Circolare Sefit n. 4770 del 24.07.2002
TRASPORTI DI SALME TRA STATI E RILASCIO
DEL PASSAPORTO MORTUARIO. COMPETENZE, PRESCRIZIONI E MODALITÀ OPERATIVE
1. PREMESSA
Con la legge 15 marzo 1997, n. 59 è stata attribuita al Governo la delega al conferimento alle regioni ed agli enti locali, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni e compiti amministrativi, relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità e territori locali, precedentemente esercitati da qualunque organo centrale o periferico dello Stato o da enti o da altri soggetti pubblici, salvo che per alcune materie espressamente individuate.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in cui la materia della tutela della salute è regolata al Titolo IV, Capo I. In particolare, l’art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce il conferimento alle regioni di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana o sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, dall’art. 115 e, per le autorizzazioni, dall’ulteriormente successivo art. 119). Il conferimento doveva avere effetto dopo un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, termine, per altro ordinatorio, entro il quale doveva essere emanato altro D.Lgs. di definizione anche degli adempimenti che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.
Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni, unico soggetto destinatario di questa tipologia di conferimenti alle regioni delle risorse umane, finanziarie, strumentali relativamente ad alcune funzioni e compiti di cui era titolare il Ministero della Sanità, divenuto successivamente Ministero della salute. Tra le funzioni oggetto di tale provvedimento di conferimento sono state individuate anche le autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che presentano uno spettro altamente differenziato, anche per il fatto che, in taluni casi, la fonte (D.P.R. 10 settembre 1990) prevede istruttorie tecniche da parte di organi diversi. Tra le autorizzazioni vi sono pure quelle previste dagli articoli da 27 a 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè i provvedimenti di autorizzazione in materia di trasporti di salma tra Stati.
Questo conferimento alle regioni ha avuto effetto dal 1° gennaio 2001 e riguarda le regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale, la situazione è maggiormente articolata: per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, è stata necessaria l’adozione di modifiche alle norme di attuazione degli statuto regionali, avvenuta, rispettivamente, con il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 237 e D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, ma in ogni caso con effetto dall’effettivo trasferimento delle risorse (non ancora avvenuto). Per le regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, in relazione agli specifici statuti di autonomia, occorre tenere presente come l’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri abbia espresso il parere di rinviare ad ulteriori approfondimenti la questione dell’attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e provvedimenti conseguenti, alla regioni a statuto speciale ed alle province autonome, parere che risulta trasmesso ai prefetti dall’allora Direzione generale per l’Amministrazione generale e per gli Affari del personale del Ministero dell’interno, con circolare n. 22 del 21 ottobre 1998. Infatti, la legge 15 marzo 1997, n. 59 ha natura di legge ordinaria che non può incidere sugli statuti di autonomia di tali regioni, che sono approvati con legge costituzionale.
Il conferimento delle funzioni e compiti in materia di salute ha come destinatari non genericamente le regioni e gli enti locali, ma unicamente le regioni (art. 114 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), fermo restando che la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e compiti amministrativi conferiti è disposta – secondo le rispettive competenze e nell’ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni. e dagli enti locali (art. 2, comma 2 Legge 15 marzo 1997, n. 59).
Essendo state destinatarie dei conferimenti in questa materia le regioni, queste risultano titolari delle funzioni e compiti conferiti, salvo che - con legge regionale (art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – non attribuiscano agli enti locali le funzioni e compiti oggetto del conferimento, con contestuale trasferimento delle risorse necessarie al loro assolvimento.
Cosicché fino all’entrata in vigore delle eventuali leggi regionali di attribuzione delle funzioni e compiti agli enti locali, esse spettano alla regione e, alla luce del principio della distinzione tra le funzioni di cui all’art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (1), il loro esercizio compete al Dirigente regionale preposto all’Assessorato regionale alla sanità.
Restando nell’ambito dei trasporti di salma tra Stati, sono intervenute in materia le regioni Toscana con la L. R: 19 novembre 2001, n. 58, modificata dalla L. R. 25 febbraio 2002, n. 16 (2), Lombardia con la L.R. 6 marzo 2002, n. 4 (art. 4, comma 1, lettera c) (3), Liguria (4), nonché Umbria, seppure questa abbia provveduto con D.G.R. 12 dicembre 2001, n. 1607, anziché con legge regionale.
Successivamente è stata emanata la nota di chiarimento del Ministro della salute, Direzione Generale della Prevenzione, n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, diretta agli Assessori regionali alla sanità delle regioni e delle province autonome (5), con cui, dopo una premessa, è stato ritenuto che le funzioni e compiti in materia di rilascio dell’autorizzazione al trasporto di salme dirette a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino ed, apparentemente, ignorando le situazioni concernenti il trasporto di salme tra Stati aderenti alla Convenzione stessa (6) – art. 27 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – nonché l’ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione – art. 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) di cui all’art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 siano attribuzioni cui il sindaco sia subentrato al prefetto (7).
Si potrebbe considerare, limitandoci all’interpretazione letterale, che alle regioni restino conferite le autorizzazioni per l’estradizione delle salme dirette in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, mentre i sindaci (8) abbiano, secondo il Ministro della salute, competenza per le autorizzazioni all’estradizione di salme dirette a stati non aderenti a tale Convenzione.
La circolare ministeriale, come già espresso con precedente circolare SEFIT p.n. 4480 dell’11.05.2001, desta perplessità e, se fosse più recente, senz’altro non coerente con l’Accordo del 20 giugno 2002 stipulato in sede di Conferenza Unificata “Intesa inter-istituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n,. 281” (9).
Senza altri interventi nel merito della nota ministeriale, risulta che la Regione Veneto, con nota dell’Assessore alle Politiche Sanitarie prot. n. 32164/500322 del 28 giugno 2002. diretta ai sindaci dei comuni della Regione, abbia assunto che “le competenze relative al rilascio dei passaporti mortuari … sono ora attribuite ai Sindaci”, comunicando ai comuni che la Giunta regionale ha preso atto dell’indirizzo espresso , qualificato come “informazione”, dal Ministero, con la deliberazione n. 1534 del 14 giugno 2002, con l’ulteriore precisazione che dalla data di pubblicazione di tale deliberazione sul BUR, presumibilmente dal 1° agosto 2002) “spettano ai sindaci le competenze al rilascio dei passaporti mortuari” e che, sino a tale momento, i Prefetti del Veneto continueranno a rilasciare i passaporti mortuari. Come se la regione avesse competenza sui prefetti.
Come è evidente, i processi di trasferimento di funzioni, già difficoltosi per natura, diventano ancor più complessi nell’attuale fase di transizione ad un modello di amministrazione decentrato.
2. IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI SALME
Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 affronta il trasporto internazionale di salme con tre disposizioni.
Fonte |
Partenza |
Destinazione |
Modalità |
Documenti di viaggio |
Competenza |
Art.
