Allegato 1

INQUADRAMENTO NORMATIVO

 

1. Servizi cimiteriali

Possiamo evidenziare due categorie di costi cimiteriali, quelli di impianto e quelli di gestione. Per ciascuna categoria vi è poi l'ulteriore distinzione in costi istituzionali (e cioè obbligatori) e costi facoltativi.

 

1.1. Distinzione fra costi di impianto istituzionali e facoltativi

In ogni Comune deve essere disponibile alla popolazione residente almeno un cimitero con un campo di inumazione e le strutture di servizio obbligatorie previste dal D.P.R. 285/90 (camera mortuaria, custodia in senso amministrativo (1), ossario comune, cinerario comune).

Questi sono gli impianti obbligatori per un Comune, che determinano la necessità di investimenti per realizzarli e conseguentemente dei costi di gestione.

Gli investimenti obbligatori per il servizio istituzionale servono per:

Nei costi d'impianto facoltativi si può comprendere:

 

1.2. Servizi a pagamento e gratuiti

La gestione cimiteriale fa riferimento all’attività che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza e ad altre facoltative in relazione alla qualità e quantità di servizi che si intendono erogare.

Cronologicamente è utile distinguere in:

Gestionalmente è invece utile distinguere la struttura economica del servizio cimiteriale nella parte ordinaria e nella parte straordinaria.

Nella prima sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni cimiteriali ordinarie che obbligatoriamente il Comune è tenuto a fornire alla cittadinanza.

Nella seconda sono compresi costi e ricavi inerenti le operazioni che facoltativamente il Comune può erogare, che principalmente si configurano nella gestione concessoria.

1.2.1. Operazioni cimiteriali

Nella gestione ordinaria le funzioni sono quelle tipiche cimiteriali:

inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, cremazione, nonché ogni movimentazione di salma, resti e ceneri con trasferimento interno all’area cimiteriale (traslazione). Talvolta fra cimitero e cimitero di uno stesso Comune.

Inoltre vi rientrano tutte le operazioni connesse alla ordinaria conservazione del cimitero.

Fino alla entrata in vigore della nuova normativa, un cittadino che sceglieva per il decesso di un familiare la sepoltura a sistema di inumazione o la cremazione, ne aveva diritto gratuitamente indipendentemente dal proprio reddito e i costi relativi erano coperti con trasferimenti statali al Comune, in forma indistinta, con tassazione della collettività locale o con altre risorse.

Con il comma 7-bis dell’art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26 la fornitura di queste prestazioni di servizio è ora a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, salvo i casi di indigenza del defunto o stato di bisogno della famiglia, o ancora per disinteresse della famiglia.

Oggi, pertanto, la scelta di una qualunque forma di sepoltura o pratica funebre, come la inumazione, la tumulazione o la cremazione, dà luogo a costi parzialmente o interamente recuperabili circa la gestione, secondo l'autonoma scelta tariffaria di ogni Comune.

Ai successivi paragrafi 6 e 7 vengono analizzate le limitate fattispecie che danno luogo alla gratuità del servizio.

 

1.2.2. Uso di strutture cimiteriali obbligatorie

Continua ad essere gratuito l’uso del cinerario comune e dell’ossario comune, intesi come luoghi di raccolta di ceneri o ossa, in forma indistinta, se vi è disinteresse da parte dei familiari.

Resta parimenti gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.).

 

1.3. I proventi cimiteriali

I proventi del servizio cimiteriale ordinario possono così suddividersi:

  1. da attività di autorizzazione, verifica e controllo (dette anche di custodia amministrativa o polizia mortuaria);
  2. da mantenimento del cimitero;
  3. da prestazioni di servizio per operazioni cimiteriali;
  4. da mantenimento della sepoltura;
  5. dal servizio di illuminazione elettrica votiva.

Le attività di cui ai punti a) e b) sono proprie dell’Amministrazione comunale, per lo più configurabili in pubbliche funzioni.

Per tali compiti il Comune percepisce dei diritti di polizia mortuaria.

Le attività di cui ai punti c),d),e) sono servizi pubblici locali. Per tali attività vengono stabilite le relative tariffe dal Comune.

 

1.3.1. Attività di autorizzazione, verifica e controllo

Sono ricomprese all’interno di questa classificazione principalmente le seguenti voci:

  1. Diritto per la concessione di autorizzazione alla tumulazione, intesa come la verifica del diritto del defunto a poter essere sepolto nella tomba indicata;
  2. Diritto per il rilascio di autorizzazione alla inumazione a pagamento (di nuova istituzione);
  3. Diritto per il rilascio di autorizzazione alla cremazione a pagamento (di nuova istituzione);
  4. Diritto per il rilascio di autorizzazione alla tumulazione a pagamento di ceneri;
  5. Diritto per l’apposizione di epigrafe;
  6. Diritto per la collocazione di vasi, suppellettili, ecc.;
  7. Diritto di subentro nella intestazione della sepoltura;
  8. Diritto per la collocazione di lapide diversa dal cippo ordinario in campo comune;
  9. Altri diritti, secondo usi e consuetudini locali.

 

1.3.2. Mantenimento del cimitero

Il cimitero è, in base all’art. 824 del codice civile un bene demaniale.

Il mantenimento del cimitero nel suo complesso può dar luogo a diverse scelte da parte di ogni Amministrazione comunale, in funzione del modo con il quale l'onere economico si riversa sulla collettività:

  1. con tassazione generalizzata (cioè attraverso la totale o parziale copertura dei costi di mantenimento attraverso parte delle entrate derivanti dai trasferimenti erariali o per tassazione della collettività locale);
  2. con parziale o totale gravame solo sugli utilizzatori di servizi a pagamento (in particolare sui concessionari di sepoltura a pagamento, a sistema di inumazione o tumulazione);
  3. con parziale o totale gravame solo sulle operazioni cimiteriali dell’anno.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, la inumazione e la cremazione divengono a pagamento e pertanto il Comune potrà decidere di far gravare anche su queste pratiche funebri o sistemi di sepoltura la possibilità di recupero del costo di mantenimento generale del cimitero.

In genere i meccanismi tariffari per il mantenimento cimiteriale finora limitati alla tumulazione si possono ricondurre a 3 tipologie:

1. quale quota della concessione in uso di una sepoltura pluriennale:

  1. come quota dell’entrata da concessioni cimiteriali (ad es. il X%) da riversare a copertura del costo di gestione ordinaria manutentiva;
  2. come quota dell’entrata da concessioni cimiteriali destinata a manutenzione straordinaria;

2. quale annualità stabilita nella tariffa di concessione in uso di sepoltura (somma di 2 distinte componenti di calcolo: un canone una tantum iniziale e un canone annuo per la durata della concessione, anche riscosso in via anticipata);

3. come diritto di tumulazione al momento dell’utilizzo di ogni posto salma.

Con l'entrata in vigore della L. 28/2/2001, n. 26 si ritiene che il recupero dei costi di mantenimento cimiteriale per inumazioni in campo comune può configurarsi con il pagamento in unica soluzione, al momento della autorizzazione alla inumazione, di un diritto di mantenimento generale del cimitero.

Cosicché la voce tariffaria corrispondente potrà divenire:

  • Diritto di manutenzione generale del cimitero per l’ordinaria durata della inumazione …………………..……………………………………

£. _____

€. _____

Se invece si intende recuperare anche il costo di impianto del campo comune per l'utilizzo decennale della fossa, si può optare per una concessione in uso per la durata prestabilita, da integrare con il suddetto diritto di manutenzione generale.

 

1.3.3. Prestazioni di servizio e fornitura di beni

Si tratta dei proventi a copertura dei costi legati alle forniture e prestazioni connesse con la sepoltura.

Nel caso della inumazione si introducono due distinte voci tariffarie:

  1. la prima a copertura dei costi per la prestazione di servizio per la inumazione;
  2. la seconda per la copertura dei costi per la prestazione di servizio e la fornitura di cassettina resti ossei per la esumazione, al termine del periodo ordinario di inumazione (10 anni).

Dal punto di vista contabile i proventi di cui al punto a) sono di competenza dell’esercizio nel quale si realizzano.

Quelli di cui ai punti b) sono da rinviarsi agli esercizi nei quali si avranno i costi corrispondenti.

Nella circostanza, abbastanza verosimile di sostanziale stabilità a distanza di 10 anni nelle inumazioni ed esumazioni, una soluzione pratica consiste nel ritenere tutti questi proventi di competenza dell’esercizio nel quale si realizzano e conseguentemente anche i costi relativi (ad es. quelli di esumazione di campi nei quali le inumazioni avvennero 10 anni or sono).

