Circolare Sefit n. 5273 del 13.04.2004
PROCEDURE PER TRASPORTO DI RESTI MORTALI
Con il comma 1 dell'art 3 del DPR 254/03 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale.
Per l'autorizzazione al trasporto è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 285/90. Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del DPR 285/90. Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
La circolare di codesto Ministero, 31 luglio 1998, n. 10, nell'illustrare le modalità di trattamento e confezionamento dei resti mortali indica:
- paragrafo 2, lettere b) e c): resto mortale proveniente da esumazione da trasferire ad altra fossa, l'uso di contenitori di materiale biodegradabile; se avviato a cremazione, di materiale facilmente combustibile;
- paragrafo 3, lettera a): resto mortale proveniente da estumulazione da inumare, l'uso di contenitore di materiale biodegradabile;
- paragrafo 3, penultimo comma: resto mortale proveniente da estumulazione da tumulare: reintegro delle condizioni di impermeabilità del feretro (non quindi "contenitore" se in presenza di parti molli). La stessa circolare richiama la tecnica del rifascio, cioè di avvolgere il feretro esistente in un cassone di zinco, da saldare opportunamente.
Non era prevista, dalla circolare 10/98 la circostanza di resto mortale estumulato, da avviare a cremazione, in quanto consentita solo successivamente con il DPR 254/03.
Pervengono richieste di chiarimento a questa Associazione sulle caratteristiche che devono essere possedute dai contenitori di resti mortali, per le diverse tipologie di trasporto.
Precisamente, in talune realtà locali, le AUSL richiederebbero per i trasporti di resti mortali a crematorio sito in Comune diverso l'uso di cassa con le stesse caratteristiche previste per il trasporto di salma. Mentre per il trasporto all'interno del territorio del Comune basterebbe un semplice contenitore.
Inoltre, talune AUSL riterrebbero che nel caso di trasporti funebri fuori del territorio del Comune debba essere utilizzato un contenitore, biodegradabile e/o facilmente combustibile, avente le autorizzazioni di cui all'articolo 31 del DPR 285/90.
Ciò premesso si è sottoposto quesito al Ministero della Salute, che ha fornito riscontro con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004 in All. 1.
Pertanto:
a) la procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, per quanto possibile, a quella a seguito di esumazione;
b) ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione.
1) l'uso dell'originario feretro, ove possegga ancora tali caratteristiche;
2) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
c) È necessario che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
d) Solo nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (ASL, Comune, in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.
Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgascaqua.it/sefit