27 |
Trasporti
di salme in partenza dall’Italia |
Dirette
in Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 |
Il
trasporto internazionale ha luogo con l’osservanza delle prescrizioni della
convenzione |
Passaporto
mortuario |
Prefetto
(quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute) |
Art.
27 |
Paesi
aderenti alla Convenzione di Berlino |
Italia |
Il trasporto
internazionale ha luogo con l’osservanza delle prescrizioni della convenzione |
Passaporto
mortuario |
autorità
locale competente |
Art.
27 |
Italia |
Stato
della Città del Vaticano |
Convenzione
circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile
1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055) |
Autorizzazione
del Governatore dello Stato della Città del Vaticano |
Governatore
dello Stato della Città del Vaticano |
Art.
27 |
Stato
della Città del Vaticano |
Italia |
Convenzione
circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile
1938 (Legge 16 giugno 1938, n. 1055) |
Autorizzazione
prefettura di Roma |
Prefetto |
Art.
28 |
Paesi
non aderenti alla Convenzione di Berlino |
Italia |
Domanda
al consolato con documenti richiesti da art. 28 DPR 285/0 e da circ. Min.
Sanità n. 24/93 |
Autorizzazione
del prefetto della provincia di destinazione |
Prefetto
(quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute) |
Art.
29 |
Italia |
Paesi
non aderenti alla Convenzione di Berlino |
Domanda
al prefetto con documenti richiesti da art. 28 DPR 285/0 e da circ. Min.
Sanità n. 24/93 |
Autorizzazione
del prefetto della provincia di partenza |
Prefetto
(quale delegato dal Ministero della sanità, oggi della salute) |
La Convenzione di Berlino, correttamente “Accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10 febbraio 1937”, è stata ratificata con legge 1 luglio 1937, n. 1379 ed è in vigore dal 1 giugno 1938.
STATI ADERENTI: Austria, Belgio, Cile,
Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica
ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera,
Turchia. |
L’Italia non è firmataria dell’Accordo del Consiglio d’Europa, fatto a Strasburgo il 26 ottobre 1973 sul trasporto delle salme (10).
3. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE SALME TRA I PAESI ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI BERLINO
La Convenzione si applica al trasporto dei corpi, prevedendo uno speciale passaporto (passaporto mortuario) il più possibile conforme al modello che costituisce allegato alla Convenzione e rilasciato dall’autorità competente del luogo di decesso o di inumazione, se si tratta di resti esumati. Ne deriva che essa ha riguardo sia ai cadaveri che ai resti esumati e, per il caso di trasporti di ceneri e resti mortali completamente mineralizzati, si fa rinvio al punto 8.1) della circolare del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, punto 8.1.
3.1. Prescrizioni da osservare
3.1.1. Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via
generale
Il corpo sarà posto in feretro metallico sul cui fondo dovrà essere posto uno strato di circa 5 cm di materiale assorbente (torba, segatura, carbone di legna in polvere, ecc.) addizionato di sostanza antisettica.
In caso di morte dovuta a malattia contagiosa, il corpo sarà avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione antisettica.
Il feretro metallico sarà chiuso ermeticamente mediante saldatura e collocato, in maniera fissa, in una bara di legno dello spessore di almeno 3 cm. Le giunture dovranno essere ben chiuse e il coperchio assicurato con viti distanti non più di 20 cm e consolidata con bande metalliche.
Non può essere autorizzato immediatamente, ma almeno dopo un anno dal decesso il trasporto delle salme morte a seguito di: peste, colera, vaiolo, tifo esantematico.
3.1.2. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per ferrovia
(Oltre alle prescrizioni generali) Va utilizzato un vagone chiuso, salvo che il feretro sia collocato, e resti, in un furgone funerario chiuso. Ogni Paese aderente determina il periodo entro il quale il feretro dovrà essere ritirato all’arrivo. Se chi spedisce ha certezza del rispetto di tale termine, non è necessario che il feretro sia accompagnato.
Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.
La spedizione ferroviaria deve avvenire per via rapida e, in quanto possibile, senza trasbordi.
3.1.3. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via
ordinaria
(Oltre alle prescrizioni generali) Il Trasporto dovrà avvenire con furgone funerario speciale o in furgone ordinario chiuso.
Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.
3.1.4. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via aerea
(Oltre alle prescrizioni generali) Il trasporto dovrà avvenire su un aeromobile dedicato a questi trasporto o in uno scompartimento unicamente riservato, se su un aeromobile ordinario.
Non possono essere trasportati con feretro altri oggetti, salvo, eccezionalmente, corone o mazzi di fuori.
Trovano anche applicazione le specifiche prescrizioni I.A.T.A..
3.1.5. Prescrizioni speciali da osservare per i trasporti per via
marittima
(Oltre alle prescrizioni generali) La bara di legno, quale confezionata secondo le prescrizioni generali (e contenente il feretro metallico) deve essere ulteriormente racchiusa in una cassa ordinaria di legno, con modalità che ne impediscano lo spostamento.
La cassa dovrà essere collocata in posizione che escluda ogni contatto con i prodotti alimentari o di consumo e ogni ostacolo per i passeggeri e l’equipaggio.
3.2. Procedimenti amministrativi per il rilascio del passaporto mortuario
Per la Convenzione, il rilascio del passaporto mortuario spetta alle autorità competenti sulla base di un estratto dell’atto di morte autenticato e delle dichiarazioni ufficiali stabilenti che il trasporto non solleva obiezione alcuna dal punto di vista igienico o dal punto di vista medico legale e che il corpo è stato collocato nella bara in conformità alle prescrizioni della Convenzione.
Operativamente, la prescrizione della convenzione si attua in Italia con le seguenti modalità:
a) domanda di rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta all’autorità competente;
b) estratto per riassunto dell’atto di morte (11);
c) certificazione dell’ASL attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione (vedi precedente punto 3.1.1), nonché di quelle dell’art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo). La competenza a rilasciare tale certificazione è dell’ASL e non è sostituibile, sia in relazione all’art. 2 Convenzione, all’art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dell’art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d) autorizzazione all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata a sensi dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Si rappresenta che tale ultima ipotesi appare di scuola, essendo maggiormente prevedibile che la cremazione abbia luogo in Italia e, successivamente, debba esservi un trasporto delle ceneri raccolte in urna, ma anche per l’inidoneità dell’autorizzazione alla cremazione rilasciata a termini dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ai fini di una cremazione che debba, astrattamente, farsi all’estero, cioè in un ambito in cui la normativa dello Stato italiano non può produrre effetti.
Sia la domanda che l’autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all’imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.