Pertanto la struttura tariffaria tipica potrà così riassumersi:

  • Prestazioni di servizio per inumazione ………………………………

£. _____

€. _____

  • Fornitura di attrezzatura per il contenimento (sbadacchiatura in caso di fossa in terreno friabile) …….………………………………………..

 

£. _____

€. _____

  • Fornitura di mezzi per la movimentazione del feretro in sicurezza ….

£. _____

€. _____

  • Prestazioni di servizio per esumazione ordinaria …………...………..

£. _____

€. _____

  • Fornitura di cassetta resti e suo confezionamento …………………..

£. _____

€. _____

 

1.3.4. Mantenimento della sepoltura

Il mantenimento della sepoltura è a carico del cittadino che l’ha richiesta o dei suoi eredi.

Laddove non intendesse provvedere direttamente o per il tramite di terzi autorizzati (che svolgono l’attività professionalmente) il Comune potrà fornire il servizio a pagamento, in concorrenza.

La voce tariffaria corrispondente potrà essere la seguente:

  • Prestazioni di servizio per manutenzione sepoltura .………………...

£. _____

€. _____

 

1.3.5. Servizio di illuminazione elettrica votiva

Una volta che il Comune decida di fornirlo, rientra nella casistica dei servizi pubblici locali in quanto a forme di gestione ammesse.

Il sistema tariffario è generalmente incentrato su due voci:

  • Canone di allaccio una tantum (differenziato in relazione alla tipologia di tomba) …………………………………...…………………

£. _____

€. _____

  • Canone di annuo di fornitura del servizio …………………………

£. _____

€. _____

 

1.4. Obbligo di fornitura del servizio e di determinazione delle tariffe

I servizi necroscopici e cimiteriali sono servizi pubblici locali indispensabili e come tali devono essere forniti per garantire l'igiene e la sanità pubblica.

La forma di gestione del servizio pubblico può essere scelta fra quelle consentite dalla legge (art. 113 del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 18/8/2000, n. 267).

Per i servizi indispensabili il Comune è tenuto a determinare la relativa tariffa, quando siano svolti direttamente da lui o esternalizzati.

Per la parte di prestazioni di servizio accessorie, cioè quelle che arricchiscono l'offerta del servizio indispensabile, non vi è l'obbligo di determinazione della tariffa, salvo il caso che il servizio sia fornito direttamente dall'E.L. o questi l'abbia affidato a terzi nei modi di legge.

 

2. Servizi di trasporto funebre

2.1. Classificazione tariffaria dei servizi di Trasporto Funebre

I servizi di trasporto funebre possono ora classificarsi in:

a) Trasporti funebri da ricomprendere all’interno dei Servizi Necroscopici. Si tratta di servizi istituzionali, a titolo gratuito per il cittadino, per i quali il Comune riceve in forma indistinta un contributo dallo Stato o recupera i costi a mezzo di diritti e contribuzioni di legge.

Si tratta di trasporti funebri effettuati ai sensi dell’art. 16/1 lettera b) del DPR 285/90, quali:

A1) Raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del DPR 285/90);

A2) Trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del DPR 285/90);

A3) Trasporti funebri su disposizione dell'Autorità Sanitaria nel caso di morti in abitazioni inadatte o quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo.

Per quanto concerne il servizio di raccolta di salme sulla pubblica via, morte in casa, abbandonate, ecc. questo ha la veste di servizio obbligatorio, potendo il Comune solo stabilire la forma con la quale gestirlo, ma dovendo invece obbligatoriamente prevedere la organizzazione dello stesso. Si rimanda al paragrafo 5 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993 per la organizzazione e le competenze in ordine al servizio.

