(4) Vedasi la sanatoria di cui all’art. 2 della L. 17/10/1957, n. 983, il cui testo di seguito è riportato:

“Art. 2. Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.”