L'UE HA DICHIARATO IL 2003 ANNO DEI DISABILI: VALUTAZIONI CIRCA LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE
In occasione dell'anno internazionale dei disabili, dichiarato dalla UE, la scrivente Federazione intende approfondire alcune tematiche specifiche:
- espressione di volontà testamentaria di un non vedente con particolare riferimento alla cremazione, alla dispersione e affido di ceneri;
- fruibilità di strutture cimiteriali.
1. Cremazione e non vedente
Anche le persone non vedenti hanno diritto a disporre della loro volontà circa la cremazione mediante testamento, ma la loro condizione fisica si ripercuote necessariamente sul tipo di testamento da redigere.
L'art. 601 del codice civile stabilisce che le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo, redatto direttamente dall'interessato, ed il testamento per atto di notaio. Quest'ultimo può essere, a sua volta, pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, secondo quanto dispone l'art. 602 del codice civile.
Esso può essere redatto con qualsiasi mezzo idoneo alla scrittura (penna, matita, gesso, pittura e perfino diamante e carbone) ad eccezione degli strumenti di scrittura meccanica (macchina da scrivere, impressione a stampa, computer), in quanto tali apparecchi hanno propri caratteri di scrittura identici per tutti, mentre il testamento olografo esige, per la sua validità, la grafica del testatore. Per la stessa ragione la persona non vedente non può utilizzare la scrittura in caratteri Braille, né, più in generale, l'alfabeto Morse.
Diversamente, il testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603 del codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni: il testatore dichiara al notaio la sua volontà e questi la riporta per iscritto. Questa disposizione normativa si applica, senza eccezione alcuna, anche alla persona non vedente, posto che sia capace di porre la propria firma sull'atto pubblico.
Nell'eventualità che la persona non vedente non sappia sottoscrivere il documento, ovvero che sappia apporre solo il segno di croce, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti del non vedente. Nel caso in cui intervenga all'atto pubblico un non vedente analfabeta, bisogna distinguere: se sa sottoscrivere l'atto, oltre ai due testimoni, potrà intervenire un assistente su una richiesta; se, invece, sa apporre il segno di croce o non sa sottoscrivere, sarà necessario l'intervento obbligatorio di due assistenti.
Il terzo tipo di testamento, quello segreto, disciplinato dall'art. 604 del codice civile, può essere scritto dal testatore o da un terzo e consegnato ad un notaio nel rispetto di una particolare serie di formalità. Se scritto dal testatore, l'atto deve essere da lui firmato alla fine delle disposizioni; se, invece, è redatto in tutto o in parte da altri, o con mezzi meccanici, l'atto deve portare la sottoscrizione del testatore su tutti i fogli.
Quanto alla persona non vedente, l'ultimo comma dell'art. 604 gli nega la possibilità di redigere questo tipo di atto, affermando che "chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto".
Questa preclusione è confermata dall'art. 2 della legge n. 18 del 3/2/1975, "Provvedimenti in favore dei ciechi", il quale ha ribadito tale divieto richiamando espressamente proprio l'articolo 604, ultimo comma, del codice civile.
Da quanti sin qui detto si deduce che il disabile visivo, il quale voglia fare testamento e, come è probabile, non sia in condizione di redigere quello olografo, dovrà necessariamente ricorrere al testamento pubblico e recarsi da un notaio con i testimoni.
Da quanto sopra specificato emerge che in tali situazioni è preferibile fare ricorso, ove possibile, alla dichiarazione di volontà dei familiari, di cui al comma 2 dell'art. 79 del DPR 285/90. Inoltre sono all'esame soluzioni specifiche per tali casi, da suggerire nelle competenti sedi parlamentari.
2. Fruibilità di strutture cimiteriali
Si ritiene di dedicare uno degli argomenti di SEFITDIECI '03 alle specifiche tematiche delle disabilità fisiche e alla fruibilità di strutture cimiteriali che, come noto, sono per lo più frequentate da persone anziane, spesso con difficoltà a deambulare.
L'idea è quella di illustrare alcuni casi di best practice (4-5 progetti e/o realizzazioni) in modo da favorire l'emulazione da parte di altre Amministrazioni e far riflettere i responsabili della gestione dei cimiteri sull'abbattimento delle barriere architettoniche.