1. Titolarità della fissazione delle tariffe
La circostanza che il contenuto numero di impianti di cremazione sul territorio nazionale determini una posizione di vantaggio per chi ne detiene l'esercizio, e quindi in presenza di un monopolio (1), deve trovare contemperazione con gli interessi della collettività.
Conseguentemente, ad evitare la individuazione di tariffe oltremodo elevate, lo Stato ha deciso di sottoporre i prezzi della cremazione ad un regime di tariffa amministrata, soggetta ad un limite massimo stabilito dalla legge.
Il titolare del potere di determinazione del livello tariffario massimo per il territorio italiano è il Ministero dell'Interno, con le procedure stabilite dalla legge.
Il titolare della determinazione del livello tariffario in sede locale è:
a) il Comune sede di impianto di cremazione, per le cremazioni che si effettuano in tale impianto, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, o dalla proprietà di edifici o impianti;
b) il Comune entro il cui territorio insiste il cimitero, per la conservazione o la dispersione delle ceneri, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, o dalla proprietà di edifici e aree cimiteriali.
2. Le tariffe
È da premettere che il decreto, al comma 3 dell'articolo 1, si premura di chiarire che le tariffe massime individuate, devono essere considerate come riferite all'imponibile, nel caso che il soggetto gestore sia tenuto ad applicare l'imposta sul valore aggiunto.
La precisazione è importante in quanto, con i processi di esternalizzazione in corso, tali servizi, sono rilevanti ai fini IVA, salvo casi di esclusione in base a requisiti soggettivi od oggettivi.
Inoltre è ancora da precisare che laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti devono sottostare alla tariffa massima stabilita dal Comune, e, ovviamente, anche il Comune stesso, il quale, quando gestisce in economia diretta il servizio, dovrà determinare non solo il massimo, ma anche la tariffa per il servizio da lui prestato, che potrà coincidere o meno col massimo.
È appena il caso di accennare che le tariffe di che trattasi si riferiscono ai prezzi all’utenza.
2.1. Tariffe massime per la cremazione fino al 31.12.2002
L'articolo 3 del decreto è costruito in modo da individuare una tariffa base: 396 € (come imponibile), a carico del richiedente il servizio.
Per richiedente del servizio è da intendersi la persona fisica o giuridica che lo commissiona.
Ogni altra tariffa si riferisce a quella base, come desumibile dalla seguente tabella:
Cremazione anno 2002 |
Incid. perc.le |
Imponibile |
IVA (*) |
Totale |
a) di cadavere |
100,0% |
396,00 |
79,20 |
475,20 |
b) di resti mortali |
80,0% |
316,80 |
63,36 |
380,16 |
c) di parti anatomiche riconoscibili |
75,0% |
297,00 |
59,40 |
356,40 |
d) di feti e prodotti del concepimento |
33,3% |
132,00 |
26,40 |
158,40 |
Le tariffe sono da considerarsi, come già specificato, tariffe massime.
Per ogni crematorio si potrà stabilire una tariffa anche inferiore, determinando quindi una concorrenza fra essi (2).
Laddove il Comune intenda, per motivi di politica cimiteriale, per valutazioni di socialità del servizio, deliberare una tariffa inferiore a quella stabilita come massima dallo Stato e quindi creare delle facilitazioni per il ricorso alla cremazione da parte dei propri cittadini, potrà utilizzare dei differenti criteri:
1) Metodo della fissazione di tariffa inferiore ai costi di produzione del servizio.
Si evidenzia a bilancio il relativo costo di produzione del servizio, nonché i ricavi dello stesso. Si applica generalmente nei casi di gestione in economia diretta potendo il Comune (essendo questo un servizio a domanda individuale) determinare una aliquota di copertura del costo inferiore a quella capace di determinare l’equilibrio di bilancio di settore. In alternativa il Comune copre l’onere sociale con trasferimento adeguato al soggetto gestore affidatario del servizio. Il difetto di tale metodo è che l’utenza non percepisce chiaramente che il Comune ha deciso per una scelta incentivante la cremazione.
