Circolare Sefit n. 5459 del 02.11.2004
NORME PER I TRASPORTI FUNEBRI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ATTUAZIONE DEL COMMA 13 DELL'ART. 10 DELLA LR 19/04.
Con determina p.n. 13871 del 6/10/2004, pubblicata sul BUR Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004 (Allegato 1), la Direzione del Servizio Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna è intervenuta a disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'articolo 10 della LR 19/04, le modalità delle seguenti tipologie di trasporto:c) di resti mortali.
Il trasporto che si svolge interamente dentro il territorio regionale è soggetto alle nuove normative. Se deborda, vale la normativa statale vigente (attualmente il DPR 285/90).
Come noto, in Emilia Romagna è cadavere la salma, una volta accertato il decesso ai sensi di legge.2) schema di attestato di garanzia per il trasporto di cadavere.
La determina non chiarisce se l'attestato medico per il trasporto di salma sia gratuito o a pagamento (1).
L'attestato di garanzia per il trasporto del cadavere, rilasciato dall'addetto al trasporto (di norma è da intendersi come tale l'autista del carrofunebre, per tali funzioni incaricato di pubblico servizio), è invece compreso all'interno dell'onere che sostiene il committente del funerale.
Come di consueto gli allegati possono essere reperiti sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit.
Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.