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NORME VIGENTI

Descrizione sintetica

NORME DI PRINCIPIO L.130/2001, IN ATTESA di atti conseguenti

Descrizione sintetica

1) Norme sulla localizzazione dei crematori, di tutela degli aspetti ambientali, di prescrizione su ciò che deve essere previsto.

Art. 343/1 TU Leggi Sanitarie, come modificato da art 6/2 L. 130/2001

Crematorio nel cimitero

Art. 78 DPR 285/90

Competenza CC, vigilanza sindaco

Art. 6/1 L. 130/2001

Piani regionali di coordinamento

Art. 8 L.130/2001

Con apposito decreto delegato verranno definite Norme tecniche per la realizzazione dei crematori concernenti limiti di emissione in atmosfera, impianti ed ambienti tecnologici, materiali per costruzione delle bare per la cremazione.

Art. 3/1i) L.130/2001

Necessita sala del commiato attigua al crematorio

2) Norme concernenti la forma di gestione dei crematori

Art. 113 D.Lgsvo 267/2000

Art. 6/2 L. 130/2001

La gestione spetta ai comuni

Art. 80/1 DPR 285/90

Personale autorizzato dal comune

3) Norme per poter accedere alla cremazione di un cadavere, di resti mortali, di ossa

Art. 79/1 e 2 DPR 285/90

A seguito volontà de cuius, in assenza del familiare più vicino, con autorizzazione del comune

Art. 3/1a) L.130/2001

L'autorizzazione la dà l'ufficiale di stato civile. Permane lo stesso criterio di accesso, ma si semplifica in casi di molti familiari concorrenti nella decisione: maggioranza e non tutti.

Art. 79/3 DPR 285/90

Ruolo delle associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri soci

Art. 3/1b) L.130/2001

Permane e si rafforza col chiarimento che occorre dare comunque seguito al volere del de cuius, anche se contrario a quello dei familiari.

Art. 79/4 e 5 DPR 285/90

Garanzie sulla esclusione del sospetto di morte dovuta a reato

Art. 3/1h) L.130/2001

Si rafforza con l'obbligo da parte del medico necroscopo di raccogliere campioni di liquidi biologici.L'ASL custodisce per almeno 10 anni tali reperti, catalogati, per successive indagini. Nei fatti è la creazione di una banca del DNA per ogni individuo (nella visione più restrittiva per i soli cremandi, in quella più estensiva per tutti i morti).

4) Norme sulla localizzazione delle ceneri

Art. 343/2 TU Leggi Sanitarie

Le urne devono essere conservate: nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati con destinazione stabile e garantiti da ogni profanazione

Art. 80 DPR 285/90

Nel cimitero deve essere presente un edificio per accogliere le urne cinerarie. Nel cimitero deve esserci il cinerario comune

Art. 3/1e) L.130/2001

Consente oltre la conservazione in cimitero, tramite tumulazione e interramento, la conservazione delle urne affidate ai familiari.

Art. 1 L. 130/2001

La dispersione delle ceneri non può che essere fatta su espressa volontà del de cuius, anche se in cinerario comune

Art. 3/1a) L.130/2001

La dispersione può essere fatta dentro i cimiteri, anche fuori dal cinerario comune, ma solo per espressa volontà del de cuius.

Art. 4 L. 130/2001

I cimiteri di urne possono essere a meno di 200 m. dai centri abitati

Art. 3/1c) L.130/2001

Si aggiunge la possibilità di dispersione delle ceneri in natura (terra, acqua, aria), nei modi e luoghi autorizzati dall'Ufficiale di stato civile, secondo il volere del de cuius. È vietato nella dispersione delle ceneri farlo in luogo abitato. Occorre il consenso dei proprietari se in aree private, ma non può essere oggetto di lucro.

Art. 3/1d) L.130/2001

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare più prossimo, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale della Associazione riconosciuta avente lo scopo di cremare i propri associati, limitatamente ai soci che lo abbiano espressamente incaricato. In mancanza da personale comunale

Art. 3/1d) L.130/2001

Si aggiunge la possibilità di affidamento dell'urna cineraria, sigillata, al familiare più prossimo. Il familiare ha la facoltà di conservarla o seppellirla in una propria proprietà, di ritornare l'urna ad un cimitero.

5) Norme di regolazione del sistema tariffario per la cremazione

Art. 12/ L. 440/87

Gratuità per tutti. Ora limitata

Art. 1 comma 7-bis L.26/2001

Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari

Art. 5 L. 130/2001

Gratuità solo per indigenti e disinteresse familiari

DM interno 8.2.1988

Tariffa massima provvisoria

DM interno 30.3.1998

Tariffa massima definitiva

Art. 5/2 L.130/2001

Con decreto delegato si stabilisce la tariffa per la cremazione. Viene inoltre previsto che sia stabilita la tariffa per la conservazione e per la dispersione delle ceneri.

6) Norme sul trasporto delle ceneri

Art. 80/5 DPR 285/90

Assenza di pericolo per la salute per il trasporto di urne cinerarie.

Art. 3/1f) L.130/2001

È confermata la non pericolosità

Art. 81 DPR 285/90

Verbale di consegna dell'urna cineraria

7) Norme penali a tutela delle ceneri e della loro conservazione

Art. 411 CP

Costituisce reato la dispersione delle ceneri

Art. 411 CP come modificato dall'Art. 2 della L. 130/2001

È reato la dispersione delle ceneri quando non è effettuata nei modi consentiti od autorizzati

8) Norme per informare i cittadini

Art. 7/1 L. 130/2001

I comuni provvedono a fornire ai cittadini informazioni, anche con riguardo agli aspetti economici, delle diverse pratiche funerarie (cremazione, inumazione, tumulazione)

Art. 7/2 L. 130/2001

Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte informa i familiari sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere (cremazione, inumazione, tumulazione)