Circolare Sefit n. 5265 del 05.04.2004
POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO A FAMILIARE DELL'URNA CINERARIA
Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2004, a seguito di ricorso straordinario a lui proposto in data 21 gennaio 2003 da un familiare interessato, contro un Comune che aveva negato al ricorrente la dispersione delle ceneri o, in via subordinata l'affidamento per la conservazione nella propria abitazione, è stato accolto il ricorso limitatamente alla possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria del defunto.
Il Presidente della Repubblica si è espresso in modo conforme al parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, in data 29/10/1993 n. 2957/03 (in Allegato 1).
Il Ministero della Salute ha preso atto del parere e lo ha comunicato alle parti interessate in data 8 marzo 2004.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, contrariamente alla dispersione delle ceneri, l'affidamento a familiare dell'urna contenente le ceneri del defunto sia permessa.
Il ricorrente aveva espresso l'opinione che, decorsi 6 mesi dalla emanazione della Legge 130/01, senza che vi fosse stata la emanazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 3 comma 1, vi fosse la possibilità di procedere alla dispersione delle ceneri o, in via subordinata, all'affidamento dell'urna al coniuge del defunto, come aveva espresso per iscritto, in una lettera indirizzata dal de cuius alla moglie, stante il fatto che le attuali norme in vigore non limitano la sepoltura delle urne nei cimiteri e non vietano l'affidamento delle urne ai familiari.
Il Comune aveva sostenuto l'infondatezza del ricorso, osservando che la Legge 130/01 contiene solo principi di massima e che non era immediatamente applicabile senza i necessari provvedimenti di attuazione e che le norme vigenti (art. 80 e 81 del DPR 285/90) non prevedono l'affidamento ai familiari delle urne, ma la sola consegna al custode del cimitero.
La Prima Sezione del Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/01 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, chiarisce che "non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario" e che "le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina devono ritenersi senz'altro applicabili".
Prosegue il Consiglio di Stato affermando che "nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/01."
Conclude il Consiglio di Stato con l'avviso che "dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentano una immediata applicazione:
- modalità di espressione delle volontà del defunto;
- obbligo di sigillare l'urna;
- apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
- modalità di verbalizzazione della consegna;
- garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate.
Inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria."
Da tale parere si può quindi concludere che allo stato delle cose è necessaria e sufficiente la autorizzazione del Comune all'affidamento dell'urna cineraria, riportante, ove non regolamentate, tutte le garanzie specificate nel citato parere.
In Allegato 2 si riporta una bozza di decisione di Giunta Municipale per definire le procedure e assegnare la competenza.
In Allegato 3 si è predisposto uno schema di riferimento per la modulistica.
Come di consueto gli allegati potranno essere reperiti dagli associati sul sito della Federazione www.federgascaqua.it/sefit