(10) D.P.R. 10/9/1990 n. 258, artt. 12-15: "Art. 12 - 1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Art. 13 - 1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
Art. 14 - 1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
3. I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.
Art. 15 - 1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del Comune.
3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti."