Disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, da esumazione ed estumulazione, dei resti mortali e delle parti anatomiche riconoscibili - DPR 15/7/2003, n. 254
Si informa che con DPR 15 luglio 2003, n. 254 (in G.U. 11/9/2003 n. 211, a far tempo dal 26/9/2003) sono stati abrogati il DM 219/2000, l'art 45 del DL 22/1997 e s.m.i. e l'art. 2 comma 1 bis della L. 405/2001, ed è stato emanato nuovo Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti sanitari e quelli derivanti da esumazione, estumulazione ed altre attività cimiteriali.
Il responsabile della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) e del cimitero viene investito della sorveglianza e del rispetto delle nuove regole; ovviamente, fermo restando che responsabile del non corretto deposito dei rifiuti resta "chiunque" l'abbia posto in essere, a prescindere che tale soggetto si identifichi o meno con il responsabile della struttura.
In ordine ai rifiuti da esumazione ed estumulazione, che sono urbani ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 22/97, il DPR 254/03, ne prescrive la raccolta separata rispetto agli altri rifiuti urbani e ne detta le relative regole (imballaggi, stoccaggio, deposito, avvio a recupero o smaltimento).
1. CLASSIFICAZIONE
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa aggiornata circa la loro identificazione, classificazione e trattamento.
Identificazione | Classificazione | Trattamento |
Art. 2 comma 1, lettera e) Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nellecasse utilizzate per inumazione o tumulazione:1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo). | Sono rifiuti urbani non pericolosi. È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini temporali consentiti dalla legislazione nazionale, salvo proroga regionale. La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali). Possono essere meglio precisate le norme con regolamento comunale di cui all'art. 21/2 lett. D) del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.. L'ordinanza sindacale che regola le esumazioni ed estumulazioni, conviene che richiami esplicitamente i trattamenti cui destinare i rifiuti provenienti da detta attività, sulla scorta di quanto stabilito dal DPR 254/2003, eventualmente integrato da quanto stabilito dal regolamento comunale. | Nel luogo di produzione del rifiuto (campo di inumazione, tomba singola o plurima, per effetto di esumazione od estumulazione), dopo aver separato le spoglie mortali, si procede alla ulteriore separazione dei resti metallici di casse dai restanti rifiuti.Per favorire il recupero, è preferibile togliere anche le parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco. Assi, stracci, imbottiture e similari sono la terza frazione da trattare. Il trattamento di separazione può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di deposito, in apposita area cimiteriale confinata (recintata, anche a mezzo di siepe), da identificare dal Comune. L'eventuale trattamento di taglio o triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi. È d'obbligo l'introduzione di assi, stracci, ecc. in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Il mezzo del servizio di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (di incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già insaccati sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba), oppure dalla zona di deposito. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco, piombo). A tal fine, previa adeguata pulizia, conviene procedere ad un deposito dei resti metallici per il tempo necessario ad accumulare una quantità sufficiente a rendere economico il successivo recupero, pur sempre entro i limiti temporali e quantitativi previsti dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.. Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato, pur conferendo in maniera separata lo zinco e il piombo dagli altri tali resti metallici. |
Identificazione | Classificazione | Trattamento |
Art. 2 comma 1, lettera f) 1) materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e simili. | Sono rifiuti urbani non pericolosi. | Riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale senza autorizzazione, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. |
2) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione. | Sono rifiuti urbani non pericolosi | Si dovrà favorire il recupero |
Si sottolineano due innovazioni e una ripetizione:
a) l'inserimento esplicito delle terre di scavo tra i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali per i quali non sussiste pericolosità e con un trattamento agevolato;
b) riutilizzo dei materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari dentro la struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazione;
c) si ripete l'impostazione che aveva originato il DM 219/2000: i resti da esumazione ed estumulazione sono considerati urbani non pericolosi. Devono invece essere sottratti alla vista, per eliminare nel pubblico (che eventualmente potrebbe vederli) disagio nel caso non sappia se all'interno siano ancora presenti o meno spoglie mortali. Da questo il generale obbligo di sottrazione alla vista con l'insaccamento.
LE PARTICOLARITÀ APPLICATIVE
1) Rifiuti cimiteriali provenienti da più cimiteri destinati a deposito in altro cimitero
La disciplina è immutata dal DPR in esame.
2) Tempi di conferimento dei rifiuti cimiteriali
La disciplina è immutata dal DPR in esame.
3) Formulari di accompagnamento e registro di carico e scarico
La disciplina è immutata dal DPR in esame.
4) Recupero
Il recupero potrà essere eseguito direttamente dal gestore del cimitero o con conferimento a terzi autorizzati.
