Circolare Sefit n. 5457 del 02.11.2004

ADEGUAMENTO DEI VALORI TARIFFARI MASSIMI PER LA CREMAZIONE ANNO 2005

L'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con la salute, 1/7/2002, (in G.U. 13/8/2002) stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003, con decorrenza 1° gennaio.

Tale formulazione consente di predisporre i bilanci di previsione dei comuni e dei gestori con sufficiente tempestività, essendo noto, in genere, il tasso di inflazione programmata nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

Inoltre, in tale maniera, si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.

La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quella reale, viene recuperata ogni tre anni, con un riallineamento che tiene conto dello scostamento rispetto alla variazione del potere di acquisto dell'euro, per l'Italia, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del citato D.M. 1/7/2002.
Il primo riallineamento sarà nel 2005, una volta resi noti i dati del potere di acquisto dell'euro per l'Italia da parte dell'ISTAT concernenti il triennio 2002-2004.

Il tasso di inflazione programmata da parte del Governo, stabilito nel DPEF, era pari per il 2003 all 1,4% , per il 2004 all'1,7% e per il 2005 è fissato nel 1,6%. Per cui il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2002 è 1,0477378.

In tal modo dal 1° gennaio 2005 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti, finché non venga autorizzato l'allineamento triennale tra inflazione programmata e inflazione reale:

Cremazione anno 2005

Incid. Perc.le

Imponibile

IVA (*)

Totale

a) di cadavere

100,0%

414,90

82,98

497,88

b) di resti mortali

80,0%

331,92

66,38

398,30

c) di parti anatomiche riconoscibili

75,0%

311,18

62,24

373,41

d) di feti e prodotti del concepimento

33,3%

138,30

27,66

165,96

(1) Valida fino al riallineamento operato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 1/7/2002.
(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Con riserva di ulteriori chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.