Circolare Sefit n. 4448 del 19.03.2001 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

 

In data 7 marzo 2001 il Senato ha approvato in via definitiva la legge quadro sulla cremazione "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito se ne sintetizzano i contenuti. In allegato il testo della legge.

Le novità

La principale novità del provvedimento riguarda la possibilità di disperdere le ceneri derivanti dalla cremazione del proprio cadavere, in luoghi circoscritti e secondo specifiche procedure prestabilite. In caso contrario si ha una violazione del Codice penale (art. 411) che, a seconda della gravità del fatto, comporta una pena e una ammenda. Altra innovazione di grande portata il chiarimento che la conservazione dell'urna cineraria può essere fatta per interramento o tumulazione in cimitero, oppure con affidamento ai familiari. È da notare che tutte queste possibilità sono consentite per espressione di volontà in vita da parte del defunto.

Si è tuttavia del parere che per quanto riguarda la destinazione in cimitero possano valere, in assenza di volontà del defunto, quelle dei familiari. I familiari a loro volta dovranno conservare l'urna affidata con attenzione per evitare di incorrere nei reati del codice penale, laddove disperdessero le ceneri o fossero svolte azioni nei confronti dell'urna tali da configurare i diversi reati previsti dalla legge. Possono far rientrare quando vorranno l'urna in un qualunque cimitero.

Usualmente l'urna loro affidata, debitamente sigillata, potrà essere conservata in casa, oppure interrata o tumulata in apposita zona della stessa abitazione (ad es. nel giardino). Nel caso di vendita della casa poiché l'una è affidata ai familiari, identificati dall'Ufficiale di stato civile, dovrà seguire i familiari stessi. Viene inoltre stabilito l'obbligo da parte dei medici necroscopi di prelevare campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia. I campioni devono essere conservati per almeno 10 anni. È un onere a carico della struttura sanitaria ingente, ma soprattutto è da valutare cosa può significare impiantare un servizio del genere sia per il primo prelievo, ma soprattutto per la conservazione e catalogazione.

 

L’attuazione

La norma diviene solo in parte immediatamente operativa, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per le parti rimanenti occorre regolamentazione attuativa mediante provvedimenti separati, stabiliti dalla legge:

a) Delega al Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, a modificare il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, secondo i principi stabiliti nella legge. Il termine entro il quale provvedere è stabilito in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

b) Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti ANCI, Confservizi nonché le associazioni cremazioniste maggiormente rappresentative per stabilire le tariffe: per la cremazione dei cadaveri; per la dispersione delle ceneri nelle aree interne ai cimiteri; per la conservazione delle ceneri. Parte degli introiti derivanti da queste tariffe serviranno a coprire i costi di impianto dei crematori. Tale decreto dovrà essere assunto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Occorre rilevare che il decreto stabilirà l’ammontare del corrispettivo che i comuni sprovvisti di impianto dovranno versare ai soggetti gestori per la cremazione di loro cittadini indigenti. Mentre per i comuni che già possiedono l’impianto di cremazione per la determinazione della tariffa occorre fare riferimento all'articolo 117 comma 1 del T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni adottino criteri di calcolo delle tariffe dei servizi pubblici tali da "assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione". Nel frattempo continuano ad avere vigenza le tariffe, aggiornate, di cui al Decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 1998.

c) Compito delle Regioni, di elaborazione entro sei mesi di piani regionali di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi. I parametri da tener presenti sono: popolazione residente, indice di mortalità, dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale. Di norma è da prevedere la realizzazione di almeno un crematorio per ogni regione. La legge tuttavia non configura alcun intervento sostitutivo in caso di inadempienza. I Comuni potranno realizzare crematori seguendo il piano di coordinamento o anche in aggiunta alle localizzazioni in esso previste. I Comuni possono realizzare impianti di cremazione nelle more della redazione del piano regolatore cimiteriale.

d) Decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di definizione di norme tecniche per la realizzazione dei crematori relativamente a: limiti di emissione, impianti e ambienti tecnologici, materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. Il termine di quest’ultimo decreto è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Le parti immediatamente operative

1) ART. 6, comma 2

La norma che riserva la gestione dei crematori unicamente ai Comuni, che sono tenuti ad esercitarla nelle forme consentite dall'art.113 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 267/2000. Viene così tacitamente abrogato l'art. 343 comma 1 del T.U. delle leggi sanitarie che onerava le amministrazioni comunali alla concessione gratuita dell’area per l’erezione di crematori su iniziativa di privati.

