Circolare Sefit n. 5387 del 24.08.2004

L.R. EMILIA ROMAGNA 29/07/2004, N. 19"DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA"

Con legge 29/7/2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 29/7/2004, anche la Regione Emilia Romagna è intervenuta in materia funeraria. La legge, entrata in vigore il 13 agosto 2004, costituisce la legge settoriale operante per quel territorio e abbisogna di alcuni ulteriori provvedimenti per rendere applicative talune parti di essa (in particolare per le attività funebri).
Di seguito si sintetizzano taluni criteri applicativi della L.R. 19/04 che si ritiene possano essere utili anche per associati di altre Regioni per meglio comprendere la legislazione vigente o in formazione nel proprio territorio.

1. Interazione fra normative regionali e statali
Una delle questioni che si pongono è come si rapporta la normativa di una Regione con quella emanata da altre Regioni o dallo Stato.
Vale il principio generale di gerarchia delle fonti: in materia esclusiva dello Stato questo può intervenire con legge e/o regolamento; in materia concorrente, ove manchino principi fissati dallo Stato la Regione può emanare leggi e regolamenti che, per il principio di cedevolezza, soccombono se contrastano con successivi principi emanati dallo Stato.
In materia esclusiva della Regione lo Stato non può intervenire.
La norma regionale vale solo sul proprio territorio.
La materia funeraria è trasversale, ritrovandosi in essa situazioni afferenti ad ognuno dei casi sopra citati ed inoltre è spesso normata a livello locale con specifico regolamento.
La L.R. Emilia Romagna 19/04 mantiene in vita, per espressa previsione, tutte le norme del D.P.R. 285/90 che non contrastino con detta legge regionale.
Restano pertanto in vigore le norme del T.U. Leggi Sanitarie, della L. 130/01 (per la parte che è operativa), il D.P.R. 396/00, il DPR 254/03 (per le parti attinenti al settore) e la maggior parte di quelle contenute nel D.P.R. 285/90.
I regolamenti comunali in materia, le ordinanze sindacali, per il principio di cedevolezza, devono essere adeguati nelle specifiche materie definite dai livelli normativi gerarchicamente superiori, potendo invece spaziare in ambiti propri o in quelli che vengono loro assegnati dai legislatori.
Poiché si attende il regolamento regionale in ambito di pianificazione cimiteriale e di modalità di sepoltura, nonché l'atto di G.R. specificativo delle caratteristiche per l'esercizio dell'attività funebre, si consiglia di por mano alla modifica dei regolamenti comunali di polizia mortuaria solo dopo la loro uscita.

2. Adempimenti conseguenti il decesso
Il circuito informativo del decesso resta sostanzialmente quello individuato dal livello statale.
Entro 24 ore dal decesso deve essere fatta la dichiarazione o l'avviso di morte all'Ufficiale di stato civile da parte di familiare o da chi è informato del decesso.
Per effetto dell'art. 103 del T.U. Leggi Sanitarie il medico curante o suo sostituto compila la scheda ISTAT ai fini della denuncia della causa di morte.
Di norma tale scheda è fatta pervenire entro le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di stato civile, ma la legge (art. 103 citato) stabilisce che deve essere fatta pervenire entro 24 ore dalla visita del medico.
La L.R. 19/04 innova completamente la norma concernente il trasporto di salma (definita come il cadavere prima dell'accertamento della morte), che di fatto è autorizzato con certificazione medica.
Per procedere all'accertamento di morte (art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/00) dopo la dichiarazione o avviso di morte, l'ufficiale di stato civile si accerta del decesso tramite un medico tra quelli individuati dall'art. 8 L.R. 19/04.