Si evidenzia che, a differenza delle autorizzazioni al trasporto di cadavere svolgentesi nel territorio del comune o con destinazione in altri comuni, di cui agli artt. 23 e seguenti D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in cui il processo verbale di verifica della rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui all’art. 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (12), ha luogo a posteriori rispetto all’autorizzazione al trasporto, nel caso di istanza di rilascio dell’autorizzazione al trasporto di salma all’interno di Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, l’osservanza delle prescrizioni generali per il trasporto va eseguita prima del rilascio della autorizzazione al trasporto, ma anche della istanza, dal momento che la certificazione (cioè la dichiarazione ufficiale sull’avvenuta osservanza di esse) costituisce uno dei titoli necessari da presentare a corredo della domanda stessa.
4. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE SALME TRA ITALIA E STATO DELLA
CITTÀ DEL VATICANO
4.1. Prescrizioni da osservare
4.1.1. Prescrizioni tecniche ed igienico sanitarie da osservare in via
generale
Le salme devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, la quale va collocata in una cassa di legno forte.
Lo spessore delle pareti della cassa di legno non può essere minore di 4 cm.
Le tavole della cassa di legno devono essere di un solo pezzo o, se più, congiunte mediante incastro; le intersecazioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine e saldate con mastice di buona qualità, nonché assicurate con chiodi a vite disposti a 20 cm l’uno dall’altro.
La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, della larghezza di almeno 2 cm e poste ad una distanza non maggiore di 50 cm.
Tra la cassa di metallo e quella di legno va interposta torba polverizzata o segatura per uno spessore non inferiore a 4 cm.
4.1.2. Prescrizioni speciali per alcuni trasporti.
(Oltre alle prescrizioni generali) Per i trasporti da effettuarsi per ferrovia, con automezzi, per via d’acqua o per via aerea ed a distanza superiore a 300 km, oppure, indipendentemente dalla distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre), al cadavere deve essere iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, almeno 1 lt. di soluzione di sublimato corrosivo al 3‰ o di acido fenico al 5% ed il cadavere deve essere avvolto con un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.
Eccezionalmente, le salme provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e destinate all’inumazione nella città di Roma devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero.
4.2. Procedimenti amministrativi per il rilascio dell’autorizzazione al
trasporto della salma
Andrebbe sollevata la questione della competenza amministrativa all’autorizzazione nel contesto dei conferimenti di funzioni di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000, in quanto se è vero che essa è richiamata dall’art. 27, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tuttavia questa norma si limita al rinvio alla Convenzione circa i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938. Ne deriva che la competenza delle diverse autorità è regolata da una norma di diritto internazionale positivo e, in quanto tale, non può essere mutata unilateralmente, e men che meno con atti sostanzialmente amministrativi, quale il D.P.C.M. 26 maggio 2000, da una delle Parti contraenti ma richiede un processo di revisione della Convenzione.
Conseguentemente, ci si limita a richiamare la documentazione che deve corredare la domanda di rilascio dell’autorizzazione al trasporto di salme tra i due Stati, quale prevista dall’art. 11 della Convenzione stessa:
a) certificato di morte;
b) certificato medico dal quale risulti che il defunto all’atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
c) certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
d) dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla Convenzione.
Va anche ricordato che:
A) l’autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata – entro il primo anno dalla morte – solo dopo che sia stato accertato:
A.a) che la morte non è avvenuta in conseguenza di vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);
A.b) che, all’epoca del decesso, tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;
A.c) che sono state soddisfatte tutte le prescrizioni della Convenzione.
B) l’autorizzazione al trasporto di salma tra i due Stati contraenti può essere rilasciata – dopo un anno dal decesso – anche se si tratti di salma di persona morta durante un’epidemia o per una delle malattie contagiose di cui alla lettera A), alla condizione che essa, immediatamente dopo il periodo di osservazione, sia stata avvolta in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiusa in cassa metallica saldata a fuoco.
5. PRESCRIZIONI PER IL TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI COMPLETAMENTE
MINERALIZZATI
Il Ministero della sanità, oggi della Salute, con la circolare n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 8.1), ha preso in considerazione il fatto che la Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 “non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”, traendone la conseguenza che in tali casi spetta al sindaco il rilascio del trasporto, autorizzazione da redigersi in lingua italiana ed in lingua francese (13).
Tale autorizzazione al trasporto dovrà recare le generalità del defunto (14), la data di morte, la data di cremazione o di esumazione od estumulazione, la destinazione.
Il trasporto dell’urna cineraria o della cassetta dei resti non è soggetto, per l’Italia, ad alcuna prescrizione precauzionale igienica (art. 36 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) stabilita per il trasporto delle salme.
Tale indicazione opera sia con riguardo agli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, sia con riguardo agli altri Stati, fermo restando che, in caso di estradizione, dovrà comunque essere sempre indefettibilmente acquisito il nulla-osta di cui all’art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALMA PROVIENTE DA STATI NON ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI BERLINO
Nel caso di introduzione di salma da Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione va presentata da parte di persona che ne ha interesse all’ufficio consolare italiano territorialmente competente.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto dell’atto di morte;
b) certificato della competente autorità sanitaria locale da cui risulti l’avvenuta osservanza delle disposizioni delle norme (italiane) in materia di confezionamento del feretro di cui agli artt. 30 e 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
c) autorizzazione alla sepoltura, quale ne sia la pratica funebre richiesta, rilasciata dalla competente autorità locale.
Si evidenzia che condizione per l’avvio dell’istruttoria è, tra l’altro, il fatto che all’estero vengano rispettate disposizioni di rango regolamentare “italiane”, con la conseguenza che le autorità sanitarie locali devono essere poste nella condizione di conoscerle e di porle in esecuzione. Sotto questo profilo, si dovrebbe concludere per l’inidoneità dell’adempimento delle disposizioni stabilite dalla legge locale, se diverse da quelle italiane, cosa che dovrebbe comportare il rigetto dell’istanza, fin dal momento della sua presentazione. Il condizionale è d’obbligo, vigente il principio di sovranità degli Stati.
L’autorità consolare italiana si limita alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo, oltre che della domanda da parte di chi ne abbia interesse, provvedendo quindi alla sua trasmissione, unitamente alla documentazione e per il tramite del ministero degli affari esteri, al prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in questa materia) della provincia di destinazione, cioè – oggi – all’autorità competente all’autorizzazione all’introduzione nello Stato della salma. L’autorità consolare, per questa comunicazione può avvalersi anche del telegrafo, del telex, del tele fac simile (fax) o di altro sistema telematico, secondo le indicazioni del punto 8.4) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 (15).
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione provvede a rilasciare l’autorizzazione, dandone comunicazione, sempre per il tramite del Ministero degli affari esteri, all’autorità consolare a cui è stata presentata la domanda, nonché al prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in questa materia) della provincia di frontiera in qui deve avvenire il transito.
Sulla questione delle comunicazioni all’autorità territorialmente competente per la frontiera di transito, si rinvia a quanto si preciserà alla fine del punto seguente.
