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Circolare del Ministero della Salute
21/05/2002 n. 400.VIII/9L/1924
Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio VIII
CHIARIMENTI IN MERITO ALLE AUTORIZZAZIONI
RELATIVE AL D.P.R. 285/90, CONFERITE ALLE REGIONI (D.P.C.M. 26 MAGGIO 2000).
Agli Assessori Regionali alla Sanità
Agli Assessori alla Sanità delle Province autonome
Loro Sedi
Il D.P.C.M. 26 maggio 2000, conferisce alle Regioni tutte le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica il 10 settembre 1990 n. 285.
A seguito di numerose richieste di chiarimento, sentito l’Ufficio Legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
È opportuno premettere, ai fini di cui trattasi, una considerazione che appare logica e doverosa: le soluzioni concretamente configurabili per le autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/90, reinterpretando le relative disposizioni alla luce dell’ulteriore conferimento di funzioni alle Regioni in ambito sanitario ex articoli 113 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per forza di cose non possono sempre risultare ineccepibili sotto il profilo formale, per l’insuperabile difficoltà di trasmutare in termini di procedure esperibili a livello di Regione o di Azienda sanitaria locale fattispecie originariamente riferibili ad interventi amministrativi concepiti in ambito statale.
Ciò opportunamente premesso, passando, ora, all’esame delle singole fattispecie cui si riferiscono i quesiti rivolti, si rileva quanto segue.
La previsione dell’articolo 29 del regolamento (estradizione dal paese di salme dirette a Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino: rilascio del c.d. “passaporto mortuario”) integra senza dubbio una tipica fattispecie di provvedimento autorizzatorio inerente a funzioni, quali quelle in esame, comprese nell’ulteriore conferimento alle Regioni, conseguente all’applicazione degli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e del relativo D.P.C.M. 26 maggio 2000, di cui alla sua tabella A, lettera c.
Ciò comporta che le attuali previsioni di detto articolo debbano ritenersi, in quanto possibile, innovate per effetto del sopravvenuto, ulteriore conferimento di funzioni, con la conseguenza di doversi considerare implicitamente abrogate le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, quale delegato del Ministero della Salute, per fargli subentrare negli stessi compiti il Sindaco.
Del tutto diversa si presenta, invece, la fattispecie concretamente individuata dall’articolo 31 del Regolamento in esame, laddove la prevista “autorizzazione” da parte del Ministero per i trasporti di salma da Comune a Comune, dell’uso di casse in materiali diversi da quelli per esse normalmente previsti, prescrivendo le caratteristiche che debbono possedere per assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro, sembra configurare un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, a buon diritto inquadrabile nella previsione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): “adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”.
Considerazioni analoghe si ritiene di poter esprimere sia per la fattispecie individuata dall’articolo 75 del Regolamento - laddove il decreto previsto per l’eventuale materiale biodegradabile diverso dal legno presenta, anche in questo caso, carattere sostanzialmente tecnico-normativo assimilabile al caso sopra evocato, tanto più che l’eventuale impiego di tale diverso materiale si pone in alternativa a quello del legno, le cui caratteristiche sono dettagliatamente disciplinate nello stesso articolo - sia per quella del successivo articolo 77, comma 3, relativa alla possibile autorizzazione da parte del Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità, dell’“uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione”.
Anche in questo caso, infatti, si versa in una potenziale fattispecie di normazione tecnica di cui al già citato articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da applicarsi in ogni caso - ove adottata - all’intero territorio nazionale.
Viceversa, entrambe le fattispecie delineate, rispettivamente dai successivi articoli 82 - su un eventuale, diversa modulazione della durata di inumazione delle salme - e 106 - sull’eventuale autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche, d’intesa con l’unità sanitaria locale competente, per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, come pure per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali preesistenti - per la loro valenza tipicamente connaturata ad esigenze specifiche del territorio di volta in volta considerato sembrano senz’altro riconducibili all’ambito delle funzioni amministrative, già statali, ora conferite alle Regioni, per il cui concreto esercizio, appunto, le Regioni territorialmente interessate devono ritenersi pienamente subentrate allo Stato e, quindi, a questo Ministero.
Resta da affrontare, infine, il caso, del tutto particolare, della c.d. “tumulazione privilegiata”, di cui all’articolo 105 del Regolamento in esame. Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l’automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzatoria della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni.
IL MINISTRO
Prof. Girolamo Sirchia