2) Metodo della erogazione di un bonus sociale comunale.
È in genere seguito nel caso di gestione a mezzo terzi (SPA a partecipazione comunale, affidatari previa gara, ecc.) o per ricorso a cremazione svolta in altro Comune.
L'E.L. determina un bonus sociale, a carico del proprio bilancio, per ogni cremazione.
Ha il pregio che è immediatamente percepibile dal cittadino la misura dell’incentivo alla cremazione. In tal caso si può fissare la tariffa comunale pari alla tariffa massima nazionale, mentre il bonus è variabile in funzione della specifica scelta comunale.
Nel caso di affidamento a terzi della gestione del servizio di cremazione, il contratto determina, in funzione dell'esito della gara (o dell'affidamento diretto nei casi consentiti dall'articolo 113-bis del D.Lgs. 267/2000), la misura della tariffa da applicarsi all'utenza (prezzo), nonché i criteri di revisione della tariffa, comunque sottoposta al massimo fissato dallo Stato, nonché gli standards di erogazione del servizio e i criteri di verifica.
Si noti che nel caso della cremazione di parti anatomiche riconoscibili, la tariffa si riferisce alla cremazione di un contenitore di materiale combustibile, dove sono collocate in genere più parti anatomiche (talvolta confezionate anche in forma distinta), con contenuto di peso variabile da 60 ad 80 kg., cioè quanto in media un corpo umano.
Pur non essendo citato il caso della cremazione (o meglio della calcinazione) di resti ossei, questa può essere di due tipi:
1) di resti ossei in forma individuale, contenuti in cassetta per resti ossei, da asportare preventivamente se metallica;
2) di resti ossei in forma cumulativa, derivanti da svuotamento, anche parziale, di ossario comune.
Nel caso di cremazione di resti ossei in forma individuale, si può avere a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi (1/3 della tariffa base).
Nel caso di cremazione di resti ossei in forma cumulativa, la situazione è da riferire alla tipologia di contenitore utilizzato, e quindi se assimilabile ad un contenitore di resti mortali, si applica la tariffa corrispondente (80% della tariffa base).
L'onere per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è a carico della struttura sanitaria dalle quali provengono le parti anatomiche stesse, generalmente destinate al cinerario comune del luogo di cremazione. Se invece la parte anatomica è richiesta dall'interessato o da familiare per la sepoltura in tomba privata, l'onere è a carico del richiedente.
2.1.1. I servizi di base
I servizi di base sono quelli corrispondenti alle operazioni e forniture individuate all'articolo 2 del decreto. Sono:
a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
b) il processo di combustione per la durata occorrente;
c) la raccolta delle ceneri, con eventuale separazione di parti metalliche residue;
d) la polverizzazione delle ceneri;
e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
f) gli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.
Nel caso il richiedente il servizio di cremazione voglia la fornitura di urna diversa da quella ordinaria data dal gestore del crematorio, questa sarà a carico del richiedente.
2.1.2. I servizi collaterali
Si tratta di altri servizi aggiuntivi o migliorativi di quelli che servono di base per la cremazione.
Si citano ad es. la fornitura di servizi per la cerimonia (rituali, musicali, floreali, catering ,ecc.).
Per detti servizi il gestore può richiedere tariffe da lui determinate, salvo che nell'affidamento del servizio il Comune non abbia determinato pure queste condizioni.
In ogni caso vi è l'obbligo di portare a conoscenza dei richiedenti la misura di tali tariffe e la loro esposizione nei luoghi di vendita del servizio. Questi servizi sono da considerare, ai fini dell'IVA, ove dovuta, come accessori a quelli principali per la determinazione dell'aliquota.
2.1.3. Casi particolari
Per la cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, che versi nella situazione di indigenza accertata o per disinteresse dei familiari (è in genere il caso dei senza fissa dimora che abbiano scelto preventivamente la cremazione, in forma scritta), il Comune tenuto al pagamento della cremazione è quello di decesso.
2.2. La cessione in uso di sepolture e dispersione di ceneri dentro i cimiteri
In base a quanto precedentemente enunciato al paragrafo 1, la tariffa per la cessione in uso di porzioni di cimitero, dell'uso di manufatti, per la dispersione delle ceneri dentro il cimitero, deve sottostare al livello massimo determinato dal Comune, per garantire il rispetto del comma 4 dell'articolo 92 del DPR 285/90 (evitare il lucro e la speculazione), nel caso di:
a) associazioni senza scopo di lucro (Misericordie, Confraternite, Socrem, ecc.), che detengano ad ogni titolo sepolture all'interno di cimiteri comunali e che ne cedano l'uso a soci;
b) gestore del cimitero, terzo rispetto al Comune, affidatario del servizio. Ad esso è assimilato il concessionario a seguito di project financing cimiteriale;
c) cimiteri particolari (cioè di proprietà di IPAB, associazioni senza scopo di lucro, parrocchie o enti ecclesiastici o similari).
Le soluzioni individuabili sono in genere le seguenti:
1) Il Comune stabilisce che le tariffe da lui deliberate per le assegnazioni di aree e manufatti di sua proprietà, o per la dispersione nei cimiteri comunali, possano essere anche considerate come livello massimo per altri soggetti operanti nel suo territorio;
2) Il Comune determina un livello massimo per tali tariffe ed un altro livello (inferiore) per quelle corrispondenti ai servizi da lui forniti (anche se attraverso affidatario del servizio).
2.2.1. La tariffa per la dispersione delle ceneri dentro il cimitero
La tariffa massima stabilita per il territorio nazionale è pari a 160 € (come imponibile).
La tariffa, da corrispondere una tantum, è determinata dal Comune nel cui territorio si trova il cimitero.
Essa può essere determinata in maniera differente in funzione del luogo di dispersione.
Attualmente l'unico luogo consentito per la dispersione in cimitero è il cinerario comune, che può essere diverso (tra cimiteri dello stesso Comune, all'interno dello stesso cimitero).
La norma è stata costruita anche in funzione della dispersione nel giardino delle rimembranze, quando ciò sarà consentito dalla normativa di attuazione della legge 130/2001.
2.2.2. La tariffa per la conservazione delle ceneri dentro il cimitero
Fermo restando che il potere di stabilire le tariffe è del Comune nel cui territorio si trova il cimitero o la sepoltura dove conservare l'urna cineraria, è interessante notare l'innovazione terminologica intervenuta:
Si parla infatti di cessione in uso e non di concessione.
Ciò è dovuto al fatto che la norma si applica anche a soggetti diversi dal Comune il quale, come noto, operando all'interno di un bene demaniale, produce atti di concessione in uso di aree e manufatti. Col termine cessione in uso si è quindi ricompreso anche il caso in cui sia un soggetto di diritto privato a cedere in uso lo spazio:
a) Associazioni senza scopo di lucro con il fine della sepoltura di urne cinerarie;
b) Gestori di cimiteri per le porzioni di edificato realizzate su suolo demaniale;
c) Proprietari di cimiteri particolari (parrocchie, enti religiosi in genere, IPAB, associazioni senza scopo di lucro e similari).
Proprio in tali casi è rilevante la precisazione che la tariffa è da considerarsi come imponibile, poiché in genere, in detta situazione, la cessione in uso è soggetta ad IVA, all'aliquota ordinaria.
Cosicché:
1) Il Comune determina, in via differenziata la tariffa, e questo sia per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, tra cimiteri diversi - come fra monumentale e periferici - o per tipologia di sepoltura o ancora per altezza della fila.
Anche in questo caso il Comune ha la possibilità di scelta tra la determinazione della tariffa massima e di una diversa, ma inferiore, per le proprie sepolture oppure nella coincidenza delle due. Si noti che per evitare alterazioni di mercato la tariffa dell'ente locale che concede direttamente la sepoltura (fuori campo d'imposta) va confrontata con quella del soggetto di diritto privato comprensiva di IVA.