Va precisato che l’autorizzazione all’introduzione della salma in Italia costituisce un provvedimento di autorizzazione previsto dalla normativa italiana, che non sostituisce il “titolo di viaggio” da rilasciarsi dalle competenti autorità del Paese di partenza, generalmente sulla base della propria legislazione.
7. ESTRADIZIONE DI SALMA DIRETTA A STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI
BERLINO
Nel caso di trasporto di salma in partenza dall’Italia e diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione da parte di persona che ne ha l’interesse è rivolta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al trasporto e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) nulla osta all’introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata dall’autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui risiede l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;
b) certificato rilasciato dall’ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell’art. 30, e se del caso anche dell’art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
b.2) (in caso di morti dovute a malattie infettive e diffusive, anche) certificato dell’ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
c) estratto per riassunto dell’atto di morte (16);
d) autorizzazione all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla cremazione rilasciata a sensi dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (17).
L’onere della presentazione dei documenti necessari fa carico sulla parte interessata che richiede l’emissione del provvedimento di autorizzazione.
L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, compiuta l’istruttoria ed accertata la regolarità e completezza della documentazione prodotta, rilascia l’autorizzazione, informandone il prefetto (prima del conferimento alle regioni delle funzioni e compiti in questa materia) della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
Sia la domanda che l’autorizzazione al trasporto sono soggetti all’imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.
Si noterà che, anche in questo caso, le prescrizioni per il trasporto vanno compiute prima della presentazione della domanda di autorizzazione al trasporto della salma, ma anche come diventa quanto meno critica l’individuazione dell’autorità alla quale inoltrare la comunicazione prevista dall’art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto sembrerebbe non sussistere una competenza della regione, o del comune se la regione con propria legge regionale abbia attribuito le funzioni di autorizzazione ai comuni, di frontiera, trattandosi di una funzione che rientra nell’ambito di quelle escluse dal conferimento a sensi dell’art. 1, comma 3, lettera i) legge 15 marzo 1997, n. 59 e, con maggiore forza, dall’art. 117, comma 2, lettera q) Costituzione, quale modificata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Trattandosi l’autorizzazione al trasporto di un atto amministrativo, non supportato (a differenza dei casi di cui al punto 3) da Convenzioni od Accordi di diritto internazionale pattizio, esso è ordinariamente soggetto alla legalizzazione (18), salvo che lo Stato di destinazione non faccia parte di convenzioni internazionali che esentino, o riducano, dalla legalizzazione. Di qui l’esigenza procedimentale che la firma autografa delle persone che rivestono la titolarità della funzione di autorità competente sia depositata presso l’ufficio legalizzazioni della prefettura.
La medesima indicazione deve tenersi presente per gli Stati di eventuale transito.
Per le medesime motivazioni, è opportuno che l’autorizzazione sia redatta, oltre che nella lingua italiana, anche in altra lingua, scegliendole tra quelle maggiormente utilizzate nelle relazioni internazionali o nella lingua dello stato di destinazione. Ove ciò non sia possibile, spetta alla parte interessata che ha richiesto l’autorizzazione provvedere, successivamente al rilascio, alla traduzione in forma ufficiale in altra, od altre, lingua, nonché alle legalizzazioni che siano necessarie.
Laddove, impropriamente (19), venga utilizzato come supporto per l’autorizzazione all’estradizione di salma il modello di passaporto mortuario, allegato alla Convenzione di Berlino anche quando la salma sia diretta a Stati che non ne sono parte, l’atto amministrativo di autorizzazione è ordinariamente soggetto a legalizzazione.
8. LA COMPETENZA DEL SINDACO
In considerazione che la nota del Ministero della salute del 21 maggio 2002, così come alcune leggi regionali in sede di attribuzione delle funzioni e compiti a termini dell’art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fanno riferimento alla figura del sindaco, quale possibile titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell’autorizzazione al trasporto (estradizione) di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione medesima, occorre porre l’accento su tale figura.
Per l’art. 54, comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti motivati che abbiano il carattere della contingibilità e dell’urgenza al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini, mentre riveste il ruolo di Autorità sanitaria locale (20), funzione che si colloca generalmente all’interno della previsione di cui all’art. 50, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo il caso, già visto, in cui si tratti di adottare provvedimenti (ordinanze) contingibili ed urgenti. Questo carattere emergenziale è, oltretutto, preso in considerazione in termini sostanzialmente analoghi dall’art. 117 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non trascurando di dover sottolineare che al di fuori dei casi del comma 1, primo periodo, l’adozione di provvedimenti d’urgenza spetta ad altri soggetti.
Per i principi di ordine generale di cui all’art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e quelli, maggiormente specifici, trattandosi di assolvimento delle funzioni attribuite o comunque spettanti (se spettanti) ai comuni, per i principi di cui all’art. 107 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ha una distinzione tra gli organi di governo da un lato e non di governo, comunemente chiamati anche “organi burocratici”, dall’altro, per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che non sono ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
In altre parole, va posta la questione se i compiti di rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme in altri Stati spetti al sindaco od ai dirigenti (o, nei comuni che siano privi di figure dirigenziali, a chi ne svolga le funzioni (21)).
In primo luogo, ci si sente di sostenere che questo tipo di competenza non ha riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti, collocandosi piuttosto nell’esercizio ordinario di funzioni di carattere autorizzativo, con la conseguenza che vada esclusa un’attribuzione di competenza in capo al sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, dovendola semmai valutare alla luce del proprio ruolo di responsabile dell’amministrazione comunale.
Laddove tale competenza venga individuata avere un contenuto necessariamente proprio dell’autorità sanitaria locale potrebbe essere sostenibile la sussistenza della competenza del sindaco, tuttavia va anche considerato che questi provvedimenti, pur avendo per oggetto una materia “sanitaria”, presentano caratteri di mera autorizzazione amministrativa, con la conseguenza che il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato (artt. 27 e 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) o di introduzione di salma da altro Stato (art. 27 e 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) viene a collocarsi tra i compiti attribuiti ai dirigenti, o a chi per essi nei comuni privi di figure dirigenziali, rientrando tra le previsioni di cui all’art. 107, comma 3, lettera f) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
E tali attribuzioni non possono essere derogate se non espressamente ed ad opera di specifiche disposizioni legislative (22). E ben vero che alcune leggi regionali (23) fanno riferimento alla figura del sindaco, ma non tutte (ad esempio: la legge regionale Toscana 18 novembre 2001, n. 58 fa riferimento, del tutto correttamente, al “comune”, senza intervenire nelle attribuzioni degli organi dei comuni), ma ci sia permesso dubitare sulla portata “derogatoria” di queste formulazioni, propendendo per una tecnica redazionale di carattere “riproduttivo”, magari anche derivata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, per questi punti, presenta numerose disposizioni in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), entrata in vigore il 13 giugno 1990, cioè prima della sua emanazione. In altre parole, molte delle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, specie quelle che prendano in considerazione le competente degli organi dei comuni, risentono di un contrasto con una fonte di rango superiore e precedentemente in vigore. Si propende, cioè, per ritenere che le regioni che abbiano legiferato in questo senso, non si siano poste alcuna questione sulla competenza degli organi dei comuni, competenza che per altro esula totalmente dall’ambito stesso della potestà legislativa regionale, considerando che le condizioni di “deroga” di cui all’art. 107, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 importerebbero ben altra sostanza e motivazione.