A fronte di tali servizi (come degli altri necroscopici) il Comune può stabilire anche proventi diretti dai cittadini sotto forma di:

1) diritto fisso di cui all’art. 19/2 - del DPR 285/90 in caso di trasporto funebre che l’Amministrazione comunale consenta di effettuare a privati nel proprio territorio, sempreché il servizio non sia stato assunto in privativa ai sensi dell’art. 1 n. 8 del T.U. 15/10/1925, n. 2578 e contemporaneamente non sia esercitato dal Comune;

2) diritto fisso di cui all’art. 19/3 del DPR 285790 in caso di trasporto funebre diretto all’esterno del Comune o proveniente dall’esterno del Comune da svolgersi su richiesta degli interessati con medesimo carro.

b) Servizi pubblici a domanda individuale (a titolo oneroso per il cittadino: vds. elenco D.M. Interno 31.12.1983).

b1) Trasporti funebri effettuati a pagamento ai sensi dell’art. 16/1 lettera a) del DPR 285/90 in quanto sono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b2) Altre tariffe concernenti prestazioni particolari sempre connesse al trasporto funebre a pagamento, consentite dal DPR 285/90.

È da annotare che in virtù dell’art. 1, comma 7-bis della L. 28/2/2001, n. 26 è stato specificato che anche nei casi di inumazione in campo comune o cremazione gratuita, il trasporto funebre al crematorio o al cimitero, non avvengono gratuitamente, ma solo in forma onerosa.

Si ritiene che l’applicazione della norma vada intesa nel senso che i Comuni debbono stabilire una tariffa, anche simbolica (ad es. 1.000 lire) per i meno abbienti, ma il trasporto in tali casi debba essere sempre a pagamento.

 

2.2. Determinazione della tariffa del trasporto funebre a pagamento

I trasporti funebri a titolo oneroso sono stati assoggettati al regime particolare dei prezzi e tariffe amministrati fino al 20/3/1992.

Per l'anno 1992 era stata emanata, come per il passato, la direttiva CIP n. 28/1991 del 14/11/91, in applicazione dell'art. 17/1 della legge 28/2/1986 n. 41.

Dal 21/3/92 (per poco meno di due mesi), per effetto dell'art. 15/4 del D.L. 17/3/1992 n. 233 (G.U. 21/3/92 n. 68), i trasporti funebri a pagamento sono stati accomunati al settore acquedotti.

Successivamente, con D.L. 20/5/92 n. 289, l'art. 15/4 è stato riformulato e, pur permanendo per i trasporti funebri a titolo oneroso la deroga al regime dei prezzi e tariffe amministrate, questi ebbero il limitatore alla crescita delle tariffe del non superamento del 100% del costo di produzione del servizio.

Tale disposizione è stata reiterata con molteplici decreti (D.L. 20/7/92 n. 342, D.L. 18/9/92 n. 382, D.L. 19/11/92 n. 440, D.L. 18/1/1993 n. 8, l'ultimo dei quali convertito in legge con legge n. 68 del 19/3/1993).

Si ritiene che la norma sia stata abrogata con l'entrata in vigore del T.U. in materia di ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Per la applicazione della norma di che trattasi è opportuno specificare che essa si riferisce unicamente e distintamente ai trasporti funebri a titolo oneroso di cui all'art. 16 del DPR 285/90.

Pertanto il Comune stabilisce le tariffe massime per trasporti svolgentesi interamente sul suo territorio, valevoli per chiunque effettua il servizio di trasporto funebre, col provvedimento che annualmente stabilisce le tariffe e poi determina, nel caso di gestione in economia diretta, le tariffe per i servizi da lui prestati (vds. circolare SEFIT p.n. 4364 dell'11/12/2000).

L’aliquota minima di copertura dei costi non è stabilita per ogni singolo servizio a domanda individuale (come ad es. il trasporto a pagamento di cadavere), ma solo per il coacervo (la somma) di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (attualmente al 36%) e ciò, ora, unicamente per i Comuni in stato di dissesto o i cui parametri gestionali significativi denotino una situazione strutturalmente deficitaria.

Per concludere si precisa che nella valutazione dell'aliquota massima di copertura dei costi non si comprendono nella determinazione dei costi, quelli relativi ai servizi gratuiti di cui all'art. 16/1 lettera b) e art. 19/1 del DPR 285/90, (quelli per raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc., di cui all'art. 19/1 del DPR 285/90).

Nella determinazione dei ricavi non dovranno comprendersi i diritti fissi di cui all'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90.

Si tenga inoltre presente che il trasporto delle cassette resti ossei e delle urne cinerarie può essere effettuato senza impiego di mezzi particolari (autofunebri di cui all’art. 20 del DPR 285/90) e ciò in quanto non devono essere previste cautele igienico-sanitarie.

È possibile quindi che il trasporto venga effettuato direttamente dal familiare, o da altro vettore, purché munito di specifica autorizzazione al trasporto.

È opportuno che il Comune, nella identificazione della tariffe massime, ricomprenda anche queste ultime due fattispecie, potendo essere affidato il servizio ad impresa di trasporto funebre.

 

3. Altri servizi necroscopici

Oltre ai trasporti funebri obbligatori gli altri servizi necroscopici sono essenzialmente la gestione del deposito di osservazione e obitorio, nonché le altre attività riconducibili al settore funebre, da fornire in via obbligatoria da parte dell’E.L. (autorizzazioni al trasporto funebre, vigilanza, ecc.).

Come noto "i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici" ai sensi dell'art. 14, comma 1 del DPR 285/90.

L'attività è da considerarsi servizio pubblico obbligatorio. Vengono fissati standards minimi di legge per dotazione di posti salma refrigerati (art. 15 DPR/285/90).

Nella maggior parte dei casi il Comune si avvale, in convenzione con la struttura sanitaria competente, della "camera mortuaria" dell'ospedale di riferimento o dei locali e servizi dell'Istituto di Medicina Legale.

Dal punto di vista economico il servizio è da considerarsi a carico del Comune, come servizio istituzionale, nei soli casi previsti dagli articoli 12 e 13 del DPR 285/90.

Per utilizzi diversi da quelli stabiliti per legge il servizio è da considerarsi pubblico a domanda individuale e sottoposto alle tariffe stabilite dal Comune.

A tal riguardo si rimanda alle precedenti circolari SEFIT p.n. 3716 del 28/4/1997 e p.n. 3813 dell'8/1/1998.

 

4. Cremazione

4.1. Il servizio a pagamento

Con la L. 28/2/2001, n. 26 cambia profondamente il sistema tariffario della cremazione nel nostro Paese.

Si potrà così fornire una gamma maggiore di possibilità per differenziare la fornitura del servizio, sia in funzione delle prestazioni accessorie richieste, sia per quanto concerne la tempestività di esecuzione.

Il Comune sede di impianto di cremazione è così tenuto a fissare la tariffa base, intesa come quella occorrente per la cremazione e la consegna ai richiedenti dell'urna delle ceneri, entro un arco di tempo determinato dall'arrivo del feretro comprensivo dell'autorizzazione alla cremazione (ad es. entro 72 ore dall'arrivo).

Nel caso di gestione in economia diretta o risultante da gara per l'affidamento del servizio con tariffa prestabilita dal Comune, quest'ultimo è tenuto oltre alla determinazione della tariffa base, anche a quella delle altre tariffe relative ai sovrapprezzi.

La tariffa per la cremazione sarà così relativa ad un valore base, cui potranno aggiungersi sovrapprezzi per i miglioramenti richiesti al servizio base:

Un tariffario di riferimento potrà essere il seguente:

  • Tariffa base per la cremazione con consegna dell'urna entro 72 ore dalla disponibilità del feretro (intesa sia come arrivo del feretro ove sia già presente l’autorizzazione alla cremazione oppure come disponibilità della autorizzazione alla cremazione, se arrivata successivamente al feretro) ………………………………………………………………..

 

 

£. _____

 

 

€. _____

  • Sovrapprezzo per esecuzione della cremazione all’arrivo del feretro al cimitero e consegna immediatamente successiva dell'urna …………..

£. _____

€. _____

  • Sovrapprezzo per la consegna dell’urna entro 36 ore dall’arrivo del feretro …………………………………………….………………….

£. _____

€. _____

  • Utilizzo della sala del commiato (*) ...……………………………….

£. _____

€. _____

  • Servizio di catering (*) …………………………………………………

£. _____

€. _____

  • Servizio di supporto al rituale (*) ……………………………………

£. _____

€. _____

  • Fornitura di musica (*) ……………………………….………………

£. _____

€. _____

(*) Possono essere forniti servizi migliorativi sia nel caso di cremazione, come anche per la inumazione o tumulazione.

 

4.2. Il servizio a carico del Comune di residenza

Resta a carico del Comune di ultima residenza del defunto il costo della cremazione di salma di persona in stato di indigenza o appartenente a famiglia bisognosa, oppure in caso di disinteresse da parte dei familiari.