2) ART. 4

La modifica dell'art.338 del T.U. delle leggi sanitarie, che consente di ridurre, in quanto non vi sono problemi dal punto di vista igienico sanitario, le distanze delle zone di rispetto di cimiteri di sole urne cinerarie. Pertanto sono attuabili ampliamenti delle strutture cimiteriali esistenti costituiti da reparti di sepolture a tumulazione riservati alla conservazione di urne cinerarie. È inoltre da valutare se, stante la sostanziale equiparazione circa la non pericolosità sanitaria delle ceneri e dei resti mortali scheletrizzati, questa norma possa applicarsi anche a fabbricati di ossarietti. È questa una delle maggiori innovazioni della norma, in quanto consente, inoltre, di costruire ex novo o adattare edifici o aree preesistenti, da destinare a luoghi di conservazione delle urne cinerarie. Soprattutto nelle grandi città ciò potrà consentire cimiteri di urne di quartiere, riducendo i tempi e le difficoltà per il loro raggiungimento da parte dei visitatori (per lo più persone anziane). Tali edifici acquistano la natura di demanio comunale.

3) ART. 5, comma 1

La norma che stabilisce che gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali di salme di persone indigenti, sono sostenuti dal Comune di ultima residenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Pare di comprendere, per l'inciso "indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione", che ci si limiti al solo rimborso delle spese di cremazione, in qualunque impianto venga svolta la cremazione stessa, non al trasporto del feretro, come già chiarito con l'art. 1 comma 7-bis del DL 392/2000 convertito in legge con modificazioni con L.28.2.2001, n. 26. In questi casi è inoltre a carico dell'Ente Locale il costo degli adempimenti cimiteriali, con ciò sembra di intendersi che nulla è dovuto per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, né per la dispersione nel cinerario comune, mentre queste attività sono da rendere a titolo oneroso quando vi siano possibilità economiche da parte dei familiari o di chi dispone il funerale.

4) ART. 7

La norma che impone ai Comuni di dare adeguata informativa ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche in relazione all'onere economico. Sempre ai fini informativi il medico curante (che redige i certificato di morte) è tenuto a fornire ai cittadini informazioni sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere (ovverosia inumazione, tumulazione, cremazione e ciò che comporta in termini procedurali). Sarebbe quindi opportuno predisporre, di concerto con le Aziende Sanitarie territoriali e ospedaliere, una adeguata informazione ai medici tenuti a fornire informazioni ai familiari dei defunti. Stante la vigenza della norma pare utile che questa azione avvenga attraverso la consegna di apposito materiale informativo editato in tempi brevi. Alla elaborazione dei testi potrebbero concorrere i Comuni e le Amministrazioni interessate. Parrebbe inoltre doveroso, nel medio periodo, un aggiornamento delle carte dei servizi da parte delle strutture sanitarie. È da notare che salvo qualche eccezione, in passato, l’informazione alla famiglie era svolta dalla impresa funebre, non già - come la legge ora prevede da soggetti istituzionali super partes. Ciò favorisce l’applicazione del principio di neutralità della comunicazione.

 

Principi da osservare nella modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale. Analisi di dettaglio

a) L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Qui la principale innovazione è nella sostituzione del medico curante (prima incaricato di redigere la dichiarazione liberatoria circa la presenza di sospetto di reato) da parte nel necroscopo. Ovviamente ciò rimanda anche a un chiarimento procedurale sui tempi entro i quali il medico necroscopo debba essere posto a conoscenza della diagnosi di morte redatta dal medico curante e sulle facoltà del necroscopo di disporre, in caso di dubbi, il riscontro diagnostico.

b) L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

c) La dispersione delle ceneri dovrà essere consentita unicamente nel rispetto della volontà del defunto,: in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri; ovvero in natura, ovvero in aree private; quest’ultima deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro: La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Questo indirizzo va armonizzato con il disposto dell’articolo 80 comma 6 del DPR 285/90 riguardante il cinerario comune, che prevede il conferimento indistinto delle ceneri nel caso in cui i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

d) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Tale formulazione non esclude tuttavia attività di supporto esercitate da terzi nella organizzazione materiale della cerimonia di dispersione, purché autorizzati dal Comune.

e) Fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari.

f) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.

g) L’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Al fine di evitare discrasie tra l’ufficio di stato civile e quello cimiteriale (specie nei comuni di maggiore dimensione), ciò richiederà un raccordo con la disciplina delle esumazioni ed estumulazioni al fine di evitare l’emanazione di singole autorizzazioni per ogni salma non richiesta da familiari e per la destinazione delle ceneri risultanti.

h) Obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

i) Predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Queste sono le prime valutazioni concernenti l'emanazione del provvedimento citato. Non mancheremo di informare gli associati sulla evoluzione della normativa conseguente.

 

All. 1