Alla luce di quanto sopra, si esprime l’avviso che la competenza al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salma in altro Stato non rientri nelle funzioni del sindaco, bensì dei dirigenti o, nei comuni privi di figure dirigenziali, di chi ne assolva le funzioni.
Nei comuni privi di personale rivestente la qualifica dirigenziale, le relative funzioni, in quanto rientranti in quelle dell’art. 107, commi 2 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono essere attribuite, a termini dell’art. 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al responsabile dell’ufficio o del servizio, da individuarsi sulla base della dotazione organica e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’art. 48, comma 3 stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricordando che la posizione di responsabile dell’ufficio o del servizio, che è altrimenti pre-determinata, costituisce presupposto per l’attribuzione delle funzioni dirigenziali, cioè della titolarità ad esercitare i compiti attribuiti in via esclusiva alle figure dirigenziali.
Trattandosi di funzioni che non ammettono “vacatio”, si esprime l’avviso che il sindaco sia tenuto ad attribuire l’esercizio di queste funzioni, al pari di quelle concernenti le autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e che non configurino l’esercizio della qualità di Autorità Sanitaria Locale (25), allo scopo di assicurare la continuità e costanza dell’esercizio delle funzioni, la cui interruzione determinerebbe effetti intuitivamente comprensibili, in un ambito in cui il rispetto del lutto è assolutamente primario.
Restano salve per i comuni con popolazione legale inferiore a 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all’art. 53, comma 23 legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali modificate con l’art. 29, comma 4 legge 28 dicembre 2001, n. 448, se già operanti le disposizioni regolamentari organizzative, questione che, per altro, non sposta la questione, dal momento che in siffatte situazioni i componenti dell’organo esecutivo vengono ad assolvere alle funzioni di cui all’art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pur se componenti degli organi di governo.
9. LIMITAZIONE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Si ricorda, infine, che quanto precede ha valenza per le regioni a statuto ordinario, restando del tutto aperta ogni questione per le regioni a statuto speciale, nelle quali, per altro, vi possono essere situazioni o soluzioni tra loro differenziate in relazione alle specificità delle singole regioni o delle province autonome.
10. MODULISTICA
La modulistica che segue è predisposta con i seguenti richiami:
B = Casi di trasporto di salma per/da Stati aderenti alla Convenzione di Berlino;
NB = Casi di trasporto di salma per/da Stati NON aderenti alla Convenzione di Berlino;
B/NB = Eventuali modelli utilizzabili sia nell’una che nell’altra situazione.
Non si prevedono modelli per le domande da presentare all’autorità consolare italiana, né in relazione alla Convenzione per i servizi di polizia mortuaria, fatta a Città del Vaticano il 28 aprile 1938, nel primo caso in quanto non direttamente destinatarie e, tutto sommato, essendo libera nella forma e ben potendosi anche utilizzare la lingua locale e nel secondo per la probabile limitatezza della casistica.
Per le motivazioni di cui al punto 8), ma, soprattutto, per la situazione di disomogeneità delle competenze che si potrà verificare nelle varie aree a seconda delle varie interpretazioni che la situazione descritta al punto 1 (Premessa) può determinare (competenze regionali, competenze dei comuni per attribuzione con legge regionale o per semplice “inerzia adesiva” all’informazione del Ministro della sanità del 21 maggio 2002, regioni a statuto speciale, ivi incluse le province autonome, ecc.) nella modulistica non si indicano le figure titolari delle diverse competenze e che hanno potere di firma, limitandoci a indicare questo con un rigo per la sottoscrizione da parte del soggetto legittimato.
Dal momento che la Convenzione di Berlino prevede che il passaporto mortuario sia rilasciato in almeno una delle lingue più usate nelle relazioni internazionali e sussistendo, in Italia, la consuetudine della formulazione bilingue (italiano e francese), si è ritenuto opportuno, in questa occasione, prevedere un modello redatto con un maggior numero di lingue.
In ogni caso, la modulistica in allegato ha valore indicativo e di ausilio.
Elenco della modulistica
B/NB-01 Domanda di autorizzazione al trasporto all’estero di salma
B-02 Passaporto mortuario (Convenzione di Berlino, 10 febbraio 1937)
B-03 Scheda operativa (trasporti di salma diretti a Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937)
NB-001 Scheda operativa (introduzione di salma proveniente da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino)
NB-002 Scheda operativa (estradizione di salma diretta a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino)
NB-003 Autorizzazione all’introduzione di salma da Stato non aderente alla Convenzione di Berlino
NB-004 Autorizzazione all’estradizione di salma da Stato non aderente alla Convenzione di Berlino
NB-005 Informazione al prefetto della provincia di frontiera
B/NB-01
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL
TRASPORTO ALL’ESTERO DI SALMA
BOLLO |
Al __________________ (26)
____________________
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a ________________ il
__.__.___, residente a _____________ (27) ___________________
in qualità di (28)
_____________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. ___ (29)
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
l’autorizzazione per il trasporto all’estero della salma di:
(30)
___________________________________________________________________________
nat_ a
______________________________ il ______________ (atto n.
___.__.__.___.________)
in vita residente a
________________________ (31) ____________________________________
decedut_ a
_____________________ (32) ____________________________________________
in data _________________
ore __.__, (atto n. ___ p. __ s. ___ (33)).
da (34)
_________________________________________________________________________
all’estero, nello Stato di
______________________________ e precisamente nel Cimitero di
___________________________________________,
da eseguirsi con (35) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
con transito alla frontiera a ___________________ (___ (36))
Il trasporto sarà eseguito
da (37) ____________________________________________ , quale incaricato del
trasporto, utilizzando il veicolo contraddistinto dalla targa: (38)
|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|
oppure |_|_| |_|_|_| |_|_|
____________,
_________________
Il richiedente
__________
ALLEGATI
|_| estratto
per riassunto dell’atto di morte
|_|
(eventuale) dichiarazione/disposizione dell’autorità giudiziaria o ufficiale di
polizia giudiziaria o altra pubblica autorità competente
|_|
(eventuale) nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, rilasciato dalla procura
della Repubblica presso |_| il tribunale C. e P. |_| la sezione distaccata del
tribunale di ___________________________, n. _______ in data __.__.___.
