(6) La determinazione della misura e della forma (ma oggi sulla forma, vedasi il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) era attribuita al questore (art. 116 TULLPS), costituendo così funzione propria dell’autorità provinciale (allora) di PS, con la conseguenza che la funzione è divenuta, con il trasferimento agli enti locali, propria dell’autorità locale di PS.