Circolare Sefit n. 5223 del 24.02.2004

INDICAZIONI OPERATIVE SULLE L.R. LOMBARDIA 22/2003 "NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FUNEBRI E CIMITERIALI" E L.R. PIEMONTE 33/03 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI"

Recentemente è stata approvata la L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" (B.U.R.L. 21/11/03, n. 47, I° Suppl. Ord.), che prevede l'emanazione, entro sei mesi, del regolamento di attuazione.

Nelle intenzioni del Consiglio regionale lombardo questa legge e il regolamento attuativo sono la modalità con cui la Regione si pone a disciplinare la materia della polizia mortuaria, dopo il trasferimento di competenze connesso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Successivamente in data 9 dicembre 2003 è stata approvata la L.R. Piemonte n. 33. "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

La serie di modificazioni legislative introdotte con L.R. Lombardia, accanto ad alcune importanti e positive innovazioni, tra cui si segnala la definizione e la regolamentazione dell'attività funebre, la pianificazione cimiteriale, una attenzione alla tematica della garanzia dei cittadini nel momento del funerale, crea per i Comuni e gli operatori funerari associati della Regione Lombardia notevoli problemi organizzativi e interpretativi, nonché ricadute economiche e gestionali importanti.

La L.R. Piemonte, invece, interviene limitatamente allo cremazione, tra l'altro parzialmente in contrasto con il recente D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

La principale questione che si evidenzia è quella per cui ambedue queste Regioni sono intervenute in materia di stato civile, pensando di attuare in parte la legge 30 marzo 2001 n. 130 sulla cremazione, creando così un precedente di particolare importanza in quanto si pone anche innovativamente a dettare criteri comportamentali degli Ufficiali di stato civile. In particolare ritenendo, la Regione, di aver loro affidato il compito di autorizzazione per la dispersione e l'affidamento delle ceneri e, nello stesso tempo, togliendo la competenza al Sindaco (ora, dopo la L. 142/1990, dirigente competente) per la autorizzazione alla cremazione.

A nostro avviso ciò non è consentito dal D.P.R. 396/2000 e dall'Art. 79 del D.P.R. 285/90, ancora vigenti, che assegnano tali compiti al Sindaco.

Né convincono i testi legislativi e le argomentazioni addotte, da ultimo con la circolare Regione Lombardia 9/2/2004 n. 7/SAN.

Alle stesse conclusioni di non competenza regionale in materia si perviene anche dalla lettura dell'AC 4144, di iniziativa governativa, per il quale è già iniziata la discussione alla Camera.

L'anticipazione in Lombardia e Piemonte di parti della riforma nazionale, le quali potrebbero essere in contrasto con le due leggi regionali citate, non farebbe che aumentare lo stato di confusione nel settore e in specie nella popolazione, che invece vede nel Comune un interlocutore, suo malgrado, contraddittorio rispetto a quanto annunciato dalle Regioni sui mass media.

È per tale motivo che si ritiene che la legge 30 marzo 2001, n. 130 possa essere solo parzialmente applicata, in quanto per essere pienamente operativa necessita la modifica di parti di competenza dello Stato del regolamento di polizia mortuaria nazionale approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile approvato con D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

La Regione Lombardia non ha ritenuto che invece questa sia la strada da percorrere, come precisato nella circolare esplicativa, N. 7/SAN del 9/2/2004, che si allega.

In Allegato 1 ed in Allegato 2 si forniscono alcune indicazioni operative, che possono meglio specificare l'ambito applicativo a nostro avviso possibile, delle predette normative regionali.

In Allegato 3 vi sono i testi normativi e la circolare applicativa della Regione Lombardia.

Come di consueto gli allegati si possono reperire sul sito federale www.federgascaqua.it/sefit