Circolare Sefit n. 4629 del 20.02.2002

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA STATALI TRASFERITE ALLE REGIONI

 

Si fa seguito alle precedenti circolari p.n. 4405 del 2/2/2001 e p.n. 4317 del 11/09/2000 per informare delle iniziative in corso per il trasferimento di competenze in materia di polizia mortuaria da Stato a Regioni.

Competenze

Inizialmente il Ministero della Salute aveva temporeggiato senza emettere alcuna circolare, anche se aveva assunto già a febbraio 2001 la posizione di rimandare alle Regioni i provvedimenti di cui all'art. 106 del DPR 285/90, dell'art. 105 e poi per le autorizzazioni sui materiali (artt. 31, 75, 77) e tutte le rimanenti (1).

È successivamente intervenuta una fase in cui si pensava dovesse essere vicina l'emanazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria governativo, in sostituzione del DPR 285/90, che consentiva una diversa riallocazione complessiva delle competenze.

Talune Regioni che avevano iniziato ad occuparsi della questione, si misero in aspettativa, anche se episodicamente si registravano prese di posizione locali soprattutto per il rilascio del passaporto mortuario.

Parallelamente talune imprese produttrici di articoli funerari lamentavano la carenza di indirizzi e cominciavano a prendere posizione richiedendo l'emanazione di provvedimenti regionali.

Infine, verso il finire del 2001, è mutato l'orientamento del Ministero della Salute, che ora tende a riappropriarsi delle competenze centrali per il rilascio di autorizzazioni sui materiali.

La parola fine alla questione vorrebbe metterla l'ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, che con nota di p.n. 518/464 del 20/12/01, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, in una risposta a quesito posto dalla Regione Piemonte, ha definitivamente chiarito la competenza totale delle Regioni sulle autorizzazioni di polizia mortuaria statali conseguenti al DPCM 26/5/2000.

L'ufficio legislativo del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferendosi alla autorizzazione di cui all'articolo 31 DPR/285, afferma che "in assenza di una specifica previsione normativa (…) la competenza è stata trasferita alla Regione nel cui ambito territoriale ha sede legale la Ditta richiedente, nonché alle diverse Regioni nel cui territorio la stessa Ditta intenda esercitare la propria attività."

Prosegue inoltre dicendo che "non essendovi una specifica disposizione, infatti, la funzione ministeriale non può che ritenersi trasferita ad ogni Regione, posto che ciascun ente potrebbe dotarsi di una propria legislazione in materia e prevedere criteri e requisiti differenti per il rilascio della autorizzazione."

A questo punto, tenendo conto dei riflessi che possono esservi per l'intero settore funerario, sembrano percorribili diverse strade, che però necessitano di tempo:

a) Le Regioni adottano un provvedimento "circolare", nel senso di riconoscere la validità dell'autorizzazione emessa da una, automaticamente nel territorio di tutte le altre;

b) Si costruisce una normativa di riferimento unificata a livello nazionale (UNI), cui riferirsi e quindi chi rilascia la autorizzazione si basa su prove effettuate da enti certificatori che stabiliscono se un prodotto o un materiale possiede determinate caratteristiche minimali previste dalla norma unificata;

c) Cambia la legislazione di riferimento statale, che attribuisce detto compito ad un soggetto univoco da individuare.

 

Come si vede, una situazione fluida, che per il momento costringerà l'industria italiana a maggiori costi rispetto a prima, dovendo dotarsi di diverse autorizzazioni per ciascun territorio nel quale si intende operare. Ma soprattutto creerà difficoltà in chi deve utilizzare i materiali o vigilare sul loro corretto utilizzo. Inoltre lo stesso Ministero della Salute pare intenzionato ad intervenire nella materia con circolare.

 

Provvedimenti regionali

Nel contempo, alcune Regioni hanno adottato specifiche normative.

Sono pervenuti a conoscenza della scrivente Federazione i seguenti provvedimenti:

- Regione Campania: Legge Regionale 24/11/2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie" (BUR Campania Speciale del 29/11/2001);

- Regione Toscana: Legge Regionale 19/11/2001, n. 58 "Modifica alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)" (BUR Toscana del 28/11/2001, n. 39) (2);

- Regione Umbria: Deliberazione Giunta Regionale 12.12.2001, n. 1607 "Autorizzazione in materia di polizia mortuaria" (BUR Umbria 23/01/2002, n. 4).

 

In molti di questi casi è necessario che il passaggio di competenze dal livello regionale a quello locale sia accompagnato anche dal trasferimento di adeguate risorse.