(18) Si tenga presente
l’art. 13 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché l’art. 13 R.D. 6 maggio 1940, n.
635 e le loro modificazioni, in particolare il regolamento di cui al D.P.R. 28
maggio 2001, n. 311 che ha dichiarato, di norma, permanenti le autorizzazioni
di P.S. Pur in presenza di questa permanenza della validità, una verifica
periodica, da effettuarsi esclusivamente d’ufficio, sembra senz’altro
suggeribile in considerazione delle possibilità di sospensione o di revoca
delle autorizzazioni stesse o, anche e più semplicemente, di casi di cessata
attività. Si ricorda che le autorizzazioni di P.S. hanno carattere
esclusivamente personale.