5) Lavori di privati nel cimitero con produzione di inerti
Se il Comune non stabilisce di utilizzare gli inerti in cimitero, questi vanno a recupero o smaltiti, a cure e spese dei produttori del rifiuto.
6) Esumazioni ordinarie e straordinarie, Estumulazioni ordinarie e straordinarie
La tariffa dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
3. PARTI ANATOMICHE
Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili.
3.1. Parti anatomiche riconoscibili
L'art. 3 del DPR 254/03 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario.
Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
Per parte anatomica riconoscibile si intende l'arto (inferiore o superiore) o una parte dello stesso.
La gestione autorizzatoria delle parti anatomiche riconoscibili è affidata, parimenti a quella dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90, alla AUSL competente per territorio.
Questa è una delle principali innovazioni del DPR 254/03.
Dal momento della entrata in vigore del provvedimento (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e cioè a partire dal 26 settembre 2003, il Comune non ha più titolo in materia).
Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia di organizzazione delle strutture sanitarie, disciplineranno:
a) le figure competenti al rilascio delle autorizzazioni;
b) le modalità di individuazione del soggetto incaricato al trasporto.
Si ritiene che fino a tale data, siano competenti le stesse strutture sanitarie che già ora rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 7 del DPR 285/90.
Per le parti anatomiche riconoscibili occorre quindi un'autorizzazione al trasporto nella quale sia indicata la loro destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione e relativo conferimento delle ceneri).
È opportuno che le strutture sanitarie prevedano l'eventualità della richiesta di trasporto e sepoltura individuale nell'informativa da sottoporre agli assistiti preventivamente all'amputazione.
La richiesta di trasporto, sepoltura e della modalità della stessa è svolta dall'interessato entro 48 ore dall'amputazione alla struttura sanitaria nella quale avviene detta amputazione.
In caso di mancata attivazione dell'interessato provvede la struttura sanitaria a trasporto, sepoltura o, se del caso, a cremazione, con oneri a proprio carico.
Il trasporto delle parti anatomiche, in relazione alla destinazione, avviene in cassa lignea con caratteristiche analoghe a quelle usate per le diverse destinazioni del cadavere, ad esclusione del fatto che possono essere traslate in un unico contenitore più parti anatomiche, non richieste dagli interessati, per il trasporto e la sepoltura o cremazione collettiva.
Per l'inumazione, la cremazione, la tumulazione, si seguono le norme stabilite in via generale per tali casi:
- Cassa di legno di almeno 20 mm. di spessore e utilizzo di materiali biodegradabili nel caso d inumazione;
- Cassa di legno di almeno 20 mm. per l'avvio a cremazione;
- Cassa di legno di almeno 25 mm. di spessore e cassa di zinco dello spessore usuale se l'arto è destinato alla tumulazione (ad es. per la riunificazione con le restanti parti del corpo nel caso di amputazione, seguita poi da decesso a breve termine dell'interessato).
- L'arto non deve essere confezionato all'interno di sacchi di plastica (essendo stata abrogata la precedente normativa contenuta al punto 2.2 della deliberazione del comitato interministeriale 27/7/1984).
- Può essere mantenuto in cella frigorifera fino al momento del trasporto. Non è da addizionare con formalina o prodotti conservanti, i quali hanno effetti negativi nei processi di scheletrizzazione.
Gli oneri per il trasporto, la cremazione e relativo conferimento delle ceneri o per il seppellimento, sono a carico:
a) della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata, se quest'ultima non ne fa richiesta;
b) della persona amputata, nel caso in cui richieda l'effettuazione con diverse modalità di dette operazioni (trasporto e sepoltura/cremazione individuale).
In caso di cremazione le ceneri, se non richieste dagli interessati per avviarle a sepoltura, Sono disperse nel cinerario comune del luogo di cremazione, con applicazione delle relative tariffe, se istituite.
Si applicano ai trasporti di parti anatomiche riconoscibili gli articoli 20, 22 e 23 del DPR 285/90, con la differenza che l'autorizzazione che viene consegnata al custode del cimitero è quella rilasciata dalla struttura sanitaria competente. Pur potendo utilizzarsi un carro funebre finestrato, generalmente il trasporto è eseguito con carro chiuso e quindi con tariffe meno elevate di quelle ordinarie.
3.2. Parti anatomiche non riconoscibili
Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili.
Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto.
Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'art. 10 DPR 254/03.
4. RESTI MORTALI
È utile premettere che il DPR 15/7/2003 n. 254, essendo norma di pari rango del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 prevale su questo, per le parti in contrasto, e altresì sulle parti sempre in contrasto delle circolari Ministero Sanità 24/6/1993, n. 24 e 31/7/1998, n. 10.
Con la definizione di resti mortali contenuta nel comma 1, lett. B) dell'art. 3 del DPR 254/03 viene istituito un regime giuridico proprio per tali resti mortali, distinto da quello per i cadaveri e le ossa.
In forza di ciò è ora stabilito (e quindi non più solo con la circolare Min. San. 10/98) in venti anni il periodo "ordinario" di tumulazione, oltre a riconfermare quello di 10 anni per la inumazione.
La autorizzazione alla cremazione dei resti mortali non necessita dell'acquisizione preventiva della documentazione stabilita ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/90.
La gestione autorizzatoria per il trasporto e le operazioni cimiteriali riguardanti i resti mortali viene attribuita dal comma 5 dell'articolo 3 del DPR 254/03 ad un ufficio del Comune in cui avviene la esumazione o la estumulazione.
Ne consegue che si rende necessaria:
a) la individuazione da parte della Giunta comunale dell'ufficio competente attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici. Questo comporta che la Giunta comunale potrà decidere di attribuire detta competenza anche al responsabile del cimitero. In attesa della emanazione del regolamento si procede con Ordinanza del Sindaco ad individuare le figure competenti, generalmente coincidenti con il Responsabile del cimitero, cui ai sensi dell'art. 17, è attribuita la funzione di sorveglianza e rispetto delle disposizioni del DPR 254/03;
b) la emanazione da parte del Sindaco o l'adeguamento, se già esistente, di ordinanza ai sensi degli articoli 22, 82, 85, 86, 88 e 89 del DPR 285/90, dove vengono disciplinate in via generale le modalità di trasporto, di inumazione, tumulazione, cremazione dei resti mortali. In detta ordinanza è utile chiarire che l'avente titolo (in genere il coniuge sopravvissuto, o in sua assenza i figli) può disporre, nei modi consentiti, in sede di presentazione della istanza di esumazione o estumulazione, trattamenti diversi da quelli stabiliti in via generale dal Sindaco, assumendone gli oneri relativi. Si richiama in proposito il disposto del comma 7-bis dell'art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 (G.U. 1/3/2001 n. 50) di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/12/2000 n. 392, circa i casi di onerosità o meno del trasporto, delle operazioni cimiteriali e della cremazione.
Resta in vigore il trattamento facoltativo con sostanze biodegradanti di cui ai paragrafi 2 e 3 della circolare Min. San. 10/98, ove non fosse scelta la cremazione.
Rimane in vigore, qualora la Regione o la Provincia autonoma non abbia disposto diversamente, l'obbligo di presenza alle operazioni di estumulazione di personale dell'AUSL territorialmente competente, ai sensi degli articoli 86 e 88 del DPR 285/90.
Con l'art. 3 del DPR 254/03 si ritiene possa essere stata regolata anche la possibilità di cremazione di resti mortali estumulati dopo venti anni di tumulazione. Quesito in tal senso è stato avanzato al Ministero della Salute e l'esito sarà comunicato con successiva circolare, unitamente ad uno schema di ordinanza sindacale regolante esumazioni ed estumulazioni, aggiornata secondo le recenti modifiche legislative.
5. ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SANITARIA
L'attività svolta in deposito di osservazione, obitorio, sala autopsie, camera mortuaria, può dar luogo a possibili sversamenti di liquidi biologici che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 254/03 possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
6. RESPONSABILITÀ GESTIONALI
Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e al responsabile del cimitero (1) compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti rispettivamente sanitari e cimiteriali.
Si veda in proposito l'art. 17 del DPR 254/03, che rimanda, tra l'altro, esplicitamente alle sanzioni e ai compiti di chi produce, raccoglie e smaltisce rifiuti.
Altresì compete al responsabile dei cimiteri, e questa è una puntualizzazione del DPR 254/03 che necessita di maggiori chiarimenti, l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
7. CONCLUSIONI
Si rammenta che questa Federazione ha già emesso in tema di rifiuti cimiteriali le seguenti circolari:
- Circ. Sefit n. 4314 del 29/8/2000 "Regolamento disciplinante la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché dei rifiuti sanitari, approvato con DM n. 219 del 26.6.00";
- Circ. Sefit n. 3886 del 28/4/1998 "Rifiuti cimiteriali";
- Circ. Sefit n. 3682 del 4/3/1997 "Rifiuti speciali da attività cimiteriale";
- Circ. Sefit n. 3676 del 24/2/1997 "Modifica regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90. Regolamento di attività delle imprese funebri. Nuova normativa per rifiuti da attività cimiteriali.";
- Circ. Sefit n. 3544 del 24/4/1996 "Rifiuti speciali da attività cimiteriale".