(5) Si riporta,
anche se sembrava implicitamente abrogato per effetto dell’articolo 3 del DPR
380/2001, l’intero comma 1 dell’art. 31 della L. 5/8/1978, n. 457:
“Art. 3, comma 1.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di
manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di
manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di
restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di
ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti;
e) interventi di
ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.”