(2) Il caso di cui all’art. 4, comma 2 DPR 445/2000 presenta alcuni elementi conflittuali: a) si applica solo nel caso di impedimento temporaneo, b) si usa il plurale per i figli (che possono essere più di uno), mentre c) si usa il singolare per gli altri parenti anche se in linea retta o collaterale, d) si parla di "assenza" del coniuge e di "mancanza" dei figli.
Ne interpretiamo che: 1) il coniuge è il primo soggetto che può supplire la persona interessata, 2) si può passare ai figli (e sulla questione se uno o tutti si rinvia ad un punto successivo) se il coniuge non ci sia (vedovo/a, divorziato [ricordando che il matrimonio cessa a tutti gli effetti civili solo con l’annotazione di cui all’art. 10 legge 1.12.1970, n. 898], persona di stato libero); 3) se il coniuge non c’è, intervengono i figli, anzi uno dei figli, nel caso di pluralità (in caso contrario, cioè se si leggesse la norma in modo letterale, si avrebbe che si determinerebbe un aggravamento dei procedimenti rispetto alla situazione successiva); 4) se non c’è né il coniuge, né figli, allora interviene uno dei parenti (purché entro il limite del terzo grado), senza alcun ordine o precedenza tra i diversi parenti).