2) Nella determinazione della misura massima della tariffa è inserito un ulteriore elemento innovativo.
Difatti essa viene scomposta in due distinte voci di calcolo:
a) la prima, corrispondente alla remunerazione del capitale occorrente per l'uso dello spazio assegnato (3). Essa compete a chi cede in uso la sepoltura (quindi, a seconda dei casi, il Comune, la Socrem, l'associazione senza scopo di lucro, il proprietario della sepoltura o del cimitero particolare, il gestore del cimitero che ha costruito direttamente il manufatto, ecc.);
b) la seconda, che serve a coprire le spese di gestione del cimitero (4), che compete al gestore del cimitero (quindi, a seconda dei casi, il Comune, direttamente o al gestore da lui individuato in base al contenuto del contratto di servizio, al gestore del cimitero particolare, in relazione agli accordi con cui esso lo gestisce).
Tale ripartizione degli introiti parte temporalmente da quando viene stabilita dal Comune la misura delle voci di calcolo e vengono modificati i contratti di servizio per tenere conto dell'introito corrispondente al gestore (e dei diversi introiti ed oneri per il Comune).
3) Altro elemento di chiarezza è dato dall'aver stabilito che la tariffa corrisponde ad un canone annuo, per tutta la durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione (in via anticipata).
4) Per ultimo l'annotazione che nella determinazione delle due voci di calcolo, la seconda (per la gestione) non può superare la metà della prima (corrispondente all'uso per lo spazio assegnato).
5) Poiché la gestione del cimitero affidata dal Comune ad un terzo, è pari ad un numero di anni limitato e variabile in funzione del tempo residuo al termine dell'affidamento, il numero di canoni annui che avrà diritto a percepire il gestore (per la seconda voce di calcolo) sarà variabile nel tempo, riducendosi man mano che si avvicina il termine dell'affidamento.
6) La circostanza che un gestore di cimitero costruisca sul terreno avuto in concessione dal Comune un edificio in cui realizzare spazi (nicchie, ossarietti, cellari, ecc.) da cedere in uso ha, inoltre, i suoi riflessi dal punto di vista del criterio di imputazione dei ricavi di competenza.
In tal caso chi cede in uso lo spazio è il gestore del cimitero che, per la durata dell'affidamento della gestione, ha diritto di trattenere nel proprio bilancio la quota di ricavi pluriennali di propria spettanza, afferendo il restante all'E.L. proprietario del suolo demaniale.
La cessione dovrà essere sottoscritta sia dal gestore che dal Comune se la durata del contratto eccede quella dell’affidamento (o meglio della concessione del suolo).
Sia la quota non ancora ammortizzata dell'edificio, sia detto fondo a destinazione vincolata, sono noti al momento dell'affidamento del nuovo servizio di gestione o sono versati al Comune per la destinazione conseguente (5).
3. Adeguamento dei valori tariffari
L'articolo 5 del decreto stabilisce che le tariffe massime valevoli per il territorio nazionale decorrano dal 1° maggio 2002 e che esse sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo, relativo all'anno di riferimento, e ciò a partire dal 2003 con decorrenza 1° gennaio.
Tale formulazione consente di predisporre i bilanci di previsione dei comuni e dei gestori con sufficiente tempestività, essendo noto, in genere, il tasso di inflazione programmata nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.
Inoltre, in tale maniera, si potrà far decorrere l'adeguamento anche dal 1° gennaio di ogni anno, dovendo in genere essere approvati i bilanci dei Comuni entro il 31 dicembre.
Come noto, in passato, ciò non era possibile, essendo il sistema di adeguamento basato sugli indici ISTAT di rivalutazione del potere di acquisto della moneta, che non potevano che essere conosciuti dopo la conclusione dell'anno.
La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quella reale, viene recuperata ogni tre anni, con una rettifica che tiene conto dello scostamento rispetto alla variazione del potere di acquisto dell'euro, per l'Italia.
