Circolare Sefit n. 5478 del 12.11.2004
AUTORIZZAZIONI E MODALITÀ RELATIVE ALLA CREMAZIONE
Come noto i principi legislativi che devono essere assunti a riferimento in materia di cremazione sono quelli stabiliti dall'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie" e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
L'art. 3 comma 1 della L. 130/01 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 23/8/1988, n. 400, con una procedura che vedeva coinvolte anche le commissioni parlamentari competenti, venisse modificato il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 - regolamento governativo di polizia mortuaria - attuando i principi contenuti nel prosieguo dello stesso comma, attinenti la cremazione, e precisamente per quanto concerne l'autorizzazione alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, l'affidamento a familiare dell'urna, se espressamente richiesto dal defunto.
Fino ad ora lo Stato non è intervenuto per modificare il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, come previsto dall'articolo 3 della legge 130/01 (D.P.R. 285/90), né per variare il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento di stato civile". Per una parte limitata a resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, ha invece emesso il D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
Invece il Parlamento sta modificando la L. 130/01 e in particolare la procedura per l'attuazione di quanto contenuto nel comma 1 dell'articolo 3 della L. 130/01, attraverso l'articolo 9 del DDL (AC 4144) discusso in sede referente (commissione XII) alla Camera, in attesa di essere discusso in Aula e di effettuare gli ulteriori passaggi al Senato.
Nell'AC 4144 si riconferma la volontà che tale materia (autorizzazione a cremazione di cadavere e dispersione ceneri, e si aggiunge anche l'autorizzazione al trasporto funebre) sia propria dello stato civile, e si specifica, al comma 2 dell'articolo 1:
"2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
a) uniformità del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;
b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
... omissis ..."
La vigente riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato talune competenze alle Regioni, tra cui la sanità, per materie cosiddette concorrenti, in attuazione di principi statali.
Per altre materie, tra cui lo stato civile, sia i principi, sia la regolamentazione sono rimasti di esclusiva competenza dello Stato.
Diverse Regioni (Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Umbria) hanno già legiferato in materia di cremazione (talune anche in altri campi funerari), intervenendo anche in materia di stato civile, come semplice attuazione di quanto in termini di principio era stato fissato dalla L. 130/01, in altri casi ampliandolo, in certe situazioni non seguendo i principi fissati dalla L.130/01. Mai però lo Stato, pur avendone la possibilità, ha impugnato dette leggi.
Di recente è inoltre stato emanato il D.P.R. 24/2/2004 - per ricorso straordinario al capo dello Stato, valevole al caso singolo - conforme al parere reso dalla 1^ sez. del Consiglio di Stato il 29/10/1993 n. 2957/03, che per la prima volta si è espresso in materia, giungendo alla conclusione che "nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01".
Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, specifica che "non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario" e che "le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina devono ritenersi senz'altro applicabili".
La scrivente Federazione, previa intesa con ANUSCA, ritiene che alla luce di quanto sopra esposto, visto che nessuna delle leggi regionali è stata impugnata nei termini previsti e che fino ad ora il Governo, nonostante i ripetuti interventi per ottenerne un pronunciamento, non si è espresso, non resti che dar loro attuazione, nei termini sottoriportati.
Visto che per talune di queste leggi regionali si ricadrebbe negli stessi rilievi fatti dal Consiglio di Stato per l'applicazione della L. 130/01 (disciplina incompleta), si è ritenuto che tale vacanze normative, ove sussistano, siano da integrare con regolamento comunale, adottato ai sensi dell'articolo 344 del R.D. 1265/1934 (T.U.LL.SS.) (1), da sottoporre alla procedura stabilita nell'art.345.
Si è pertanto analizzata la situazione, Regione per Regione, alla luce delle disposizioni vigenti, riassunte nella tabella in Allegato 1 e, inoltre, si è elaborato uno schema di regolamento comunale applicativo, in Allegato 2 e una traccia di richiesta di autorizzazione alla dispersione in Allegato 3.
Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.