Circolare Sefit n. 5332 del 23.06.2004

NORME DI POLIZIA MORTUARIA APPLICABILI IN PIEMONTE

La Regione Piemonte è intervenuta a più riprese in materia di polizia mortuaria, con deliberazioni della Giunta Regionale 5 agosto 2002 e 24 febbraio 2003, contenute in Allegato 1 e in Allegato 2.

Dalla loro analisi si può notare come molte delle norme contenute nel D.P.R. n. 285/90 verranno applicate nella regione Piemonte in modo difforme, per il momento, dal resto d'Italia.

Difatti la Giunta Regionale ha deliberato che le ASL della Regione sospendano temporaneamente:

- le certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90, previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24, salvando quelle previste per trasporti internazionali, che permangono;

- le attività di verifica dei carri funebri e rimesse di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/90;

- le attività di assistenza alle esumazioni ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86 e 88 del D.P.R. 285/90;

- l'attività di rilascio di pareri per la costruzione di edicole funerarie e sepolcri privati di cui agli artt. 55 (limitatamente alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti), 94 e 101 del D.P.R. 285/90.

La Regione Piemonte ha inoltre disposto che le ASL limitino l'attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri, di cui all'art. 16, alle circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

Ha infine richiesto alle ASL l'attivazione delle procedure previste per la modifica dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria, in modo da adeguarli in tal senso.

La Regione Piemonte ha sostanzialmente anticipato talune delle norme contenute nelle bozze di revisione del Regolamento di polizia mortuaria nazionale che, ormai da anni, circolano fra gli addetti.

Lo strumento normativo utilizzato, una delibera di Giunta Regionale, non sembra adeguato allo scopo, necessitando a nostro avviso di un atto di Consiglio Regionale, essendo il contenuto del provvedimento senz'altro riconducibile a materia regolamentare (come lo era nel D.P.R. 285/90).

Il mantenimento esplicito del controllo sanitario per la partenza dei trasporti funebri internazionali (in particolare laddove si debba applicare l'accordo di Berlino), salva la delibera piemontese dal più rilevante dei possibili appunti (cioè se una Regione possa intervenire o meno in materia oggetto di accordi internazionali recepiti dal Governo italiano).

Venendo ora a mancare certe figure che la legge individuava nell'ASL, il Sindaco dovrà provvedere a regolare, con apposita ordinanza, sia il trasporto funebre, sia le esumazioni ed estumulazioni, individuando figure di garanzia per l'esecuzione dei controlli, prima che passino i tempi occorrenti per una organica revisione dei regolamenti di polizia mortuaria locale.

Alcune linee guida per la emissione di tali ordinanze sono contenute nelle circolari SEFIT di p.n. 5128 del 07/11/2003 e di p.n. 4364 del 11/12/2000.

Il controllo previsto dal punto 9.7 della circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, cosiddetto "verifica feretro" non è più svolto alla partenza da personale dell'A.USL. Conseguentemente possono essere individuate, per via regolamentare comunale, le apposite figure per svolgere tale compito o affidarlo all'incaricato del trasporto, il quale conseguentemente è tenuto a produrre apposita attestazione circa la regolarità del cofano in relazione alla destinazione, la corrispondenza fra l'identità del defunto e quella riportata nelle autorizzazioni comunali.

Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgascaqua.it/sefit