Circolare Sefit n. 5459 del 02.11.2004

NORME PER I TRASPORTI FUNEBRI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ATTUAZIONE DEL COMMA 13 DELL'ART. 10 DELLA LR 19/04.

Con determina p.n. 13871 del 6/10/2004, pubblicata sul BUR Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004 (Allegato 1), la Direzione del Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna è intervenuta a disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'articolo 10 della LR 19/04, le modalità delle seguenti tipologie di trasporto:
a) di salma;
b) di cadavere;

c) di resti mortali.

Il trasporto che si svolge interamente dentro il territorio regionale è soggetto alle nuove normative. Se deborda, vale la normativa statale vigente (attualmente il DPR 285/90).

Come noto, in Emilia Romagna è cadavere la salma, una volta accertato il decesso ai sensi di legge.
Alla determina sono allegati:
1) schema di attestato medico per il trasporto di salma;

2) schema di attestato di garanzia per il trasporto di cadavere.

La determina non chiarisce se l'attestato medico per il trasporto di salma sia gratuito o a pagamento (1).

L'attestato di garanzia per il trasporto del cadavere, rilasciato dall'addetto al trasporto (di norma è da intendersi come tale l'autista del carrofunebre, per tali funzioni incaricato di pubblico servizio), è invece compreso all'interno dell'onere che sostiene il committente del funerale.

Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.