In questo caso il gestore dell’impianto di cremazione è tenuto a garantire l’esecuzione del servizio di cremazione per conto dei Comuni sprovvisti di impianto di cremazione.

La tariffa che dovrà essere pagata dal Comune privo di impianto al gestore del crematorio è pari o inferiore (nel caso avesse siglato apposita convenzione) alla tariffa massima stabilita con decreto del Ministro dell’Interno 30/3/1998 n. 5233/E3, rivalutata secondo i parametri individuati nel citato decreto ministeriale.

Si rammenta che le tariffe a partire dal 1.5.2001 sono soggette a rivalutazione, secondo quanto già comunicato con circolare SEFIT p.n. 276 del 21/2/2001.

Dal punto di vista operativo il gestore dell'impianto di cremazione effettua il servizio di cremazione generalmente a pagamento, a carico del richiedente, salvo che il Comune di residenza non gli comunichi (anche a mezzo fax o altro sistema telematico riconosciuto valido) che è a suo carico.

 

5. Resti mortali, trattamento delle salme inconsunte

L'applicazione della L. 28/2/2001, n. 26 innova anche in questo campo.

La fornitura di contenitore biodegradabile per la successiva reinumazione, per l’avvio a cremazione, la esecuzione della cremazione dei resti mortali, ove consentita, nonché l’addizione di sostanze biodegradanti, sono tutte prestazioni di servizio e forniture a carico degli aventi titolo, richiedenti l’esecuzione del servizio.

Poiché non risulta agevole intervenire a distanza di 10 o più anni nella ricerca degli aventi titolo, potrà essere più semplificato il versamento in unica soluzione al momento della inumazione dell’importo corrispondente alla esumazione, ricomprendendo nella individuazione della tariffa corrispondente, un importo medio che tenga conto dell’esperienza maturata nel luogo, capace di acquisire entrate sufficienti a coprire tali tipologie di costi presunti.

 

6. Nozione di disinteresse dei familiari

Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono parenti del defunto oltre al 6° grado.

In caso di irreperibilità dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo stabilito nel regolamento comunale (che potrebbe essere di 6 giorni dal decesso come in altri Paesi o un diverso numero di giorni in relazione alla situazione climatica locale, agli usi e consuetudini), fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provvede nella forma semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura da lui stabilita nello stesso regolamento (in genere inumazione, svolta in modo decoroso, in campo comune), salvo poi effettuare le ricerche dei familiari per l’addebito delle spese connesse.

Trattandosi di una condizione il cui accertamento determina il pagamento o meno di una prestazione ordinariamente collegata ad un reddito o ad una situazione economica, essa viene a configurarsi come una condizione di accesso alla prestazione o servizio e, quindi, da definire alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 31/3/1998, n. 109.

La determinazione del periodo temporale, dell'ambito dei familiari tenuti e degli altri elementi che concorrano alla qualificazione dello stato di disinteresse da parte dei familiari, nonché le cautele, gli accertamenti e le indagini necessarie sono determinati dal regolamento comunale dei servizi sociali, indipendentemente se già adeguato o meno a tali disposizioni.

Operativamente, sarà il servizio sociale ad attestare la sussistenza della condizione di disinteresse da parte dei familiari, alle luce dei procedimenti propri.

 

7. Individuazione della indigenza o dello stato di bisogno della famiglia del defunto

La condizione d'indigenza o bisogno della famiglia del de cuius va definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

In caso di mancanza di detta regolamentazione può essere assunto il criterio già definito dal regolamento di polizia mortuaria comunale.

 

8. Criteri di legge per la determinazione delle tariffe

In via generale, la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali va effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Per la cremazione resta ancora in vigore, per le parti non in contrasto con la nuova norma, il DM interno 30/3/1998.

 

9. Tariffazione nel periodo transitorio

Dall'entrata in vigore della legge alla applicazione del nuovo sistema tariffario trascorre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'E.L. del relativo provvedimento e quello della sua esecutività.

Ciò vale per le tariffe di nuova istituzione.

Per la cremazione, invece, essendo già in vigore la tariffa massima da sottoporre a rivalutazione, stabilita con DM Interno 30/3/1998, il gestore del crematorio potrà applicare già fin da subito al privato richiedente una tariffa pari o inferiore a detto limite. Successivamente si adeguerà alle determinazioni dell'E.L..


 (1) Vds. paragrafo 12 della circ. Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.