Circolare Sefit n. 4574 del 19.11.2001

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER AGENZIA D'AFFARI (EX ART. 115 TULPS)

 

Si informa che con DPR 28/5/2001, n. 311 (in G.U. 2/8/2001, n. 178) è stato emanato il regolamento per la semplificazione delle autorizzazioni per agenzia d'affari (tra cui quelle per le pratiche funebri).

Il regolamento semplifica i procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al Titolo III del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri; dei procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; dei procedimenti e gli obblighi previsti per il commercio di cose antiche ed usate.

Di seguito si riporta una sintesi delle maggiori novità, riguardanti il settore funebre, rimandando al testo del DPR 311/2001 per il contenuto di dettaglio, che modifica il regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con RD 6/5/1940, n. 635.

Per gli aspetti di carattere generale, il DPR 311/2001 sancisce innanzitutto l'applicabilità delle norme sulla semplificazione della documentazione amministrativa (contenute nel DPR 445/2000) ai procedimenti disciplinati dal TULPS e dal suo regolamento di esecuzione.

I richiedenti possono, pertanto, comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza delle condizioni prescritte dal TULPS avvalendosi di tutti gli strumenti di semplificazione di cui al DPR 445/2000. L'ampiezza della previsione normativa deve far ritenere che l'interessato possa, nell'ambito del procedimento, produrre autocertificazioni, esibire documenti (anche d'identità) e così via, ma anche richiedere all'amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni rilevanti.

 

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto del rappresentante.

L'articolo 12, comma 4, del RD 635/1940, (modificato), consente di rendere atti di consenso alla rappresentanza - nelle ipotesi in cui il TULPS preveda questa possibilità - anche davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione (in precedenza, invece, era necessario che detti atti fossero assunti da un notaio, da un ufficiale di PS o dal sindaco).

Altra innovazione di carattere generale riguarda la durata delle autorizzazioni di polizia di cui al titolo 111 del TULPS, le quali, ai sensi dell'articolo 11 del RD 635/1940, (modificato) hanno ora carattere permanente, "salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato" e ad esclusione di quelle per le quali la durata sia già stabilita da altre leggi statali o regionali.

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, il subentrante può continuare l'attività per i tre mesi successivi alla data della morte, in attesa del rilascio di una nuova autorizzazione che sarà, in ogni caso, subordinata al possesso dei requisiti.

Resta ferma, comunque, la necessità di sottoporre alle prescritte verifiche di idoneità i locali nei quali l'attività autorizzata viene espletata, qualora a essi siano apportate sostanziali modificazioni ovvero qualora l'attività stessa sia trasferita altrove.

Sempre nell'ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti occorre ricordare, poi, quelle introdotte dall'articolo 2, lettere d) e f), del DPR 311/2001, che prevedono rispettivamente:

1) la possibilità di prestare cauzione anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;

2) la possibilità di tenere i registri previsti dal TULPS con modalità informatiche. Tali modalità verranno specificate con un regolamento ministeriale.

Si coglie infine l'occasione per precisare che il trasferimento di competenze circa le autorizzazioni di PS da Questura ad Amministrazione comunale (vds. circolari Sefit p.n. 4405 del 2/2/2001 e 4058 del 22/4/1999) è definitivamente avvenuto per effetto dei DPCM 12/9/2000 (in G.U. 30/12/00, n. 303), 19/12/2000 e 22/12/2000 (entrambi in G.U. 16/2/01, n. 39) e, infine, 21/3/2001 (pubblicato sulla G.U. 25/6/01, n. 145), considerando che quest'ultimo dispone che il trasferimento decorra con la pubblicazione del DPCM stesso.

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