|_| certificazione
sanitaria
|_|
certificazione dell’ASL attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni
previste dalla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, nonché di quelle
dell’art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo)
|_|
certificato rilasciato dall’ASL attestante che sono state osservate le
prescrizioni dell’art. 30, e se del caso anche dell’art. 32, D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285
|_| (in caso
di morti dovute a malattie infettive e diffusive, anche) certificato dell’ASL
attestante che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
|_| nulla
osta all’introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata
dall’autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui
risiede l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
|_|
autorizzazione all’inumazione, oppure |_| autorizzazione alla tumulazione
rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____________ il
______________, oppure |_| autorizzazione alla cremazione rilasciata dal
dirigente/responsabile del servizio (39) del comune di _________ il
__________________
|_|
____________________________________________________________________________
|_|
____________________________________________________________________________
In caso di
domanda presentata da impresa di onoranze funebri, indicare di seguito:
|_|
Autorizzazione di cui all’art. 1 legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata dal Comune
di _______________ il __.__.___, oppure: (40)
_________________________________________
|_| Licenza
di cui all’art. 115 TULLPS rilasciata dalla |_| Questura |_| Comune di
_______________ ____________ il __.__.___.
|_| (41)
______________________________________________________________________
Si attesta che la persona che richiede il trasporto
e le altre pratiche connesse, nonché l’incaricato del trasporto sono: |_|
titolare |_| familiare coadiuvante |_| dipendente di questa Ditta.
L’impresa (firma e timbro dell’impresa)
______________________________
B-02
PASSAPORTO MORTUARIO (CONVENZIONE
DI BERLINO, 10 FEBBRAIO 1937)
REPUBBLICA ITALIANA
_______________________________________
(42)
Conv./Arr./Acc./Agr.
Berlino/Berlin, 10.02.1937
(I) PASSAPORTO
MORTUARIO Essendo
state adempiute tutte le prescrizioni legali relative al confezionamento del
feretro del cadavere di (43) ___, già residente a (44) ___ nato il (45) ___ e
deceduto il (46) ___ a (47) ___ in seguito a (48) ___ il feretro può essere
trasportato a mezzo di (49) ___ da (50) ___ attraverso (51) ___ a (52) _____
Tutte le Autorità dei Paesi sul territorio dei quali il trasporto deve avere
luogo sono invitate a lasciarlo passare liberamente e senza ostacoli. ____, _______ _________ |
(F) LAISSEZ PASSER MORTUAIRE Toutes les prescriptions légales relative à la
mise en cercueil ayant été observées, le corps de (53) ____________ ayant
véçu à (54) __ né le (55)___et decédé (56) ___ à (57) ___ par suite de (58)
__ peut être transporté au moyen de (59) __ de (60) ___ par (61) ___ à (62)
___ Toutes les Autorités des pays sur les territoires desquels le transport
doit avoir lieu sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle.
_____, _____ _______ |
(UK) MORTUARY FREE PASS Having fulfilled all lawfull prescriptions
concerning the coffin setting of the corpse of (63) ____ lastly living in
(64) _____ born on (65) ___ deceased on (66) ___ place of death (67) ___
cause (68) ___ we allow the transport by (69) ____ from (70) _____ via (71)
___ to (72) ____ All Agents of foreign Government are invited to let is
freely transit without any obstacles. _____, _____ ______ |
(D) LEICHENPASS In Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften über
die Verschließung und Verstegelung des Sarges mit der Lieche des/der (73)
___ehemals wohnhaft in (74) ___ geboren am (75) ___ gestorben am (76) ___ in
(77) ___ infolge (78) ___ kann daher die diesbezügliche Uberprüfung der oben
näher bezeichneten Leiche mittels (79) ___ von (80) ___ über (81) ___ nach
(82) ____ erfolgen. Die diesbezüglich zuständigen Behörden des Transitlandes
werden ersucht, freie Durchfahrt des Leichtentransports gewähren zu wollen. _____, ____________
_______________ |
(E) PASAPORTE
MORTUORIO Habiendo
sido observadas todas las prescripciones legales relativas al enferetramiento
del cadáver de (83)________ domiciliado
en (84)_____nacido el (85) ___ y fallecido el (86)____en (87)__a causa de
(88) _____, puede ser transportado por medio de (89)__ desde(90)____ por
(91___ a (92)_____ Todas las Autoridades de los paises por el
territorio de los cuales tenga lugar el transporte, están invitados a dejarlo
pasar libremente y sin obstáculo. _____, _____ _______ |
B-03
SCHEDA OPERATIVA (TRASPORTI DI SALMA
DIRETTI A STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO DEL 10 FEBBRAIO 1937)
STATI
ADERENTI:
Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico,
Olanda, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica democratica del Congo, Romania,
Slovacchia, Svizzera, Turchia.
La domanda va corredata dai
seguenti documenti:
1) domanda di rilascio del
provvedimento amministrativo di autorizzazione (passaporto mortuario) diretta
all’autorità competente;
2) estratto per riassunto dell’atto
di morte (93);
3) certificazione dell’ASL
attestante l’avvenuta osservanza delle disposizioni previste dalla Convenzione
(vedi precedente punto 3.1.1), nonché di quelle dell’art. 32 D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285 (c.d. trattamento antiputrefattivo). La competenza a
rilasciare tale certificazione è dell’ASL e non è sostituibile, sia in
relazione all’art. 2 Convenzione, all’art. 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
nonché dell’art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
4) autorizzazione
all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi
dell’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla
cremazione rilasciata a sensi dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396.
Sia la domanda che
l’autorizzazione al trasporto (passaporto mortuario) sono soggetti all’imposta
di bollo fin dall’ordine secondo le previsioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.
FONTI
-
“Accordo
internazionale concernente il trasporto delle salme, fatto a Berlino il 10
febbraio 1937”, ratificato con legge 1 luglio 1937, n. 1379, in vigore dal 1
giugno 1938 (Convenzione)
-
D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285, art. 27
-
L.
15 marzo 1997, n. 59
-
D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112
-
D.P.C.M.
26 maggio 2000
NB-001
SCHEDA OPERATIVA (INTRODUZIONE DI
SALMA PROVENIENTE DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO)
La domanda va presentata da
persona avente interesse all’autorità consolare italiana territorialmente
competente.
Alla
domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) estratto dell’atto di
morte;
2) certificato della
competente autorità sanitaria locale da cui risulti l’avvenuta osservanza delle
disposizioni delle norme (italiane) in materia di confezionamento del feretro
di cui agli artt. 30 e 32 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
3) autorizzazione alla
sepoltura, quale ne sia la pratica funebre richiesta, rilasciata dalla competente
autorità locale.
L’autorità consolare
provvede alla trasmissione della domanda e dei documenti, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, all’autorità italiana competente per luogo di
destinazione.
L’autorizzazione è data
dall’autorità italiana competente, informandone l’autorità consolare ed il
prefetto della provincia di frontiera in cui è previsto il transito.