3. Trasporti di salma e trasporti di cadavere
Resta la validità delle disposizioni degli artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che attribuiscono al Comune (e cioè, dopo l'entrata in vigore della L. 8/6/1990, n. 142, alle figure individuate, oggi, dall'art. 107, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.) la titolarità esclusiva all'autorizzazione al trasporto funebre.
Questo sia per i trasporti dentro il territorio regionale, sia per quelli che debordino da esso (territorio nazionale o internazionali). Poche le variazioni, specificate nell'Allegato 1, che sostanzialmente riguardano la materia sanitaria e quella della verifica feretro, il trasporto di salma. Se il trasporto parte dal territorio regionale ed è diretto fuori di esso o in arrivo, l'autorizzazione al singolo trasporto funebre è titolo necessario e sufficiente.
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre è necessario il possesso congiunto di autorizzazione ex art. 115 T.U. Pubblica Sicurezza e autorizzazione al commercio per vendita al dettaglio, non alimentare.
Se il trasporto funebre si svolge interamente dentro il territorio regionale, fino al limite massimo di dodici mesi dalla emanazione dell'atto di GR di cui all'Art. 13 comma 3 della L.R. 19/04, non occorre essere autorizzato all'esercizio di attività funebre.
Dopo questo periodo occorrerà esserne autorizzato.
Valgono quindi le norme statali esistenti, chiarite dalla circolare Ministro della salute n. 24 del 24/6/1993.
In Emilia Romagna l'autorizzazione al trasporto funebre è materia del Comune di decesso, anche per i trasporti internazionali. È ogni Comune a decidere come organizzarsi al proprio interno.
Viene stabilito che l'addetto al trasporto funebre è tenuto a verificare il confezionamento del feretro in funzione della destinazione e alla distanza da percorrere.
Dovrà attestare per iscritto tale verifica, visto che ne risponde penalmente.
Si introduce la certificazione medica che autorizza il trasporto di salma (si ritiene che intervengano in materia maggiori specificazioni con l'atto regionale di cui al comma 13 dell'Art. 10 L.R. 19/04). La vigilanza sul trasporto di salma e di cadavere spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari.
Cessa quindi la vigilanza da parte dell'ASL, che invece è ora di ausilio al Comune per determinati aspetti (igienico-sanitari).
Si tratta di cambiamenti importanti in quanto la segnalazione sulla violazione normativa che non riguarda aspetti igienico-sanitari deve essere effettuata da tutti coloro che la riscontrano e quindi personale del Comune, dei gestori del cimitero, gli stessi addetti al trasporto, per le violazioni che dovessero rilevare.
Per gli aspetti igienico-sanitari, la segnalazione è dovuta da parte del personale dell'ASL.
Chi applica la sanzione è il Comune. Al proposito vi è una specifica norma in materia di sanzioni prevista dal comma 2 dell'Art. 7 della L.R. 19/04.
Vale in questo caso il principio della priorità della norma violata:
- Se si viola una norma contenuta del TU. leggi sanitarie e in questo è specificata la sanzione, si applica quella sanzione.
- Se si viola una norma del DPR 285/90, si applica la sanzione prevista dal suo Art. 107.
- Se si viola una norma regionale si applica la sanzione prevista dalla norma regionale e così anche per le norme regolamentari comunali conseguenti ed attuative della legge o di regolamento regionale.
In definitiva la competenza sulla vigilanza è del Comune, che si avvale di più soggetti, secondo le specifiche competenze e attività.

4. Autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento di ceneri
La L.R. 19/04 interviene in attuazione della L. 130/01, disciplinando talune parti di essa, ma chiarendo che la competenza autorizzatoria in materia di cremazione e dispersione delle ceneri resta affidata al soggetto individuato dalla normativa statale in materia.
A nostro avviso non possono che applicarsi gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, mai espressamente abrogati da alcuna norma e per tale motivo l'art. 79 del D.P.R. 285/90, per la sola autorizzazione alla cremazione.
Si rimanda all'All. 5 per la specifica problematica della data di applicazione della L. 130/01 ai fini della dispersione delle ceneri.

5. Testi ed approfondimenti
Per gli approfondimenti sulla legge regionale si rimanda ai seguenti allegati:
All. 1 - Analisi e commento dettagliato dell'articolato;
All. 2 - Tabella degli ulteriori incombenti (provvedimenti da emanare dalla Regione, provvedimenti delle Province, dei Comuni, dei soggetti operanti);
All. 3 - Testo L.R. 19/04 Emilia Romagna;
All. 4 - Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 327 del 23/2/2004;
All. 5 - Risoluzione Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 5762, approvata il 17/6/2004.

Come di consueto gli allegati si possono reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit