CONSEGUENZE DELLA EMANAZIONE DEL DPR 15 LUGLIO 2003, N. 254
Da anni si discute sulla natura ed il trattamento consentito per i resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, comunemente noti come "salme inconsunte".
Il fenomeno, particolarmente rilevante in passato per le esumazioni ordinarie e non circoscritto solo alla pianura padana, è ora diventato notevole, per l'intero territorio nazionale, per le estumulazioni derivanti da termine di concessione in uso a tempo determinato di manufatti, o per riuso degli stessi a seguito di richiesta di estumulazione straordinaria con tentativo di riduzione in resti, al fine di collocare un feretro, a seguito di decesso.
Una prima soluzione al problema venne identificata nelle procedure previste dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che però scontava il fatto che il DPR 285/90 era ancora in vigore.
L'aspetto più rilevante della circolare in questione era la identificazione del resto mortale (salma inconsunta) in via amministrativa, decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione, senza quindi la necessità di valutare caso per caso lo stato di tali resti.
A seconda dei casi si consentivano trattamenti favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione interrotti, con opportune sostanze biodegradanti, o la cremazione.
Con la emanazione di detta circolare restavano irrisolte due questioni particolarmente importanti:
a) la cremazione immediata dei resti da estumulazione;
b) la differenza nel trattamento di cadaveri e resti mortali di deceduti prima e dopo l'emanazione del DPR 285/90.
Per effetto della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/90, comunque prevalente rispetto ad una circolare ministeriale e modificabile solo con norma di pari rango, i resti mortali derivanti da estumulazione dovevano essere inumati per almeno 5 anni (2 con uso di sostanze biodegradanti) e nel caso che ancora fossero non scheletrizzati, solo dopo questo ulteriore periodo, non dissenzienti i familiari, si poteva dar corso alla cremazione.
La norma è valida per i resti mortali, mentre invece, per i cadaveri, come anche richiamato dal paragrafo 4 della circolare del Ministero della Sanità 10/98, si applica integralmente, l'art. 79 del DPR 285/90 (e con la presentazione della volontà del de cuius rinvenuta postuma, per i decessi avvenuti prima della entrata in vigore del DPR 285/90).
Il dibattito intervenuto ha assunto che una soluzione definitiva al problema passasse per una revisione del regolamento di polizia mortuaria nazionale e/o con legge specifica.
Le vicende successive hanno fatto si che il regolamento di polizia mortuaria (nel frattempo revisionato e con una soluzione specifica al problema) rimanesse dapprima congelato nella sua emanazione in attesa della uscita di una legge cornice, e poi, per effetto del decentramento di funzioni Stato-Regioni-Enti Locali, bloccato nel suo iter in attesa di valutare quanta parte fosse di competenza di ciascuno dei vari livelli di governo.
Nel contempo era entrata in vigore la L. 30 marzo 2001, n. 130, che contiene al comma 1, lettera g) dell'art. 3 l'importante precisazione che la cremazione di salme è consentita decorsi 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione, venendo quindi meno il discrimine tra chi era morto prima e dopo la entrata in vigore del DPR 285/90 e la necessità di inumazione del resto mortale estumulato.
Ma la L. 130/01 è inoperativa, per tale norma, al pari della dispersione in natura e dell'affido a familiare.
Per renderla operativa il Governo aveva optato per una nuova legge (attualmente presentata come AC 4144), che all'art. 9 comma 11, contiene una soluzione che consente la piena operatività della legge 130/01 a decorrere dalla entrata in vigore di detta nuova legge.
L'insieme di questi provvedimenti non ha fatto venir meno la situazione di difficoltà in cui versano i Comuni, taluni dei quali si sono rivolti a Regioni e al Ministero della Salute per avere certezza in materia.
Recentemente il Ministero della Salute, in risposta a due distinti quesiti di Comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003), aveva ribadito la vigenza a tale data del comma 2 dell'art. 86 del DPR 285/90, e quindi che "non è consentita la cremazione di resti mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche se sono decorsi 20 anni dalla tumulazione".
Inoltre, lo stesso Ministero aveva ribadito che "in caso di resti mortali derivanti da esumazione, le modalità della pratica della cremazione sono prese in esame dalla (…) circolare n. 10/98, alla quale si rimanda anche per quanto riguarda il riferimento alla data di decesso.".
Con il che si intendeva anche mantenere la differenziazione prevista dal paragrafo 5 della circolare citata in relazione al decesso avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90, e rimandare ai trattamenti specificati in detta circolare.
Stante le situazioni di difficoltà in cui versano taluni Comuni per garantire la sepoltura nei propri cimiteri, il Ministero ricordava che "il sindaco, ove ricorrano i presupposti, può emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente, limitata temporalmente, per disciplinare localmente situazioni che necessitino di interventi urgenti a garanzia della salvaguardia delle condizioni di igiene pubblica e della salute della popolazione.".
Nelle risposte ai quesiti sopra citate il Ministero esplicitamente indicava che "un DDL, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 luglio u.s. (giugno, in realtà), prevede la possibilità di non inumare resti mortali derivanti da tumulazione".
L'unico riferimento in tal senso, contenuto nel PDL AC 4144, è previsto dal comma 11 dell'art. 9, che rende operativa la L. 130/01 e quindi a ciò che è detto nella lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01.
Successivamente, in data 15 luglio 2003, è stato emanato il DPR n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179" (in G.U. 11/9/2003, n. 211).
In alcune parti di questo decreto sono state inserite definizioni che, ad avviso della scrivente Federazione, consentivano di risolvere le due questioni citate poiché la norma è di pari rango e successiva al DPR 285/90, prevalendo laddove fosse in contrasto con quest'ultimo, come ovviamente su ogni circolare emanata.
In particolare viene definita all'art. 3 del DPR la nozione di resto mortale al comma 1, lettera b) (sostanzialmente la stessa, anche se più dettagliata e tecnicamente corretta, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01), e la competenza autorizzatoria, per sepoltura e cremazione è attribuita al Comune secondo quanto specificato ai commi 4 e 5.
È inoltre chiarito che resto mortale è ciò che deriva anche dopo 20 anni di tumulazione (e non solo dopo 10 anni di inumazione) e che il trattamento consentito del resto mortale così definito è la cremazione (ove non sia scelta da chi ne ha titolo la sepoltura ad inumazione o la tumulazione ulteriore).
È ancora specificato che per tali casi di scelta della cremazione di resti mortali (sia da esumazione che da estumulazione) non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90 ai fini della verifica dell'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
La scrivente Federazione ritenendo pertanto che con la entrata in vigore del DPR 254/03, il trattamento consentito per i resti mortali derivanti da estumulazione fosse ora integrato dalla possibilità di procedere anche alla cremazione, secondo quanto disposto dagli aventi titolo, avanzava specifico quesito al Ministero della Salute in data 22 settembre u.s. per averne conferma.
In data 30 ottobre u.s. con nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 (Allegato 1), il Ministero della Salute ha ritenuto che "la tesi interpretativa di codesta Federazione appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.".
Pertanto il trattamento di cui al comma 2 dell'articolo 86 del DPR 285/90 è quindi da seguire nel solo caso di scelta di sepoltura per inumazione, ed è per tale motivo che detto comma non è stato abrogato esplicitamente dall'art.16 del DPR 254/03.
Poiché in diverse Regioni (o Province Autonome) sono intervenute norme regionali (o provinciali) di delegificazione concernenti la eliminazione della presenza del coordinatore sanitario (o di altra figura sanitaria individuata dalla AUSL) al momento di estumulazione ed esumazione straordinaria, si ritiene che in tali situazioni debba essere il Sindaco, in attuazione del disposto di cui agli art. 22, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90 a procedere ad ordinanza che regoli la materia, che introduca le figure deputate ai controlli di cui agli articoli citati. Nelle altre Regioni (o Province Autonome), pur essendo la competenza del Sindaco alla emanazione di detta ordinanza, resta la necessità di definire con la AUSL competente soluzioni organizzative differenziate in relazione la grado di intervento che la AUSL intende svolgere (riducendo o meno il livello di presenza caso per caso e individuando, invece, nella ordinanza accennata, il trattamento generale cui sottoporre i resti mortali).
Va da se che l'individuazione dell'Ufficio competente del Comune alle autorizzazioni di che trattasi dovrà essere stabilito con il regolamento di organizzazione degli uffici (e in caso di urgenza sempre con la citata ordinanza).
Per facilitare la applicazione di quanto sopra specificato, la scrivente Federazione ha elaborato uno schema di ordinanza di riferimento (Allegato 2), che potrà essere adattato ai casi reali che si potranno determinare nei singoli territori.
Tale schema di ordinanza si ispira ai risultati dei lavori che a suo tempo condussero alla elaborazione dello schema di regolamento di polizia mortuaria nazionale presso il Ministero della Salute.
Gli allegati sono reperibili come al solito sul sito federale www.federgasacqua.it/sefit nell'area circolari.