-
D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285, art. 28
-
Ministero
della sanità, circolare n. 24 del 24 giugno 1993
-
L.
15 marzo 1997, n. 59
-
D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112
-
D.P.C.M.
26 maggio 2000
NB-002
SCHEDA OPERATIVA (ESTRADIZIONE DI
SALMA DIRETTA A STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO)
La domanda di autorizzazione
all’estradizione di salma va presentata all’autorità competente, corredata dai
seguenti documenti:
1) nulla osta
all’introduzione della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciata
dall’autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano in cui
risiede l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione;
2) certificato rilasciato
dall’ASL attestante che sono state osservate le prescrizioni dell’art. 30, e se
del caso anche dell’art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
2.b) (in caso di morti
dovute a malattie infettive e diffusive, anche) certificato dell’ASL attestante
che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 25 D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285;
3) estratto per riassunto
dell’atto di morte (94);
4) autorizzazione
all’inumazione, oppure autorizzazione alla tumulazione, rilasciata ai sensi
dell’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, oppure autorizzazione alla
cremazione rilasciata a sensi dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
per il rinvio di cui all’art. 74, comma 3 citato D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396.
L’autorizzazione è data
dall’autorità italiana competente, informandone il prefetto della provincia di
frontiera in cui è previsto il transito.
Sia la domanda che
l’autorizzazione al trasporto sono soggetti all’imposta di bollo secondo le previsioni
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. (Finanze) 20 agosto 1992.
È opportuno che
l’autorizzazione sia redatta, anche almeno in altra lingua oltre a quella
italiana, preferendosi quelle più usate nelle relazioni internazionali. In
difetto, dovrà essere cura della parte interessata provvederne per una
traduzione ufficiale in altra, od altre, lingua.
L’autorizzazione è
ordinariamente soggetta alla legalizzazione (95), salvo che lo Stato di
destinazione, o di transito, non faccia parte di convenzioni internazionali che
esentino, o riducano, dalla legalizzazione.
FONTI
-
D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285, art. 29
-
Ministero
della sanità, circolare n. 24 del 24 giugno 1993
-
L.
15 marzo 1997, n. 59
-
D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112
-
D.P.C.M.
26 maggio 2000
NB-003
AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE DI
SALMA DA STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO
_______________________________________
(96)
_______ (97)
Prot. ____
VISTA la domanda presentata
in data ____ al ____ Consolato _______ d’Italia in _____________ da
___________________, nato a ____ il ______, residente a _____, nella sua
qualità di ______________, intesa ad ottenere l’autorizzazione all’introduzione
da ______________ della salma di ________________________, nato a _____ il
______, in vita residente a ____________ e deceduto a _____ il _______ a causa
di ___________________________________________ ;
VISTI i documenti
presentati:
VISTO che risultano essere
state osservate le prescrizioni di legge;
RICHIAMATO l’art. 28 D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285;
AUTORIZZA
L’introduzione da
______________ della salma del defunto sopraindicato, con transito di frontiera
a ________________________ .
La presente autorizzazione è
trasmessa al richiedente per il tramite del ____ Consolato ____ d’Italia in
_______, cui è stata presentata la domanda, per il tramite del Ministero degli
affari esteri, unitamente ad altra copia per informazione a detta autorità
consolare; analoga informazione è inoltrata al prefetto della provincia di
frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
_______, __________________
________________________________
(98)
Al ____ Consolato _____
d’Italia in
____________________________
per la consegna al
richiedente
Al ____ Consolato _____
d’Italia in
____________________________
(per informazione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
Al PREFETTO
della Provincia di
____________________________
(per informazione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
NB-004
AUTORIZZAZIONE ALL’ESTRADIZIONE DI
SALMA DA STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO
_______________________________________
(99)
_______
(100)
Prot.
VISTA la domanda presentata
in data ____ da ___________________, nato a ____ il ______, residente a _____,
nella sua qualità di ______________, intesa ad ottenere l’autorizzazione
l’estradizione a ______________ della salma di ________, nato a _____ il
______, in vita residente a ____ e deceduto a _____ il _______ a causa di
_____________________________ ;
VISTI i documenti
presentati:
VISTO che risultano essere
state osservate le prescrizioni di legge;
RICHIAMATO l’art. 29 D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285;
AUTORIZZA
L’estradizione a
______________ della salma del defunto sopraindicato, con transito di frontiera
a ________________________
La presente autorizzazione è
trasmessa al richiedente, dandone informazione al prefetto della provincia di
frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
_______, __________________
________________________________
(101)
Al
__________________________
____________________________
____________________________
Al PREFETTO
della Provincia di
____________________________
(per informazione, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
NB-005
INFORMAZIONE AL PREFETTO DELLA
PROVINCIA DI FRONTIERA (102)
_______________________________________
(103)
_______ (104)
Prot.
Al PREFETTO
della Provincia di
___________________________
Ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 29, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si informa che
con autorizzazione in data _____ è stata autorizzata l’estradizione della salma
di _____, nato a _______ il ______, in vita residente in ____, deceduto a ____
il ________ per ________ e diretta a _________. Il trasporto deve avvenire per
il transito di _______ con l’impiego di ________________.
_____, _______
________________________________
(105)
NOTE:
(1)
Precedentemente, dell’art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, quale
sostituito dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e poi dall’art. 3 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 80 ed ulteriormente dall’art. 1 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n.
387. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stato pubblicato sul Supplemento
ordinario n. 112/L alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
(2)
E D.G. R. 22 aprile 2002, n. 395, rettificata con D.G.R. 10 giugno 2002, n.
599, in materia di autorizzazione alla tumulazione privilegiata (art. 105
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
(3)
In BURL 8 marzo 2002, 1° Supplemento ordinario al n. 10.
(4)
Anche se risulta che, per quanto riguarda i conferimenti di funzioni e compiti
amministrativi di cui al D.P.C.M. 26 maggio 2000, sia intervenuta solo con
riferimento alle funzioni amministrative concernenti gli invalidi civili (L.R.
2 aprile 2001, n. 7 in BUR 11 aprile 2001, n. 4).
(5)
Trascurando la questione delle regioni a statuto speciale.
(6)
Tecnicamente, “passaporto mortuario” è unicamente quello previsto dalla
Convenzione medesima.
(7)
E, oltretutto, dopo avere precisato che si tratta di funzioni comprese tra
quelle conferite alle Regioni.
(8)
Su questo punto si rinvia alle considerazioni svolte al punto 8.
(9)
In Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002.
(10)
Per mera notizia, si precisa che ne fanno parte: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia,
Francia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
(11)
Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2
e 8.3, si dava l’indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere
soggetto all’imposta di bollo, trascurando che con l’art. 7, comma 5 legge 29
dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20
agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto
1992) era stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati
ed estratti dai registri dello stato civile. Se ne da conto, in quanto le
precedenti indicazioni ministeriali sono, a volte, riprese anche da quale
regione.
