Circolare Sefit n. 4684 del 15.04.2002
TARIFFE PER LA CREMAZIONE A FAR TEMPO DAL 1.5.2002
Di seguito si riporta l'aggiornamento, operato in base all'art. 2 del D.M. interno 30/3/98, delle tariffe concernenti la cremazione, a valere dall'1/5/2002 fino al 30/4/2003, laddove non venga emanato il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
Tipologia operazione |
Euro |
Cremazione di cadavere |
388.70 |
Cremazione di resti mortali |
291.52 |
Cremazione di contenitori di parti anatomiche riconoscibili |
291.52 |
L'aggiornamento è effettuato con la rivalutazione della tariffa stabilita con D.M. interno per il 1997 con il coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto della moneta calcolato dall'ISTAT per l'anno 2001 sul 1996 nella misura del 1,1068 e con l'approssimazione secondo decimale in euro.
Si coglie l'occasione per comunicare che l'aumento dei prezzi al consumo, misurato attraverso l'indice nazionale per l'intera collettività (NIC) è stato del + 2,59% (anno 2001 rispetto al 2000).
Per le specificazioni applicative si rimanda alle precedenti circolari SEFIT-Federgasacqua p.n. 4195 dell'1.2.2000, p.n. 3887 del 28/4/98 e p.n. 3892 del 4/5/98.
Si rammenta che detti importi sono da considerare, per i Comuni sede di impianto, come tariffa massima applicabile dal gestore, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. interno 30/3/98.
La tariffa è comprensiva di ogni voce che concorra alla formazione dei costi diretti ed indiretti di gestione (ivi incluso quote di ammortamento di fabbricato e impianto tecnologico, interessi sul capitale, personale, combustibile, ecc.) e della consegna delle ceneri all'interno di semplice urna, avente le caratteristiche di legge (ove non provveda a fornire specifica urna il familiare interessato).
Si precisa altresì che attraverso convenzione fra ente gestore dell'impianto di cremazione e Comune non sede di impianto si possono definire qualità e contenuti economici differenziati per il servizio di cremazione.
Si rammenta che è attesa la emanazione in tempi brevi del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 130/01.