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Prime considerazioni sul riordino dei servizi pubblici locali

Art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448 (in S.O. G.U. n. 301 del 29/12/2001)

 

1. Applicabilità della norma

1.1. Occorre per l'esecuzione e l'attuazione della norma (35/16) che esca il regolamento governativo (da emanare entro il 30/6/2002). Difatti è necessario comprendere innanzitutto a quale categoria appartengono i diversi servizi (industriali, non industriali). Si presume che sia i servizi funebri che quelli cimiteriali, ivi compresa la cremazione, possano appartenere a quelli privi di rilevanza industriale.

1.2. Nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano non si applicano le norme se incompatibili con relativo statuto e norme attuative (113/15).

1.3. Rapporti con le discipline di settore:

a) Le norme di settore esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 35 non vengono cambiate (113/15 e 113-bis/1);

b) Le nuove norme settoriali, a meno di espressa modifica legislativa di pari rango, devono seguire i criteri e le disposizioni previste dall'art. 35;

c) Si applica nei settori che richiamano espressamente nelle specifiche discipline di settore la normativa sui servizi pubblici locali;

d) Le nuove norme operano solo nelle lacune di discipline di settore già esistenti, mentre recedono rispetto ad esse, se in contrasto;

e) Per disciplina di settore si intende legge, regolamento approvato con D.P.R. o decreto legislativo nazionale, nonché norme regionali.

 

2. Norme specifiche per i servizi privi di rilevanza industriale

2.1. Forme di gestione ammesse

2.1.1. Affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate da enti locali, regolate dal codice civile, si ritiene purché con almeno il 20% di capitale [effetto del 113-bis/1 combinato con il 35/12 lett. e)].

Si noti che laddove non si ha la prevalenza di capitale vi è da seguire la procedura prevista dal regolamento attuativo D.P.R. 533/1996. Mentre con prevalenza di capitali si fa l'affidamento senza gara, mentre per la scelta del/dei partner/s occorre utilizzare procedimenti ad evidenza pubblica.

2.1.2. La gestione in economia è consentita, ma occorre che non sia opportuno l'affidamento a mezzo di istituzione, azienda speciale, società di capitali partecipata dall'ente locale per:

- modeste dimensioni del servizio;

- caratteristiche del servizio.

2.1.3. Affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica:

a) secondo le modalità stabilite dalle normative di settore;

b) quando sussistano ragioni:

- tecniche;

- economiche;

- di utilità sociale.

2.1.4. Per i servizi culturali e del tempo libero è possibile anche il ricorso ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dagli EE.LL..

2.2. Regolazione di rapporti

2.2.1. Fra enti locali ed erogatori del servizio sussiste contratto di servizio.

 

3. Proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio di servizi pubblici

3.1. La proprietà può essere, in via generale, solo:

a) dell'ente locale singolo;

b) degli enti locali associati:

- con forma di SPA, obbligatoriamente a prevalente capitale pubblico locale;

- con forme stabilite dall'art. 30 e segg. del T.U. 267/2000.

3.2. Il principio viene esplicitamente individuato per i servizi a rilevanza industriale, ma si ritiene possa essere applicabile anche a tutti gli altri.

3.3. Gli impianti realizzati dal gestore nel nuovo regime, potranno essere trattati esclusivamente nella forma contabile stabilita dalla legge e quindi con proprietà dell'ente locale (113/9).

3.4. Di fatto è una sorta di demanializzazione implicita di tutti i beni destinati al pubblico servizio.

3.5. Si ha un regime particolare per le società che sono quotate o che si decide di quotare in borsa entro il 31/12/2001, nonché per quelli di proprietà di imprese private (vedasi punto 4.4.).

 

4. Separazione fra attività di gestione di reti e impianti, da attività di pura erogazione del servizio

4.1. È esplicitamente prevista la separazione solo per i servizi a rilevanza industriale e se stabilito dalla disciplina di settore.

a) Si tratta di facoltà e non di obbligo dell'ente locale.

b) C'è una deroga per le società che sono quotate o che si decide di quotare in borsa entro il 31/12/2001.

c) Può essere oggetto di decisione dell'ente locale se prevista dalle norme di settore (113/3), anche per i servizi senza rilevanza industriale.

4.2. Sembra comunque applicabile il principio che laddove vi siano più soggetti legittimati dall'ente locale all'erogazione del servizio, l'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti e in condizioni di parità.

4.3. La gestione pura di reti e impianti per i servizi a rilevanza industriale è solo possibile a mezzo di (113/4):

a) SPA maggioritaria, con affidamento diretto (sempre nel territorio dell'E.L. o dell'associazione di EE.LL.), fino al termine del periodo transitorio;

b) Affidamento, con procedure ad evidenza pubblica, ad idonee imprese, secondo i criteri di cui al 113/7.

4.4. Per i servizi a rilevanza industriale non si interferisce sulla proprietà privata (113/4) nei casi di proprietà delle reti da parte di soggetti terzi rispetto all'ente locale singolo o associato. Questi proprietari possono essere autorizzati dall'ente locale a gestire servizi o loro segmenti a rigide condizioni:

a) rispetto standard (fissati da Authority definiti nel contratto di servizio o, in assenza, dall'ente locale):

- qualitativi;

- quantitativi;

- ambientali;

- di sicurezza;

- di equa distribuzione sul territorio;

b) tariffe sottoposte a limite massimo: non superiori alla media regionale;

c) coordinamento con gli eventuali altri gestori;

d) salvo diverse norme stabilite nelle discipline di settore.