(12)
Verifica che compete all’ASL, in base al punto 9.7) della circolare del
Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.Verifica che non ammette
sostituzioni per gli artt. 16, comma 2 e 48 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e
per l’art. 49 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(13)
In quanto tradizionalmente più usata nelle relazioni internazionali.
(14)
Cioè: cognome e nome, luogo e data di nascita, estremi dell’atto di nascita,
Legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432.
(15)
Ma non va trascurato che continua ad essere vigente la prescrizione per cui la
trasmissione debba avvenire per il tramite del Ministero degli affari esteri;
art. 28, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ….
(16)
Si richiama quando osservato in nota al punto 3.2, sub b).
(17)
Anche in questo caso si rinvia alle osservazioni di cui in nota al punto 3.2,
sub d).
(18) Art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(19)
Magari nella prospettiva di ovviare all’esigenza di traduzioni in altra lingua.
(20)
Art. 13 legge 24 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni.
(21)
Cfr.: Art. 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(22)
Art. 109, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché art. 4, comma 3 D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
(23)
Non prendiamo in considerazione qui il caso delle regioni che hanno fatto
ricorso a strumenti diversi dalla legge regionale, data la loro inidoneità ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche sotto il profilo della
riserva di cui all’art. 107, comma 4 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
(24)
Oggi abrogata e “sostituita” dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(25)
Ad esempio, tale configurazione sussiste nelle ipotesi degli artt. 10, 82 comma
4 ed 89 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sussiste altresì la competenza del
sindaco per l’ordinanza prevista dall’art. 22 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,
pur se sprovvista di qualsiasi carattere contingibile ed urgente, in relazione
all’art. 50, comma 7 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(26)
Indicare l’autorità competente.
(27)
Indicare l’indirizzo completo.
(28)
Indicare, a seconda dei casi, “coniuge”, “figlio”, “genitore”, “incaricato
dell’impresa di onoranze funebri ... (indicarne la denominazione) ...”,
“esecutore testamentario”, ecc.. Nel caso di impresa di onoranze funebri o di
altra persona diversa dai familiari, indicare anche il titolo sulla base del
quale la domanda viene presentata, allegandone copia.
(29)
Indicare l’art. 27 se trattasi di salma diretta a Paese aderente alla
Convenzione di Berlino del 19 febbraio 1937, oppure indicare l’art. 29 se
trattasi di salma diretta ad altro Paese.
(30)
Indicare il cognome e nome del defunto.
(31)
Indicare l’indirizzo completo, ove conosciuto.
(32)
Indicare l’indirizzo completo o quanto serva ad individuare il luogo in cui è avvenuto
il decesso.
(33)
Indicare nel caso in cui l’atto di morte sia già stato formato.
(34)
Indicare il luogo in cui il cadavere si trova.
(35)
Indicare le modalità, nonché i mezzi e gli elementi identificativi, da
impiegare per il trasporto, anche con la precisazione delle eventuali tratte
intermedie.
(36)
Indicare, in sigla, la provincia del transito di frontiera.
(37)
Indicare gli estremi identificati dell’incaricato del trasporto (cognome, nome,
ecc.).
(38)
Depennare nei casi in cui non si utilizzino autoveicoli.
(39)
Depennare la voce che non interessa.
(40)
Indicare gli estremi della denuncia di inizio di attività resa ai sensi del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
(41)
Indicare la documentazione che comprova l’adempimento di tutte le disposizioni in
materia di collocamento, assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, obblighi
previdenziali a carico del datore di lavoro per il personale dipendente e
l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro.
(42)
Intestazione dell’amministrazione cui appartiene l’autorità competente.
(43) Nome e cognome del
defunto (e professione).
(44) Luogo e nazione di
ultima residenza.
(45) Data della nascita.
(46) Data della morte.
(47) Luogo del decesso.
(48) Causa della morte.
(49) Mezzo di trasporto.
(50) Luogo di partenza.
(51) Via (valico di
frontiera).
(52) Luogo di destinazione.
(53) Prénom, nom, paternità et profession du défunt.
(54) Località et état du dernièere résidence.
(55) Date del la naissance.
(56) Date du décès.
(57) Lieu du décès.
(58) Cause du décès.
(59) Moyen de transport.
(60) Lieu de départ.
(61) Route.
(62) Lieu de destination.
(63) Name, family name and father’s name.
(64) Locality and country of the last residence.
(65) Birth date.
(66) Date od death.
(67) Place of death.
(68) Death cause.
(69) Means of conveyance.
(70) Starting place.
(71) Via.
(72) Place of destination.
(73) Vor un Zuname des/der Verstorbenen.
(74) Ort und Staat des letzten Wohnsitzes.
(75) Geburtsdatum.
(76) Todesdatum.
(77) Todesort.
(78) Todessursache.
(79) Trasportmittel.
(80) Abgangsort.
(81) Grenzübertrittsstelle.
(82) Bestimmungsort.
(83) Nombre y apellidos del difunto (y profesión).
(84) Localidad y pais de residencia.
(85) Fecha de nacimiento.
(86)
Fecha de deceso.
(87)
Lugar del deceso.
(88)
Causa del deceso.
(89) Medio de transporte.
(90) Lugar de salida.
(91)
Ruta.
(92)
Lugar de destino.
(93)
Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2
e 8.3, si dava l’indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere
soggetto all’imposta di bollo, trascurando che con l’art. 7, comma 5 legge 29
dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20
agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto
1992) era stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati
ed estratti dai registri dello stato civile.
(94)
Con la circolare del Ministero della sanità n. 34 del 26 giugno 1993, punti 8.2
e 8.3, si dava l’indicazione per cui tale estratto per riassunto dovesse essere
soggetto all’imposta di bollo, trascurando che con l’art. 7, comma 5 legge 29
dicembre 1990, n. 405, successivamente ripreso in nota dal D.M. (Finanze) 20
agosto 1992 (in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto
1992) era stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati
ed estratti dai registri dello stato civile.
(95) Art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(96)
Intestazione dell’amministrazione cui appartiene l’autorità competente.
(97)
Indicare l’autorità competente.
(98)
Indicare l’autorità competente.
(99)
Intestazione dell’amministrazione cui appartiene l’autorità competente.
(100)
Indicare l’autorità competente.
(101)
Indicare l’autorità competente.
(102)
Da utilizzare nei casi in cui, impropriamente, si faccia ricorso alla
formulazione dell’autorizzazione mediante utilizzo del modello di passaporto
mortuario, anche per l’estradizione di salma diretta a Paesi non aderenti alla
Convenzione di Berlino.
(103)
Intestazione dell’amministrazione cui appartiene l’autorità competente.
(104)
Indicare l’autorità competente.
(105)
Indicare l’autorità competente.