(18) Si tenga presente l’art. 13 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’art. 13 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e le loro modificazioni, in particolare il regolamento di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che ha dichiarato, di norma, permanenti le autorizzazioni di P.S. Pur in presenza di questa permanenza della validità, una verifica periodica, da effettuarsi esclusivamente d’ufficio, sembra senz’altro suggeribile in considerazione delle possibilità di sospensione o di revoca delle autorizzazioni stesse o, anche e più semplicemente, di casi di cessata attività. Si ricorda che le autorizzazioni di P.S. hanno carattere esclusivamente personale.