 

5. Partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi a rilevanza industriale

5.1. A regime (dopo la fine del periodo transitorio e fatta salva la prima volta), non è ammessa la partecipazione a gare da parte di società che siano affidatarie in forma diretta di un qualunque servizio pubblico locale (113/6). Ciò determinerà:

a) separazione di norma fra attività a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale;

b) possibilità di permanenza insieme di attività a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale solo nel periodo transitorio (per gli affidamenti diretti in essere) o a regime (solo per affidamenti a gara).

5.2. È necessario valutare attentamente sia i controlli che i collegamenti societari, per evitare di incorrere in motivi escludenti la partecipazione a gara.

 

6. Divieto di differenziazioni di trattamento fra gestori di pubblico servizio

6.1. I diversi tipi di gestore di pubblico servizio devono essere tutti posti su un piano di parità. La norma è applicabile ai servizi a rilevanza industriale, ma è implicitamente estesa anche a tutti gli altri (quanto meno diventa principio cui appellarsi nei confronti dell'Antitrust).

La conseguenza è la eliminazione di speciali trattamenti tributari, contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio fra forme diverse di gestione dello stesso (113/10).

 

7. Centralità del contratto di servizio

7.1. L'ente locale regola il rapporto con contratto di servizio:

a) per i servizi a rilevanza industriale (113/11);

b) per i servizi a rilevanza non industriale (113-bis/5).

7.2. Il contratto di servizio prevede:

a) livelli di servizi da garantire;

b) strumenti di verifica di detti livelli

c) obbligo di allegare lo schema di contratto al capitolato per la gara.

 

8. Alienazione da parte dell'ente locale della partecipazione nel capitale di società erogatrice di servizi pubblici locali

8.1. Può essere ceduta parte o tutta la partecipazione societaria dell'ente locale, e si applica alla gestione pura dei servizi a rilevanza industriale, una volta a regime.

8.2. Tale eventualità non ha effetto sulla durata delle concessioni ed affidamenti in essere. In altri termini non vi è da rifare la gara per l'affidamento del Servizio se si va sotto il 51% del capitale.

 

9. Obbligo di trasformazione di aziende speciali e consorzi

9.1. Per i servizi a rilevanza industriale c'è l'obbligo di trasformazione in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del T.U. 267/2000, entro il 31/12/2002.

9.2. È condizione necessaria per poter partecipare a gare. Fino a tale trasformazione vi è l'inibizione a partecipare a gare.

9.3. Occorre anche la separazione degli impianti, cioè le aziende speciali ed i consorzi si devono scindere in due: una società per la gestione delle reti e degli impianti ed un'altra per il puro esercizio del servizio all'utenza.

 

10. Abrogazione e modificazione di ulteriori norme vigenti (35/12, 35/13)

10.1. Possono essere costituiti consorzi per gestire servizi a rilevanza non industriale, cui si applicano le norme per le aziende speciali.

10.2. I Consigli Comunali deliberano l'organizzazione dei servizi pubblici locali, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

10.3. È soppressa la possibilità della gestione in esclusiva di servizi in via generica. Sono le singole leggi di settore a poterlo fare, nei limiti costituzionali.

10.4. La SPA minoritaria (con più del 20% di capitali dell'E.L.) può essere utilizzata come forma di gestione per i servizi a rilevanza non industriale.

10.5. Sono abrogati gli articoli da 265 a 267 del R.D. 1175/1931, che disciplinavano la concessione a terzi, in quanto essa viene meno.

10.6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 123 del D.Lgs.vo 267/2000.

 

11. Controllo e verifica della gestione dei servizi pubblici locali

11.1. Sono disciplinati dall'art. 113/11 per i servizi a rilevanza industriale.

11.2. Sono disciplinati dall'art. 35/14 per tutti i servizi, con e senza rilevanza industriale.

 

12. Disciplina di settore

In relazione alla tipologia del servizio, si può trattare di legislazione concorrente o primaria delle Regioni, salvo per i casi espressamente stabiliti di esclusiva competenza statale.

 

13. Durata del periodo transitorio, per gli affidamenti dei servizi a carattere industriale in essere

13.1. Valgono le discipline previste per i singoli settori.

13.2. Se affidati con gara ad evidenza pubblica valgono le durate stabilite in sede di affidamento.

13.3. Se affidati direttamente o senza gara ad evidenza pubblica, è il regolamento governativo che stabilisce il periodo transitorio, entro una forcella di un minimo di 3 anni e un massimo di 5 anni (dilatabili in funzione di particolari situazioni).

13.4. Al termine del periodo transitorio cesseranno tutti gli affidamenti diretti dei servizi a rilevanza industriale in atto sia ad imprese pubbliche locali (s.p.a., s.r.l., aziende speciali, consorzi) sia ad imprese private. Dopo detto termine l'affidamento della gestione del servizio a rilevanza industriale è solo con gara.

13.5. Fino a quel termine è possibile la convivenza di servizi a rilevanza industriale e senza rilevanza industriale affidati entrambi direttamente (senza gara).

13.6. La dilatazione del periodo transitorio è possibile (35/3 e 35/4) per il soggetto gestore:

a) con fusione che porti ad un bacino di utenza almeno doppio = incremento di almeno 1 anno;

b) se opera sull'intero territorio provinciale o nell'ambito ottimale = incremento di almeno 2 anni (con o senza fusione);

c) se il capitale pubblico è inferiore al 60% = incremento di 1 anno;

d) se il capitale pubblico è inferiore al 49% = incremento di 2 anni.

Detti periodi si possono sommare. Le condizioni devono essere ottenute almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo transitorio.

13.7. Al termine del periodo transitorio i concessionari reintegrano gli enti locali nel possesso degli impianti. Il gestore subentrante corrisponde un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'art. 113.