Il primo riallineamento sarà nel 2005, una volta resi noti i dati del triennio 2002-2004.
Per il ritardo di emanazione del decreto ministeriale 1/7/2002, si è nella situazione di conoscere già fin d’ora il tasso di inflazione programmata per il 2003 da parte del Governo, stabilito nel DPEF nel 1,4%.
In tal modo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale divengono automaticamente i seguenti:
Cremazione anno 2003 |
Incid. perc.le |
Imponibile |
IVA (*) |
Totale |
a) di cadavere |
100,0% |
401,54 |
80,31 |
481,85 |
b) di resti mortali |
80,0% |
321,24 |
64,25 |
385,48 |
c) di parti anatomiche riconoscibili |
75,0% |
301,16 |
60,23 |
361,39 |
d) di feti e prodotti del concepimento |
33,3% |
133,85 |
26,77 |
160,62 |
4. Classificazione dei servizi cimiteriali tra quelli a domanda individuale
Con il comma 4 dell'articolo 2 del decreto, il Ministero dell'Interno chiarisce che le innovazioni date sia dalla legge 130/2001, sia dal comma 7 bis dell'articolo 1 della legge 26/2001, determinano variazione della classificazione di detti servizi, che ora sono da considerare nel loro complesso tra quelli a domanda individuale, laddove gestiti in economia diretta.
La conseguenza è la modifica dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 che, al n. 18), dovrà ora riportare: "trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva".
Nei servizi cimiteriali vanno quindi ricompresi sia la cremazione, sia le altre operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione), sia la dispersione e conservazione delle ceneri, come dei feretri e delle ossa.
5. Decorrenza delle tariffe
Dall'entrata in vigore del decreto ministeriale alla applicazione nel Comune del nuovo sistema tariffario trascorre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'E.L. del relativo provvedimento e quello della sua esecutività.
Cosicché ogni Comune determinerà l'adeguamento o la nuova istituzione, in base alla propria situazione locale (si rammenta in particolare il caso in cui si proceda a verifica del rispetto delle previsioni di bilancio in corso d’anno 2002).
Ove il Comune non adegui il sistema tariffario ai nuovi limiti, il gestore applica quelli precedenti, fino a nuova determinazione comunale.
Circa la tariffa massima per la conservazione delle ceneri, come anche per la dispersione in cimitero, essendo di nuova istituzione, è necessario attendere che esse vengano stabilite dal Comune con i criteri dettati dal decreto ministeriale citato.
In assenza di determinazione da parte del Comune di tariffa per la cremazione, vale il limite massimo nazionale, cui i gestori possono riferirsi, salvo adeguarsi al valore successivamente determinato dal Comune, ove inferiore.
6. Cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
Come noto la nozione di resti mortali è stata introdotta ufficialmente con la circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10. Si rimanda alle precedenti circolari SEFIT sull'argomento, p.n. 3887 del 28/4/98, p.n. 3892 del 4/5/98 e p.n. 3945 del 2/9/98.
L'onere per la cremazione dei resti mortali è a carico:
a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie, nel disinteresse degli aventi diritto, laddove ricorrano le condizioni previste dalla citata circolare Min. Sanità n. 10/98 e su determinazione del gestore del cimitero circa la convenienza alla cremazione piuttosto che il reinterro, con o senza addizione di sostanze biodegradanti;
b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285;
c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990;
d) dei richiedenti in ogni altro caso.
Va da sé che la convenienza del gestore del cimitero a cremare tali resti mortali è in caso di carenza di aree disponibili per la reinumazione o per motivi economici.
Per il familiare vi possono essere motivi di collocazione di spoglie mortali e ceneri in una stessa tomba.
Cosicché nell'ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni il Sindaco determinerà, anche diversamente per i singoli cimiteri comunali, se converrà all'Amministrazione - ad es. per la carenza di spazi cimiteriali - assumere a proprio carico l'onere della cremazione dei resti mortali o se provvedere alla reinumazione in appositi campi.