Circolare Sefit n. 4405 del 2.02.2001

1. CONFERIMENTO ALLE REGIONI DI AUTORIZZAZIONI DELLO STATO IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.

2. NUOVA DISCIPLINA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

 

1. Conferimento alle Regioni di autorizzazioni dello Stato in materia di polizia mortuaria

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (1), recante Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 appartiene alla categoria dei provvedimenti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, vale a dire i provvedimenti che determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

Ai sensi della Tabella A, lettera c), le autorizzazioni di competenza statale previste dal DPR 10 settembre 1990, n.285 vengono conferite alle Regioni a far tempo dall'1.1.2001.

Le specifiche autorizzazioni di competenza statale investite dal cambiamento, vengono di seguito suddivise fra quelle per le quali la vigente normativa prevedeva il parere del Consiglio Superiore di Sanità e quelle per le quali non lo prevede.

  1. Autorizzazioni per le quali era richiesto il parere del Consiglio Superiore di Sanità:

1. Autorizzazioni relative all'impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri, o per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti (ex art.106 DPR 10 settembre 1990, n.285);

2. Autorizzazione per tumulazione privilegiata (ex art.105 DPR 10 settembre 1990, n.285);

3. Autorizzazione ad impiegare per le casse funebri materiali diversi da zinco, piombo e legno (ex art.31 e 75 DPR 10 settembre 1990, n.285);

4. Autorizzazione per l'impiego di valvole per fissare o neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri (ex art.77 DPR 10 settembre 1990, n.285);

5. Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme (ex art.82 DPR 10 settembre 1990, n.285).

B) Autorizzazione, originariamente di competenza del prefetto, in qualità di delegato del Ministero della sanità, che non prevede la consultazione del Consiglio Superiore di Sanità:

1. Passaporto Mortuario (ex art.29 DPR 10 settembre 1990, n.285).

I procedimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento di tutte e sei le autorizzazioni di cui sopra sono stati disciplinati da decreti ministeriali attuativi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241. In tali decreti vengono dettate norme regolamentari in materia di tempi e modalità dei procedimenti. Costituiscono parte integrante di tali norme regolamentari delle tabelle che, per ogni procedimento, contengono il termine entro cui deve concludersi e l'indicazione dell'ufficio competente.

Le prime cinque autorizzazioni, appartenenti al gruppo A), sono disciplinate dal DM 18 novembre 1998, n.514.

Invece il procedimento amministrativo volto al rilascio del Passaporto Mortuario, appartenente al gruppo B), è contenuto nella Tabella B, (art.1) del DM 2 febbraio 1993, n.284 come modificato dai D.M. 19 ottobre 1996, n. 702, DM 19 febbraio 1997, n. 41 e DM 18 aprile 2000, n. 142. In tale tabella sono contenuti i procedimenti amministrativi attribuiti, per il provvedimento finale, alla competenza degli organi periferici del Ministero dell'interno. Il passaporto Mortuario è inserito fra i procedimenti di competenza delle prefetture, tuttavia, in nota viene precisato che l'elenco comprende anche i provvedimenti per i quali le Prefetture continuano, transitoriamente, ad esercitare le funzioni trasferite alle Regioni e agli Enti locali in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Orbene, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 appartiene appunto al novero dei provvedimenti di cui all'art.7 del D.Lgs. 112/98 cit., pertanto, in ragione di quanto disposto alla Tabella A lettera c), il rilascio del Passaporto Mortuario passa nella competenza delle Regioni, le quali devono individuare l'autorità competente al rilascio del Passaporto mortuario (è presumibile che l'autorità venga individuata dalla Regione nella AUSL territorialmente competente).

Per tutte queste autorizzazioni, appartenenti sia al gruppo A) che al gruppo B), si è comunque in attesa di espresse indicazioni comportamentali dei competenti organi (Ministero Sanità, Regioni). Infatti, nonostante la norma sia nata in funzione della semplificazione e del decentramento di funzioni, nella realtà la sua applicazione sta avvenendo gradualmente, determinando interrogativi in merito alla data della sua effettiva operatività, ma anche sulle competenze.

In merito alle 5 autorizzazioni, di cui al gruppo A), ferma restando la necessaria individuazione da parte della Regione dell'organo competente alla concessione dell'autorizzazione e di quello consultivo su scala regionale, vi sono da risolvere dei problemi di merito.

Difatti, le autorizzazioni di cui all'art. 105, richiederebbero un parere anche del Ministero dell'interno, da ottenere a livello territoriale per il tramite dell'Ufficio Territoriale di Governo (UTG), istituito con D.Lgs. 300/1999, ma non ancora operativo (si fa presente che non é più necessario il parere del Consiglio di Stato per effetto di una norma passata che lo ha escluso). Cosicché fino alla operatività dell'UTG il Ministero dell'Interno potrebbe delegare ogni singola Prefettura, oppure la Regione dovrebbe rivolgersi al Ministero stesso.

