(4) Vedasi la
sanatoria di cui all’art. 2 della L. 17/10/1957, n. 983, il cui testo di
seguito è riportato:
“Art. 2. Per i
fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente
articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso
articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre
1956.”