costituito dal R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e dal regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990 n. 285, a configurare la riserva di legge, stabilita in materia dal ridetto art. 22. Ne consegue l'inefficacia sopravvenuta di un atto regolamentare che disciplini un oggetto - nella fattispecie, consistente nella privativa pubblica sul servizio di trasporto funebre - non più contemplato, fin dall'epoca di entrata in vigore della L. n. 142/1990, dalla preminente fonte di rango primario, rispetto alla quale quella subordinata è sempre recessiva."
Si segnala, per altro, come nella sentenza stessa, non si trascuri di fare riferimento anche all'abrogazione conseguente all'art. 35, comma 12, lett. g) L. 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002, per cui da tale data risultano inequivocabilmente venute meno le disposizioni di legge da cui la privativa nell'esercizio dei trasporti funebri trovava fondamento.
In Allegato 1 si riportano i testi delle sentenze citate.
Con l'occasione si segnala che la materia è ora differentemente normata in alcune Regioni a seguito di legislazione di settore specifica, che quasi ovunque tende a regolamentare l'esercizio del trasporto funebre in regime autorizzatorio comunale, previa valutazione del possesso di requisiti minimali.
Come di consueto l'allegato può essere reperito sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.