Per le autorizzazioni di cui agli articoli 31, 75 e 77 del DPR 285/90, si é del parere che il loro rilascio sia particolarmente problematico. Infatti, si tratta di comprendere se i materiali autorizzati possano (o debbano) essere utilizzati solamente all'interno del territorio della Regione che li ha autorizzati o se possano liberamente essere utilizzati nell'intero territorio nazionale.

In definitiva la situazione meno difficoltosa sembra essere quella relativa alle autorizzazioni di cui agli artt. 82 e 106 del DPR 285/90, una volta che la Regione abbia individuato l'organo consultivo a livello regionale (anche in questo caso potrebbe essere individuato dalla Regione nella AUSL territorialmente competente). Una volta regolate le competenze queste sono atti autorizzativi attribuiti già per legge alla dirigenza.

Come ogni provvedimento di decentramento, la sua effettiva operatività sconta diversi ritardi.

A distanza di un mese dalla entrata in vigore della norma:

  1. le Prefetture continuano a rilasciare i passaporti mortuari (questo fino a quando non sarà individuato l'organo regionale sostitutivo);
  2. il Ministero della Sanità ha sospeso l'emanazione di decreti relativi alle materie trasferite nell'attesa di conoscere il parere del suo ufficio legislativo, nel frattempo interpellato;
  3. il Consiglio Superiore di Sanità a partire dalla sua prima riunione del 2001 (30 gennaio) ha cessato di fornire pareri consultivi al Ministero della Sanità, rinviando ogni pratica alla Regione competente.

La situazione è, pertanto, fluida.

Si è in attesa di chiarimenti in merito, già richiesti dalla scrivente Federazione al Ministero della Sanità.

 

2. Nuova disciplina per la Conferenza dei servizi dalla legge annuale sulla semplificazione amministrativa

La legge annuale di semplificazione amministrativa ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa alla Conferenza dei servizi (2) (3). Lo scopo è quello di rendere tale istituto lo strumento ordinario da utilizzarsi ogni volta che si renda necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici, nonché quando occorrano pareri, nulla osta non ancora pervenuti trascorsi i 15 giorni dalla richiesta.

Altra importante novità è data dal fatto che i privati interessati, nel caso di procedimento a cui intervengono diverse amministrazioni, possono avanzare richiesta di convocazione all'amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale.

Ma forse il maggior rilievo innovativo consiste nella facoltà che viene riconosciuta al privato interessato di fare istanza di conferenza di servizi e di sopportarne anche i relativi oneri, quando voglia ottenere da essa una pronuncia in merito a progetti di particolare complessità prima della presentazione definitiva della domanda. La conferenza è chiamata a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni. Si tratta di un compito di consulenza assolutamente inedito per la Pubblica Amministrazione.

Se successivamente uno dei soggetti pubblici partecipanti alla conferenza dovesse cambiare parere, tale mutamento dovrà ricevere un adeguata motivazione che dovrà necessariamente basarsi sull'emersione intervenuta nelle fasi successive di significativi elementi.

La medesima disciplina viene introdotta, sempre in sede istruttoria, nel caso di pareri necessari alla realizzazione di opere pubbliche e di valutazione di impatto ambientale.

Anche le regole procedurali in tema di conferenza di servizi hanno subito rilevanti modifiche.

Innanzitutto la conferenza potrà decidere a maggioranza e i dissensi delle singole amministrazioni dovranno ricevere adeguata motivazione. Solamente il dissenso espresso dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche o di tutela della salute può sospendere la decisione.

La convocazione deve essere effettuata entro i 7 giorni precedenti e ogni soggetto pubblico può chiederne uno slittamento non superiore ad altri 7 giorni.

Già nella prima riunione deve essere fissato il termine per l'adozione della decisione finale, sostitutiva dei provvedimenti delle singole amministrazioni partecipanti.

Il termine comunque non può mai essere superiore a 90 giorni. È suscettibile solamente di una proroga laddove occorra un'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui in un procedimento sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza deve attenderla, se essa però non perviene entro i termini previsti allora potrà egualmente assumere le proprie decisioni.

Fra le innovazioni introdotte, in sede di conferenza di servizi, vi è poi un rafforzamento del ruolo del rappresentante della Pubblica Amministrazione: il quale viene abilitato a rappresentare pienamente la volontà dell'Amministrazione stessa. Se l'ente non notifica formalmente il proprio dissenso, si intende acquisito il consenso alla decisione della conferenza dei servizi.

 

All. 1